AUA: IL MINISTERO EMANA UNA CIRCOLARE INTERPRETATIVA
Obiettivo: fugare i dubbi e le interpretazioni fai-da-te.
Il Ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, ha siglato, in data 7 novembre 2013, la Circolare n. 49801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito, Aua), nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
Il documento chiarisce se il DPR si applica solo alle piccole e medie imprese non soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), ovvero a tutti gli impianti non soggetti alla stessa, quindi, a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.
Cerchiamo di sintetizzare i contorni di questa notizia.
A seguito dell’entrata in vigore del succitato DPR che regolamenta la nuova Autorizzazione Unica Ambientale (che ha raccolto in un unico provvedimento gli adempimenti per le PMI, nonché per gli impianti di piccole dimensioni, che prima potevano arrivare fino a 7 autorizzazioni singolarmente rilasciate), erano state diffuse da vari enti ed associazioni delle linee guida interpretative delle nuove norme, in mancanza di quelle del Ministero, nonostante fossero trascorsi diversi mesi e si avvicinino le scadenze autorizzative di fine anno.
Si specifica che l’Aua, di fatto, contiene diverse autorizzazioni in materia ambientale, fra le quali, val la pena di sottolineare su queste pagine; l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico, le comunicazioni in materia di rifiuti… Tuttavia, tale insieme potrebbe aumentare in futuro per effetto della legge stessa, la quale prevede che le Regioni e le Province autonome, possono individuare altri atti da inserire nell’Aua per evidenti esigenze di semplificazione.
Ora, con Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801/Gab, recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”, vengono fornite indicazioni riguardo alle questioni più controverse di carattere generale individuate, riservando la disanima di questioni più specifiche, come recita il testo, ad un’altra Circolare che sarebbe in fase di avanzata istruttoria e quindi di prossima pubblicazione.
Innanzitutto, la Circolare chiarisce che il DPR 59/2013 si applica a tutti gli impianti produttivi non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore: “un impianto produttivo non soggetto all’Aia è soggetto all’Aua anche quando il gestore sia una grande impresa”.
In merito alla questione relativa al natura obbligatoria o facoltativa di richiedere l’Aua, anziché i singoli titoli abilitativi, si chiarisce che la richiesta è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi, salvo i casi in cui il gestore abbia deciso di:
– di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;
– di aderire alle autorizzazioni generali sulle emissioni.
Nell’ipotesi in cui giunga a scadenza una comunicazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, si precisa che alla scadenza della prima comunicazione è obbligatorio presentare istanza di Aua, smentendo quanto da alcuni avanzato della facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.
Nell’ipotesi in cui giunga a scadenza una autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, al Ministero non sembra affatto precludere la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’Aua.
Nell’ipotesi in cui l’attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere l’Aua.
Infine, per quanto attiene al termine entro il quale deve essere presentata la prima domanda di AUA, il Ministero chiarisce che per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’Aua, debbono essere rispettati i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza.
Per una più agevole lettura del testo originale, si rimanda alla pagina del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.