Dichiarazione F-gas entro il 31 maggio 2014

Entro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013. Di seguito tutte le informazioni in merito a chi deve presentarla, quali apparecchiature sono interessate e come effettuarla.


gas fluoro

A partire dal 1° marzo 2014 ed entro il 31 maggio 2014 si dovrà effettuare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.
Gli F-gas (gas fluorurati) vengono impiegati principalmente come:
– refrigeranti negli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e nelle pompe di calore;
– agenti estinguenti in sistemi di protezione antincendio.
Tali gas, pur non avendo alcun impatto sullo strato di ozono, presentano comunque un potenziale di riscaldamento globale.
Al fine di prevenire e minimizzare le emissioni degli F-gas, nel 2006 è stato emanato il Regolamento (CE) n. 842/2006 integrato con altri Regolamenti che prevedono di limitare l’uso e l’immissione in commercio di apparecchiature specifiche contenenti tali gas e di ridurne le perdite attraverso una corretta gestione. Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 43/2012 l’Italia ha dato attuazione alle disposizioni dei regolamenti europei.

Chi deve presentare la dichiarazione F-gas
L’art.16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 pone a carico degli operatori dell’apparecchiatura o dell’impianto l’obbligo di trasmissione annuale della Dichiarazione sulle emissioni di F-gas, come previsto dal Reg. 842/2006 (art. 6 par. 4), riferita all’anno precedente.
Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 l’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto è identificato come il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Il controllo sul funzionamento comprende:
– libero accesso all’impianto;
– controllo su funzionamento e gestione ordinaria;
– potere (anche finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche, all’esecuzione di controlli o riparazioni.
In alcuni casi, si ricorre a contratti con ditte di assistenza e la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi tra le parti.

Quali apparecchiature sono interessate alla Dichiarazione F-gas
L’obbligo si applica alle apparecchiature fisse contenenti 3 kg o più di F-gas.
Si definisce un’apparecchiatura fissa “un’apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento”. Pertanto non sono soggette alla dichiarazione le apparecchiature usate nelle modalità di trasporto (quali quelle installate su navi, treni, aerei, camion) ed anche i dispositivi impiegati per la ricarica di queste apparecchiature (come le “stazioni clima” presso le carrozzerie, auto officine).
Si precisa che per gli estintori NON va presentata la dichiarazione in quanto tali dispositivi non rientrano nella categoria descritta.
Le apparecchiature di refrigerazione comprendono frigoriferi e congelatori per uso domestico, banchi per gelaterie, celle frigorifere. Indicativamente, quelle usate nei piccoli negozi, in pub e ristoranti, in uffici contengono normalmente da 0,05 a 0,25 kg di refrigerante.
La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento di aria, invece, varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti di uso non domestico.
Per quanto riguarda le pompe di calore, macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile, esse hanno una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali: le pompe di calore utilizzate solo per l’acqua calda hanno di solito cariche di F-gas inferiori a 3 kg, le piccole apparecchiature di pompe di calore per uso domestico usate per il riscaldamento potrebbero superare la soglia dei 3 kg, mentre le pompe di calore usate nell’industria hanno di solito cariche di F-gas superiori a 30 kg.
Quanto agli impianti fissi di protezione antincendio si fa riferimento ad impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in presenza di un eventuale rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.
Sono sistemi che utilizzano i gas fluorurati come gas estinguenti e sono progettati per ottenere una rapida estinzione delle fiamme in ambienti in cui gli incendi evolverebbero molto rapidamente oppure in presenza di oggetti di elevato valore e dove è richiesta un’occupazione contenuta degli spazi, essendo gli HFC stoccati in fase liquida.
Per tali motivi, i sistemi a gas HFC sono abitualmente presenti in gallerie d’arte, musei, archivi, librerie, depositi cartacei, sale computer, sale di elaborazione, dati in cui sono presenti server e, in minor misura, nelle torri di controllo del traffico aereo, nei musei, nei centri di telecomunicazione, negli ospedali, nelle banche e così via. La quantità di gas fluorurati contenuta negli impianti di protezione antincendio situati all’interno di edifici è in generale superiore a 3 kg.

Come identificare il tipo di refrigerante e di estinguente
Il metodo più semplice per individuare il tipo di refrigerante ed estinguente è controllare l’etichetta presente sull’apparecchiatura o sull’impianto. Le apparecchiature immesse in commercio nell’UE dopo il 1° aprile 2008 devono riportare un’etichetta con il testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto” e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas contenuto.
Per gli impianti immessi in commercio precedentemente, l’etichetta potrebbe non riportare tali indicazioni; in tal caso bisognerà rivolgersi al fornitore, al produttore o alla ditta che fornisce assistenza dell’impianto.

Sanzioni
Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-gas sono disciplinate dal D.Lgs. n. 26/2013. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000 e 10.000 Euro.

Come effettuare la Dichiarazione F-gas
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013 è disponibile il formato della Dichiarazione 2014 contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012. Tale formato è pubblicato anche sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si deve effettuare esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma online istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e può essere eseguita a partire dal 1° marzo 2014.

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