MUD e SISTRI: regalo di Natale, cotillon di Capodanno

Per le ultime festività spunta, sotto l’albero il nuovo Modello di Dichiarazione Ambientale, mentre a poche ore dal Cenone di Capodanno, l’ultimo cotillon del Governo è, fra le tante, l’ultima proroga alle sanzioni del Sistri.

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Anno nuovo, vita nuova!
Mica tanto, almeno a ben guardare da alcune dinamiche che per il loro reiterarsi nel tempo son diventate quasi delle abitudini nel panorama regolamentativo italiano.
Il riferimento è a due “monumenti” dell’italica indolenza rispetto alle novità e all’altrettanta capacità tutta nazionale nel non rispettare scadenze ed appuntamenti già ampiamente dati per tempo e più volte rimandati (prerogativa, questa, che ci ha valso un discreto numero di messe in mora, procedure di infrazione aperte e condanne da parte della Corte di Giustizia europea per ciò che riguarda la tardiva quando mancata applicazione delle norme comunitarie).

Ma rimaniamo, per una volta, nei confini della Penisola per riprendere due notizie apparse, una all’indomani delle festività natalizie, l’altra a cavallo del Capodanno; in entrambi i casi quando ancora il sopore vacanziero indugiava in altre occupazioni e non già nella disamina dei fatti del quotidiano.
Si tratta del nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD e dell’ennesimo rinvio alla piena operatività del SISTRI – Sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti.

Relativamente al MUD, alla sua articolazione e alle sue modalità di compilazione, il nuovo riferimento normativo è contenuto nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. del 27 dicembre 2014, detto Decreto sostituisce il Modello previsto dal precedente DPCM 12 dicembre 2013 (G.U. – serie generale – n. 302 del 27 dicembre 2013). L’attuale MUD dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI.

Il DPCM sunnominato si compone di 2 articoli e 6 Allegati:
– Allegato 1 – Articolazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
– Allegato 2 – Sezione rifiuti semplificata – scheda anagrafica semplificata;
– Allegato 3 – Sezione anagrafica;
– Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) via telematica;
– Allegato 5 – Codici catalogo europeo rifiuti;
– Allegato 6 – Dati identificativi della dichiarazione.

L’allegato 1 contiene il Modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni relative alle seguenti categorie:
Rifiuti;
Veicoli fuori Uso;
– Imballaggi (Sezione Consorzi e Sezione Gestori rifiuti da Imballaggio);
– Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE;
– Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si ricorda che per ciò che concerne la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, sono tenuti alla compilazione della Comunicazione relativa “tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003“.

Nello specifico, i veicoli che rientrano nel suddetto campo sono quelli che appartengono alle seguenti categorie:
Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 Km/h;
– Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi agli stessi ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

È importante sottolineare che nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003, dovrà:
Compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. suddetto,
– Compilare la Comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. suddetto.

Ovviamente la presentazione del MUD deve essere effettuata tramite software e trasmessa per via telematica alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazioneVa presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio è la Sede legale dell’impresa cui si riferisce la dichiarazione.
I soli produttori iniziali di rifiuti che nel 2014 hanno prodotto fino ad un massimo di 7 rifiuti e per ogni rifiuto usano non più di tre trasportatori e tre destinatari possono scegliere se compilare la Dichiarazione MUD tramite modulo cartaceo, e inviare quindi la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata tramite posta alla Camera di Commercio competente, oppure se compilare il MUD con lo specifico software, e trasmettere poi il file contenente la Dichiarazione tramite invio telematico. Se, nel 2014, non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un MUD in bianco.

La seconda notizia di cui si cennava all’inizio di questo articolo riguarda l’atteso rinvio al 2016 delle sanzioni relative al SISTRI.
Il dettato è contenuto all’art. 9 – Proroga di termini in materia ambientale, comma 3 del DL 31 dicembre 2014, n. 192, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (GU n.302 del 31-12-2014), il cosiddetto “Milleproroghe“.

Orbene, nella fattispecie:
– le sanzioni relative al Sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni (ovvero: omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale), si applicano a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2015;
– tutte le altre sanzioni previste dai commi da 3 a 9 del succitato D. Lgs. n. 152/2006 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016.
– Slitta, inoltre, al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto i smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno abbandonare il sistema di tenuta dei registri di carico e scarico; l’aggiornamento del catasto dei rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali.

È indubbio che tanto il regalo di Natale quanto il cotillon al Cenone di Capodanno sono entrambe piacevoli abitudini consolidate e sarebbe tacciato di negligenza o quanto meno scortesia colui che, potendolo fare, vi rinunciasse apertamente. Tuttavia, malgrado la crisi abbia pur modificato certe consuetudini è pur vero che regali così apertamente riciclati destano almeno il disappunto.

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