Rottami di rame: QUANDO CESSANO DI ESSERE RIFIUTI
Dal 1° gennaio 2014 si applicherà il nuovo Regolamento Ue
Nel numero di Aprile del Notiziario Autodemolitori, avevamo dato conto di come a seguito dei precedenti Regolamenti promulgati dalla Commissione UE circa la cessazione dello status di rifiuto per i rottami di ferro, alluminio e vetro – onde favorirne al massimo il riciclaggio – la stessa Commissione europea, nel mese di gennaio, aveva inviato al Consiglio dell’unione una proposta di Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il contesto normativo europeo, prevede, infatti all’art. n. 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle condizioni giuridiche ivi stabilite.
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della predetta Direttiva, è opportuno che la Commissione fissi tali criteri per determinati materiali e che essi siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della Direttiva stessa.
Pertanto, la Commissione aveva già presentato al Comitato istituito dall’articolo 39 della Direttiva un progetto di regolamento da sottoporre a voto, ma, nella riunione del 9 luglio 2012, lo stesso Comitato non aveva espresso un parere favorevole sul progetto di regolamento, sostanzialmente a causa delle numerose astensioni (ben 109).
In sostanza, i rappresentanti degli Stati membri avevano espresso perplessità circa l’eccessivo rigore posto nella formulazione del criterio di qualità proposto dalla Commissione e che limita a una percentuale inferiore del 2% la quantità totale di materiali estranei nei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero.
Tuttavia, la Commissione, pur avendo preso nota delle preoccupazioni esternate ha ritenuto mantenere inalterata la propria proposta legislativa sottoponendola, successivamente, al Consiglio sulla base della Relazione tecnica del Centro comune di ricerca.
Nella stessa Relazione, che si avvale della consultazione dei vari portatori di interesse si concludeva che la percentuale del 2% costituisce un valore limite di materiali estranei nei rottami di rame sicuro dal punto di vista ambientale oltre al quale tali rottami cessano di essere considerati rifiuti in linea con la condizione espressa all’articolo 6, della Direttiva di riferimento.
Pertanto, conformemente alla procedura istituita all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, così come modificato dalla Decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 (2006/512/CE), la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio e l’ha trasmessa al Parlamento europeo.
Ora, secondo la procedura, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta può opporsi all’adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall’atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell’atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato. Se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si oppone alle misure proposte, queste saranno adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.
E infatti, ecco che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L 201 del 26 luglio 2013), è stato pubblicato il testo ufficiale del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’atto che è entrato in vigore già 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2014 per consentire agli operatori di conformarsi alle nuove regole, sancisce i criteri allorché i “rottami di rame”, definiti quali rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, cessano di essere considerati rifiuti.
I criteri (fissati all’art. 3 del Regolamento) sono stati elaborati da Bruxelles con l’obiettivo di garantire che i rottami – ottenuti da precise operazioni di recupero – siano in grado di soddisfare i requisiti tecnici delle industri produttrici, in conformità alle norme vigenti in capo ai prodotti ed, infine, last but not least, in modo che essi non comportino effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
Per garantire tutto questo il Legislatore ha previsto l’istituzione di un preciso sistema di gestione (art. 5 del Regolamento) e la pubblicazione di tutte le informazioni sui rottami che hanno cessato la qualifica di rifiuti.
Nell’iter procedurale previsto dalla Commissione, è previsto che il produttore o l’importatore di rottami di rame deve provvedere affinché ogni singola partita sia caratterizzata da una dichiarazione di conformità (prevista in modello nell’Allegato II del Regolamento) che andrà trasmessa al successivo detentore.
Quest’ultimo è obbligato a conservarne copia per almeno un anno in modo da metterla a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta da parte di queste ultime.
Inoltre, è il produttore che deve applicare un sistema di gestione in grado di dimostrare la conformità ai criteri per cui i propri rottami di rame non sono più rifiuti.
In sostanza, il produttore deve responsabilizzarsi in tutta una serie di procedure documentate in grado di dimostrare:
a) monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);
b) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell’allegato I;
c) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I;
d) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell’allegato I;
e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
g) revisione e miglioramento del sistema di gestione;
h) formazione del personale.
Il Regolamento, prevede, infine, che sarà un organismo accreditato o un qualsiasi verificatore ambientale ad accertarsi della coerenza e del rispetto delle regole Ue e che tale accertamento sarà effettuato ogni tre anni.
Per maggior informazioni pubblichiamo di seguito il testo del Regolamento, ricordando che questa pubblicazione non sostituisce in alcun modo quella ufficiale cartacea.
REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di rame trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di rame ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di rame come rifiuti adottata dai paesi terzi.
(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di rame da utilizzare come materia prima nell’industria produttrice di metalli non ferrosi. I rottami di rame dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria.
(3) I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di rame ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria produttrice di metalli non ferrosi, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di rame ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di rame privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da metalli diversi dal rame e da composti non metallici.
(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione.
(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di rame, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.
(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.
(7) Il comitato istituito in virtù dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha reagito entro il termine di due mesi disposto all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 2 ) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di rame cessano di essere rifiuti.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «rottami di rame», i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;
2) «detentore», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;
3) «produttore», il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
4) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
5) «personale qualificato», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;
6) «controllo visivo», il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
7) «partita», un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
Articolo 3 – Criteri per i rottami di rame
I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;
2) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;
3) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;
4) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5..
Articolo 4 – Dichiarazione di conformità
1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato II.
2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.
Articolo 5 – Sistema di gestione
1. Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all’articolo 3.
2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
a) monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);
b) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell’allegato I;
c) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I;
d) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell’allegato I;
e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
g) revisione e miglioramento del sistema di gestione;
h) formazione del personale.
3. Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell’allegato I.
4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione conforme alle disposizioni del presente articolo.
5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.
Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:
a) * Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure
b) * Codice NACE 24 (Attività metallurgiche), in particolare il codice 24.44 (Produzione di rame).
6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.
Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da uno dei seguenti soggetti:
a) un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione «orizzontale» positiva per tale attività dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 che è anche sottoposto a una valutazione orizzontale a norma dell’articolo 31 del suddetto regolamento.
I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un’abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/UE ( 1 ).
7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.
Articolo 6 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013
( 1 ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
( 2 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 1 ) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
( 2 ) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
( 3 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
( 1 ) GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25.