ABBRUCIAMENTO DI PNEUMATICI USATI
Come correttamente osservato in impugnazione, nell’attuale quadro normativo, la nozione di rifiuti speciali non pericolosi è ristretta ai soli pneumatici fuori uso, rimanendone esclusi quelli ricostruibili, ciò perché la L. n. 179 del 2002, art. 23, ha disposto che all’Allegato A) del D.Lgs. n. 22 del 1997, le parole “16 01 03 pneumatici usati” sono sostituite dalle seguenti: “16 01 03 pneumatici fuori uso”. L’art. 228 e l’Allegato del D.Lgs. n. 152 del 2006, voce “16 01 03”, contemplano anch’essi nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi unicamente gli pneumatici fuori uso.
Ecco la sentenza della cassazione:
Cass. pen. Sez. III, 08-03-2013, n. 10939
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, con sentenza del 22/3/2010, dichiarava C.B. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b), per avere effettuato attività di smaltimento di rifiuti speciali, in particolare di pneumatici di autovetture, a cui appiccava il fuoco, e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa e non menzione. La Corte di Appello di Lecce, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 26/9/2012, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa del C., con il seguente motivo: -violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b), (oggi D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1) nella parte in cui erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto i pneumatici rifiuti speciali pericolosi, nonché vizio di motivazione sul punto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell’imputato, D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 51, comma 1, lett. b), per avere effettuato attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, pneumatici fuori uso, cui appiccava il fuoco, condannandolo alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, pena sospesa e non menzione. Con il ricorso la difesa del C. eccepisce la inosservanza e la erronea applicazione dell’art. 51, comma 1, lett. b), del citato decreto, in quanto, essendo i pneumatici fuori uso classificati come rifiuti non pericolosi, il fatto doveva essere qualificato nell’ambito della lettera a) del predetto articolo, che prevede un trattamento sanzionatorio alternativo, arresto o ammenda, e non cumulativo; nella specie il Tribunale ha inflitto al prevenuto sia la pena detentiva, che quella pecuniaria.
Come correttamente osservato in impugnazione, nell’attuale quadro normativo, la nozione di rifiuti speciali non pericolosi è ristretta ai soli pneumatici fuori uso, rimanendone esclusi quelli ricostruibili, ciò perché la L. n. 179 del 2002, art. 23, ha disposto che all’Allegato A) del D.Lgs. n. 22 del 1997, le parole “16 01 03 pneumatici usati” sono sostituite dalle seguenti: “16 01 03 pneumatici fuori uso”. L’art. 228 e l’Allegato del D.Lgs. n. 152 del 2006, voce “16 01 03”, contemplano anch’essi nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi unicamente gli pneumatici fuori uso (Cass. 27/6/12, n. 25358).
Conseguentemente, chiunque ponga in essere una attività di smaltimento non autorizzata di detti rifiuti, in quanto speciali non pericolosi, incorre nella sanzione prevista dalla lett. a) dell’art. 51, comma 1 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256). Orbene, la norma in questione distingue le sanzioni da infliggere a seconda che l’attività illecita abbia ad oggetto rifiuti pericolosi o non: nel primo caso sono cumulativamente comminate la pena dell’arresto e dell’ammenda, nel secondo solo quella pecuniaria. Appare evidente, quindi, l’errore commesso dal giudice di merito, che va eliminato, procedendo alla corretta qualificazione del fatto, da inquadrarsi nella fattispecie prevista e punita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a). In dipendenza di quanto rilevato, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatolo, con rinvio sul punto al giudice ad quem, affinché provveda alla determinazione della pena.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, qualificato il fatto come violazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Lecce, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013
Avv. Rosa Bertuzzi – Consulente Ambientale
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