Radiazione per esportazione: dal 14 luglio partono nuove regole

In una Lettera Circolare l’ACI spiega le nuove disposizioni che dovrebbero contrastare la diffusa elusione della normativa anti-inquinamento e mettere un freno ai fenomeni di esportazione di veicoli.

macchine rotte

Più volte, tanto sulle pagine cartacee del Notiziario, quanto su quelle virtuali del Sito, abbiamo trattato di quella pratica ambigua che consta nell’esportazione di autoveicoli sottratti alla rottamazione. Allo stesso tempo, più volte, molti operatori del fine vita dei veicoli hanno denunciato la portata del fenomeno che se da un lato danneggia le imprese serie, dall’altro ricade, in termini ambientali, su tutta la comunità civile, dal momento che, agendo in tal guisa, si favorisce la circuitazione di rifiuti pericolosi, nonché, la ri-immissione nel parco auto circolante di automezzi vetusti ed inquinanti. Il tutto, magari effettuato sotto l’egida di eco-incentivi alla rottamazione nati proprio con l’obiettivo di migliorare la qualità dei veicoli in circolazione.

Ebbene, in data 3 luglio l’Automobil Club d’ItaliaServizio Gestione PRA, ha diramato una Lettera Circolare avente per oggetto: “Radiazioni per definitiva esportazione all’estero e radiazioni per esportazioni di veicoli sottoposti a ipoteca e vincoli: nuove disposizioni“.

Scorrendo il testo della Circolare si trova conferma che “in questi ultimi anni il fenomeno della radiazioni per definitiva esportazione ha avuto un notevole aumento“, così come si conferma il dubbio che, se da un lato, tale aumento “è da ricondursi certamente a un incremento del flusso della circolazione dei veicoli nell’ambito UE dopo l’abbattimento delle frontiere, dall’altro fa presupporre che nasconda anche fenomeni di elusione della normativa antiinquinamento“.

L’ACI rammenta che questi fenomeni, sono vieppiù favoriti da una normativa di settore ormai obsoleta (le disposizioni dell’art. 103 del Codice della Strada) e che da tempo sono attenzionati dalle Associazioni di categoria degli autodemolitori per i motivi sopra citati.

Nel ricordare che l’Ente si era già attivato nel 2012 per tentare un contrasto al fenomeno dell’esportazione illegale di autoveicoli introducendo l’obbligo di dichiarazione del Paese verso il quale il veicolo viene esportato (ex art. 47 DPR n. 445/2000), l’ACI, “in attesa di futuri e auspicabili interventi normativi di riforma organica della materia stessa“, ritiene che “i tempi siano maturi, visto la risonanza che la problematica sta assumendo, per intervenire in maniera più stringente nell’applicazione della normativa prevista dall’art. 103 CdS“.

Tali problematiche erano già state sottoposte al Ministero della Giustizia – dal momento che proprio quest’ultimo ha funzioni istituzionali di vigilanza sul PRA – il quale, già in aprile scorso aveva espresso parere favorevole all’adozione di misure finalizzate a contrastare in modo più efficace il fenomeno. Nel merito dell’interpretazione dell’art. 103 del Cds, il Ministero di Giustizia aveva affermato che “la norma appena richiamata disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un’esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata“. Pertanto, alla luce di tale interpretazione l’ACI ha prontamente avviato lo sviluppo di impegnative modifiche SW alle proprie basi dati e alle procedure di controllo che sono, ora, in fase di ultimazione e prossime al collaudo interno prima dell’entrata in esercizio.

Quindi a partire dal prossimo 14 luglio:

– alle formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di Circolazione estera o l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero;

– in caso di esportazione in Paesi extra UE, la fotocopia della succitata documentazione, deve essere accompagnata da traduzione asseverata (come indicato nella precedente Circolare DSD n. 2420/2012);

qualora la radiazione venga richiesta quando il veicolo è stato esportato ma non ancora reimmatricolato all’estero, è comunque possibile richiedere la formalità di radiazione a condizione che venga allegata alla formalità documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale ), oltre ovviamente all’originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e alle targhe;

