Al via la maxiproroga delle sanzioni
In vigore dal 31 ottobre la conversione in Legge del D.L. “Semplificazioni” che contiene ulteriori modifiche al SISTRI rispetto a quelle già introdotte nel testo governativo, dopo l’approvazione definitiva del 29 ottobre 2013 da parte del Senato.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013 la “Legge n. 125 di conversione in legge del decreto legge 31 agosto 2013 n. 10, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” quale uscita dall’approvazione dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2013, che contiene le ulteriori nuove disposizioni sul SISTRI, introdotte nel passaggio alla Camera dei Deputati, dopo che il Senato aveva già modificato il testo proposto dal Governo.
Per un po’ non dovrebbero esserci sorprese, anche se le ultime modifiche non sono di poco conto, considerato che:
– ritornano nell’ambito del SISTRI i trasporti intermodali di rifiuti:
“compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio”;
– si avvierà una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI al trasporto, alla gestione e al commercio dei rifiuti urbani pericolosi a partire dal 30 giugno 2014:
“Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, verranno disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio”;
– viene prorogata fino al 1° agosto 2014 l’inapplicabilità delle sanzioni previste dal SISTRI e applicazione delle regole e delle sanzioni per registri, formulari e MUD, quali previste prima del D.lgs 205/2010 attuativo della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti:
“Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo [ndr: si tratta del coordinamento delle norme e delle sanzioni ai fini dell’adeguamento con le nuove previsioni contenute nel decreto legge che modifica l’elenco dei soggetti obbligati all’adesione]”;
– riscrittura delle norme su registri e formulari “post Sistri” (come modificate dal Dlgs 205/2010, e quindi in vigore dal 2 agosto 2014), con novità per impianti di recupero/smaltimento, tempi di compilazione e imprenditori agricoli:
– Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli Enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli Enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli Enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli Enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli Enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.
12-ter. All’articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “I soggetti di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a)”.
12-quater. All’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’alinea è sostituito dal seguente: “Per gli Enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati”.
– nessuna iscrizione all’Albo gestori per gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta:
“All’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il seguente: 19-bis. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183”.
Tante le perplessità suscitate per questa ennesima “ripartenza a scaglioni” che, di fatto, non risolve nulla ma rimanda semplicemente ad un futuro sempre più incerto.