Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso: pubblicate le istruzioni operative
Tutte le pratiche dovranno seguire le linee guida stabilite dall’Allegato A della Circolare MIT n. 15 del 17 febbraio 2025 per garantire una gestione efficiente e conforme alle normative vigenti.
Obbligatorio dal 7 giugno 2024, il Registro Unico Telematico dei Veicoli Fuori Uso (RVFU) ha sostituito definitivamente il sistema cartaceo.
Con l’Allegato A del Decreto Dirigenziale 15 del 17 febbraio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente pubblicato le nuove istruzioni operative da seguire per garantire una gestione efficiente e conforme alle normative vigenti.
Il documento stabilisce procedure chiare per la gestione dei veicoli fuori uso da parte dei centri di raccolta (imprese autorizzate al trattamento di veicoli fuori uso) e degli operatori commerciali (concessionari, gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato).
Per accedere al RVFU, i centri di raccolta e gli operatori commerciali devono accreditarsi tramite il Portale dell’automobilista, utilizzando SPID o CIE, fornendo informazioni anagrafiche, tipo di impresa e Codice Fiscale. Il sistema, quindi, verifica la validità dei dati e invia le credenziali di accesso via email.
Il Registro unico telematico è composto da due sezioni:
– Veicoli iscritti al PRA che include dati identificativi del veicolo e del proprietario, oltre a dettagli sulla presa in carico e sulla radiazione,
– Veicoli non iscritti al PRA che include informazioni simili, ma per veicoli esentati dall’iscrizione al PRA, come ciclomotori e veicoli delle Forze Armate, che richiedono procedure diverse per la radiazione.
Dal 7 giugno 2024 il Certificato di Rottamazione deve essere rilasciato, solo in modalità digitale, al momento della consegna del veicolo per demolizione dal Centro di raccolta o dall’Operatore commerciale e deve essere stampato su carta e consegnato al soggetto che ha conferito il veicolo. Una seconda copia, stampata e firmata per ricevuta dal soggetto (per esteso e di proprio pugno) viene archiviata dal Centro di raccolta.
Durante l’inserimento dei dati nel RVFU, il sistema esegue controlli automatici per garantire che i Centri di raccolta siano autorizzati e che non ci siano cause ostative alla presa in carico dei veicoli.
È possibile annullare il Certificato di Rottamazione solo il giorno della sua emissione e in caso di errori è necessario aprire un ticket all’Assistenza Tecnica.
Solo in caso di impedimenti tecnici all’uso delle procedure telematiche, può essere emesso un Certificato di Rottamazione Cartaceo e i dati devono essere inseriti nel Registro entro il giorno lavorativo successivo.
Una volta emesso il Certificato, non sono richiesti ulteriori adempimenti amministrativi per veicoli non presenti al PRA e il Centro di raccolta può procedere autonomamente alla radiazione. È obbligatorio acquisire tutti i documenti relativi al veicolo in formato digitale per la radiazione.
Per la radiazione sono stati introdotti 2 nuovi codici pratica: C05332 (Demolizione) e C05333 (Demolizione su provvedimento della PA), i cui fascicoli digitali devono contenere documenti in formato PDF. In caso di demolizione provvedimenti della Pubblica Amministrazione, C05333, il fascicolo deve includere anche il relativo provvedimento. Il Centro di raccolta ha anche la possibilità di presentare le pratiche di radiazione di più veicoli con una sola istanza cumulativa.
Le pratiche di radiazione devono essere convalidate entro il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione e se il funzionario PRA rilevi carenze o irregolarità nella documentazione, è necessario integrare il fascicolo entro tre giorni lavorativi dalla richiesta dell’Ufficio PRA.
In caso di accertate irregolarità negli adempimenti di gestione del RVFU, oltre alle sanzioni previste dalla normativa, i collegamenti al Registro Unico sono sospesi:
– per la prima volta, per un periodo non superiore al mese;
– per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi.
Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, di irregolarità che danno luogo alla sospensione, i collegamenti vengono disabilitati e una nuova abilitazione può essere disposta dolo dopo 5 anni.
Per maggiori approfondimenti, nell’Area Privata del Portale del Trasporto sono disponibili nuovi manuali operativi aggiornati, video tutorial e FAQ a supporto delle procedure.
Infine, sono presenti vari canali di assistenza per risolvere i vari problemi e garantire una gestione efficiente e conforme alle normative vigenti.
Di A. M.