– allo scopo di garantire il rispetto di tale nuova disposizione, è stato inserito un controllo bloccante nelle procedure STA e Copernico che impedisce la presentazione con esito positivo delle formalità di radiazione per esportazione in assenza dell’indicazione della data di reimmatricolazione estera o dell’avvenuta esportazione risultante dal documento di trasporto o dalla bolla doganale. Tale informazione deve essere inserita nel campo denominato “data consegna per la demolizione/reimmatricolazione/esportazione“;

– nel caso in cui il veicolo sia già stato re immatricolato all’estero deve essere inserita anche l’informazione della nuova targa estera nel campo denominato “Targa Estera 53“. La valorizzazione di quest’ultimo campo naturalmente non è obbligatoria al fine di consentire la gestione delle radiazioni di veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati;

– non sarà, invece, più necessario allegare la dichiarazione sostitutiva prevista dalla succitata Circolare del 2012, essendo sufficiente indicare nella nota (spazio “altri dati”) il Paese dove il veicolo è stato esportato.

Cambiano anche le regole per la radiazione di veicoli sottoposti a ipoteca o vincoli, dal momento che, da controlli e segnalazioni effettuate sul territorio si è verificato che “la radiazione per esportazione si presta ad un utilizzo fraudolento per coloro che, proprietari di veicoli sottoposti a vincoli – ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo ecc. – tentano in qualche modo di sottrarre il bene alle rivendicazioni dei creditori o dell’Autorità Giudiziaria“.

Siccome, ricorda l’ACI “Questo fenomeno stava rapidamente crescendo per i veicoli sottoposti a Fermo, il Ministero delle Finanze è intervenuto ponendo il divieto di radiare i veicoli se prima non viene cancellato il Fermo“. Ma non solo: “Il Ministero della Giustizia ha valutato che analoga necessità di tutela per il creditore debba essere adottata anche in presenza di altri vincoli iscritti sul veicolo come le ipoteche, i sequestri o i pignoramenti, in relazione ai quali certamente il ricorso a una “finta” radiazione per esportazione è un facile strumento per sottrarre il veicolo alle pretese del creditore. Infatti, l’esistenza nell’attuale ordinamento giuridico di disposizioni, sia di diritto civile che di diritto penale e amministrativo, finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore, legittimano interventi anche in materia di trascrizione al PRA atti ad impedire o quantomeno scoraggiare comportamenti scorretti“.

Pertanto, sempre a partire dal prossimo 14 luglio, in caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione per veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore.

Per i casi di veicoli con ipoteche iscritte non ancora scadute costituirà titolo per procedere alla radiazione l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca reso nelle forme di rito, ovvero nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).

Nessun titolo autorizzativo invece è richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.

Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria come sequestri, congelamento beni e pignoramenti potrà essere allegato alla richiesta o il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all’asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA) o comunque altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.

L’ACI precisa, inoltre, che: “l’eventuale presenza di una formalità cod. 70 per “dichiarazione sostitutiva mendace” non impedisce la presentazione della radiazione per esportazione“. Le procedure STA e Copernico sono state modificate allo scopo di inserire un controllo che impedisca la presentazione con esito positivo delle formalità in parola se è presente in Archivio una formalità cod. 70 (indipendentemente dal tipo di vincolo iscritto) o una formalità cod.61 (quest’ultima nel caso in cui la data scadenza ipoteca sia successiva alla data di presentazione della formalità di radiazione). Allo scopo di consentire il positivo espletamento delle richieste di radiazione per esportazione per la gestione dei casi sopra contemplati, è stata realizzata un’apposita implementazione che consente al solo STA/PRA di accettare tali tipologie di richieste, inserendo nel “testo libero” la dicitura “F53”.

L’Aci ricorda, infine, che: “la richiesta di visura sui veicoli da esportare, sebbene non obbligatoria, rappresenta in ogni caso una buona prassi per verificare l’eventuale esistenza di ipoteche non scadute o gravami che, in assenza della documentazione giustificativa sopra indicata, impedirebbero l’esito positivo della radiazione per esportazione quando sarà richiesta“.

Ci auguriamo che l’applicazione di tali misure contribuisca a ridurre fenomeni illeciti che, oltre a danneggiare l’ambiente, danneggiano sicuramente le imprese e l’economia.

 

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