Il Codice di Prevenzione Incendi applicato ai magazzini intensivi
Alcune indicazioni su come individuare la classe di Resistenza al Fuoco delle strutture.
Oggi molte aziende, per questioni di spazio, trasformano i vecchi depositi in nuovi magazzini intensivi in cui la movimentazione dei prodotti avviene in maniera del tutto automatizzata.
Per quanto attiene alla prevenzione incendi, essi rientrano nell’attività 70 dell’allegato I al DPR 151/2011 e quindi devo essere adeguati a quanto previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015).
Normalmente il problema principale di questo tipo di magazzini, è che il valore del carico d’incendio, ovvero il quantitativo di merce combustibile stoccato, è molto elevato e tale da poter compromettere la costruzione in caso d’incendio. In questo articolo vengono fornite alcune indicazioni su come individuare la classe di Resistenza al Fuoco delle strutture.
Nel caso in cui il magazzino sia isolato, ovvero si riesca a dimostrare l’assenza di conseguenze esterne in caso di collasso strutturale, il Codice accetta la possibilità che non venga definita una specifica classe di Resistenza al Fuoco.
Tale concetto è applicabile anche nel caso in cui il magazzino sia collegato ad un manufatto di servizio dove, ad esempio, sia presente occasionalmente solo un mulettista. In questo caso non è richiesta neanche la compartimentazione tra i due ambienti.
Se invece, come spesso accade, il magazzino intensivo è adiacente ad un reparto di produzione, il Codice prescrive una classe di Resistenza al Fuoco minima REI 30, ovvero la struttura deve resistere almeno trenta minuti ad un incendio per consentire alle persone presenti di evacuare l’edificio in sicurezza. In questo caso però il progettista deve dimostrare la compartimentazione tra i due ambienti e che l’eventuale cedimento del magazzino non arrechi danni al reparto a fianco. In caso che le strutture non siano separate, il progettista deve dimostrare anche che l’eventuale cedimento della porzione adibita a magazzino non arrechi danni al resto dell’opera da costruzione.
In tutti i casi, il progettista deve sempre verificare che tra il magazzino e tutte le altre opere da costruzione compreso il confine, ci sia una distanza di separazione su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza del magazzino stesso o in alternativa il tecnico deve dimostrare l’assenza di un loro coinvolgimento per effetto del collasso strutturale. Quest’ultima condizione può essere rispettata dimostrando analiticamente l’implosione del magazzino adottando ad esempio una precisa gerarchia di resistenza al fuoco delle strutture o un’adeguata distribuzione spaziale dei materiali combustibili.
La compartimentazione invece va verificata in relazione al carico d’incendio specifico di progetto oppure analiticamente dimostrando che non può avvenire la propagazione dell’incendio, applicando ad esempio un sistema automatico per il controllo dell’incendio a disponibilità superiore.
Nel caso in cui non sia possibile verificare uno dei requisiti indicati, il Codice prescrive che la Resistenza al Fuoco minima delle strutture e la compartimentazione, siano verificate in relazione al carico d’incendio specifico di progetto presente nel magazzino.
Infine, se il magazzino ha delle finestre, delle porte o le pareti sono realizzate con materiali combustibili o pannellature metalliche, il progettista deve verificare anche il rispetto della distanza minima di separazione rispetto ad altre opere da costruzione al fine di evitare che l’irraggiamento termico causato da un eventuale incendio nel magazzino “sorgente”, possa arrecare danni alle altre costruzioni “bersaglio”.
A cura dell’Ing. Roberto Paoletti, Vice Dirigente VV. F.
Foto di copertina di Michael Kauer da Pixabay