LA CORSA A OSTACOLI VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Ancora una proroga ai metalli pesanti nella nuova modifica alla Direttiva Ue relativa ai veicoli fuori uso e all’utilizzo di metalli pesanti nella componentistica

Nel difficile percorso volto alla sostenibilità ed alla progressiva eliminazione di sostanze tossiche e pericolose nei manufatti, così come nella riduzione della produzione di rifiuti pericolosi nel ciclo di vita di beni e prodotti, già, tredici anni fa, all’atto delle promulgazione della nota Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (2000/53/CE), relativa ai veicoli fuori uso, il Legislatore comunitario aveva previsto una periodica revisione delle applicazioni cui dovrebbero essere impiegati i cosiddetti “metalli pesanti” (Piombo, Mercurio, Cromo esavalente e Cadmio), in vista di una loro futura, totale, eliminazione dai processi industriali.
Tale revisione periodica, deve necessariamente andare di pari passo con il progresso scientifico e le azioni di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie in grado di superare il fabbisogno di tali sostanze, la cui sintesi e dispersione nel terreno e nelle falde acquifere, così come nei mari, è responsabile di notevoli inquinamenti e gravi patologie negli esseri viventi, ivi compresa la specie umana.
Ora, la predetta Direttiva, fra le altre indicazioni, ha istituito precise misure volte alla prevenzione dei rifiuti derivanti dal fine vita degli autoveicoli e all’aumento delle pratiche di reimpiego, recupero e riciclaggio delle relative componentistiche, così come della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti nel ciclo di vita degli stessi automezzi e, proprio a tal fine, il Legislatore ha inteso indirizzare i Costruttori verso cicli produttivi più rispettosi in grado di prevedere, già all’atto della progettazione, l’utilizzo di sostanze e di componenti pensati in vista del loro futuro smaltimento.
Duole, a questo punto, rilevare che nell’ultima revisione relativa all’utilizzo di piombo nelle saldature in applicazioni di smaltatura su vetro – tranne che per le saldature su lastre laminate – il Legislatore non abbia rilevato un progresso tecnico-scientifico tale da garantirne l’evitabilità, prorogando quindi, al futuro, l’esenzione dal divieto di uso di piombo nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato, in precedenza prevista per il 1° gennaio 2013.

(Si avverte che il testo della Direttiva pubblicata in queste pagine, così come dell’Allegato, non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea)

DIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2013 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 o luglio 2003.
(2) (Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione e i relativi pezzi di ricambio possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE.
(3) La voce 8, lettera i), dell’allegato II prevede un’esenzione per il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate, che scade il 1 o gennaio 2013.
(4) Un esame effettuato sui progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l’utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alla voce 8, lettera i), è inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 )

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2
(1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

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