25 DOMANDE PER FAR CHIAREZZA SUL SISTRI

A partire dalle richieste di numerose Associazioni di categoria, il MATTM fornisce ulteriori delucidazioni sulle metodologie applicative del Sistema, sintetizzando le risposte in un Quadro sinottico.

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L’11 novembre, sul sito del Sistri, è stato pubblicato il Quadro Sinottico relativo agli aspetti normativi ed applicativi del noto Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per consentire l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania).

Dopo la sua travagliata genesi che in 5 anni ha visto svariate false partenze, pause forzose, modifiche e trasformazioni, nell’ultimo mese, a partire delle novità normative introdotte dal D.L. 101/2013 modificato in Legge 125/201, il MATTM ha inteso colmare il gap informativo con la base delle imprese coinvolte, diramando una apposita Circolare (31 ottobre) e, successivamente, un “riepilogo” delle principali domande-risposte, finalizzato a chiarire ulteriormente i vari aspetti applicativi del SISTRI, soprattutto alla luce di 25 pareri espressi dal Ministero in riferimento ad altrettanti interrogativi rivoltigli da varie Associazioni del settore (Confindustria, FISE, Assoelettrica, Fai Conftrasporto Sistri, Associazioni dei Gestori Rifiuti, ANSEP-Unitam e Selex ES).

Fra i chiarimenti che interessano la categhoria dei nostri Lettori, sicuramente c’è il fatto che: 
i soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono assoggettati al SISTRI dal 1° ottobre 2013 come recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l’attività che svolgono;
i trasportatori dei rifiuti in conto proprio sono obbligati ad aderire al SISTRI dal 3 marzo 2014;
“Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI”, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario;
– la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, per cui il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.

Le problematiche legate alla mancanza di un sistema regolarizzato ed automatico di interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali potrebbero essere parzialmente superate grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire una gestione asincrona delle comunicazioni SISTRI rispetto alle attività di compilazione delle schede, che rimarrebbero nella sfera delle attività gestionali aziendali, anche se si rileva la necessità di definire un sistema di certificazione dei sistemi di interfaccia tra software gestionali e Sistri, considerando anche l’ipotesi di una modifica del SISTRI per consentire il funzionamento del sistema off-line.

Ovviamente non ci aspettiamo che tale documento fughi tutti i dubbi e le doglianze espresse dalle Associazioni di categoria di imprenditori coinvolti negli obblighi del Sistema – alcuni peraltro caparbiamente tesi, non senza ragioni, alla sua cancellazione – tuttavia, ci sembra di cogliere da parte di questo Ministero, se non altro, la buona volontà di ascoltare tutti, procedendo con misurata cautela ed attenzione alle singole richieste.

L’avventura del SISTRI continua alla prossima puntata.

Per maggiori informazioni si rimanda all’articolo uscito sulle pagine on line di Regioni & Ambiente.


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