AUMENTANO I REATI AMBIENTALI IN QUESTA FATTISPECIE

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, scrive le linee guida sugli adempimenti relativi al trasporto abusivo di materiali ferrosi, nel territorio di sua competenza

Il 20 novembre, sul sempre aggiornato sito www.lexambiente.it, abbiamo visto pubblicato uno scritto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Dott. Francesco Menditto, personalità di spicco della giurisprudenza nazionale, nonché personaggio in prima linea nella lotta ai reati ambientali.
Lo scritto, indirizzato ai 4 Comandi provinciali di Chieti (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Provinciale), nonché al Dirigente del Commissariato della Polizia di Lanciano, ai Comandanti delle locale Compagnie Carabinieri di Atessa, Lanciano e Ortona; ai Comandanti delle Tendenze GdF di Lanciano e Ortona; al Comandante della Polizia Stradale di Lanciano; ai Comandanti della Polizia Municipale di Atessa, Lanciano, dell’Unione dei Comuni Frentani e dei Comuni del circondario e, per conoscenza al Questore di Chieti e al Dirigente ARTA Chieti, ha per oggetto: “La particolare rilevanza dei reati in materia ambientale Direttiva sugli adempimenti relativi al trasporto abusivo di rifiuti, in particolare di materiali ferrosi”.
Data la cogenza delle tematiche trattate, per quanto inserite in un contesto locale, abbiamo ritenuto doveroso fornire ai Lettori il testo del Procuratore Menditto, così come inserito sulle pagine del sito Lexambiente.it

OGGETTO: La particolare rilevanza dei reati in materia ambientale. Direttiva sugli adempimenti relativi al trasporto abusivo di rifiuti, in particolare di materiali ferrosi.

1 – Premessa: i reati ambientali.
Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale non esime questa Procura della Repubblica dal sottolineare l’estremo rilievo che assume la materia dei reati ambientali, in applicazione anche dell’art. 9, comma 2, della Costituzione, per l’imprescindibile necessità della tutela (penale) dell’ambiente, specie in un territorio di pregio e ancora non “devastato”, come quello del circondario di Lanciano.
In tale ottica si è ritenuto di concentrare la trattazione dei procedimenti in materia ambientale ed edilizia)in capo ad un solo magistrato (specificamente a questo Procuratore) proprio al fine di garantire la complessiva visione di insieme del fenomeno e la univoca modalità di trattazione, salvi i primi adempimenti urgenti, cui provvede il magistrato di turno (applicando le direttiva previste).
Sono state già impartite direttive in materia di reati edilizi, con un sensibile e immediato incremento dell’attività della polizia giudiziaria in questo settore.
È opportuno sottolineare che questa Procura, in tutti i casi in cui è consentito e non vi ha proceduto d’iniziativa la polizia giudiziaria, richiede il sequestro preventivo per evitare che i reati ambientali accertati siano portati ad ulteriore conseguenze.
Si è potuto rilevare che grazie a questo modus procedendi spesso proprio il sequestro “incentiva” la parte a sanare o regolarizzare la situazione, ove consentito.
Si ritiene, in questa logica, che non sia consentita una trattazione “burocratica” dei procedimenti, dovendo essere affrontata in modo compiuto l’accertamento dei reati, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di rito che tendono, non solo alla repressione delle condotte illecite, ma anche all’interruzione del protrarsi delle conseguenze dannose o pericolose dei reati e al ripristino della legalità.
Si stanno elaborando gradualmente prassi operative, facilitate come detto dalla concentrazione della trattazione degli affari in un unico magistrato (come avviene per altre tipologie di reati), limitando al massimo le direttive scritte per non “appesantire” l’azione della polizia giudiziaria.
Appare, però, talvolta necessario provvedervi per evitare incertezze che nascono anche da diverse prassi o da possibili diverse interpretazioni, ciò anche al fine di assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale, attività di competenza di questo procuratore. In relazione a detto tipo di reati e stante la loro delicatezza si ritiene che vadano adottate le interpretazioni più rigorose seguite anche dalla Corte di Cassazione.

2 – Il trasporti dei rifiuti, in particolare di materiale ferroso.
La complessità della materia può avere determinato incertezza sull’individuazione della normativa applicabile nel caso di trasporto di rifiuti, in particolare dei materiali ferrosi (tubi di ferro, lavatrici, scaldabagni, parti di questi, scarti, etc.).
Pur se la presente direttiva non ha la pretesa di assolutizzare interpretazioni che possono essere, ovviamente, oggetto di rielaborazioni tenendo conto del caso concreto, vengono individuate, sulla base della richieste della Procura e dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari, quelle che si ritengono, allo stato, le più condivisibili e rigorose regole di condotta da osservare, al fine di consentire (nel circondario) un’uniforme applicazione delle norme, anche nell’interesse dei vari soggetti coinvolti nel procedimento penale.
Si è ritenuto, in ogni caso, di informare anche il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila nell’ambito dei poteri conferiti dal d.lgs. n. 106/06.

2.1 L’esperienza maturata.
Negli ultimi mesi, in cui la materia è attribuita alla mia competenza esclusiva, ho potuto constatare che nel territorio del circondario transitano e operano numerosi soggetti, spesso di nazionalità rumena, che trasportano, su veicoli di varia natura, materiali ferrosi (tubi di ferro, lavatrici, scaldabagni, parti di questi, etc.).
Ho egualmente constatato, in più di un’occasione, che sono stati posti in essere furti, sia di materiali ferrosi che di altro, da persone che svolgevano l’attività descritta. Non vi è ragione, naturalmente, per mettere in diretta relazione i due fenomeni (trasporto di materiali ferrosi e furti), appartenendo tale dato di esperienza esclusivamente a un’informazione che può essere utile nell’ambito dei poteri di polizia preventiva non di competenza della Procura (la direttiva è inviata per conoscenza al Sig. Questore quale autorità di pubblica sicurezza della Provincia).
Le modalità più ricorrenti con cui viene operato il trasporto sono le seguenti (come constatato nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria o all’esito delle istanze prodotte dalle parti interessate):
1. soggetti privi di titolo abilitativo che utilizzano veicoli di cui sono proprietari ovvero veicoli di proprietà di terzi (talvolta con procura speciale a vendere il veicolo);
2. soggetti che producono una licenza “comunale per commercio itinerante B per materia non alimentare”, talvolta relativa a “materiale ferroso”; le licenze sono rilasciate dal Sindaco o da un assessore, ma anche dal Comandante della Polizia Municipale. Talvolta unitamente alla licenza sono prodotti anche l’attestato d’iscrizione alla CCIA (registro delle imprese) nel settore “recupero materiali ferrosi” (e simili) e/o la partita IVA, e/o altri documenti.
In questi casi può verificarsi:
• che il veicolo sia di proprietà di chi opera il trasporto, titolare anche della licenza;
• che il veicolo sia di proprietà di un terzo, titolare anche della licenza. In alcuni casi si afferma o si produce documentazione da cui risulta che chi opera il trasporto è dipendente del titolare della licenza.
• che il veicolo sia di proprietà di un terzo senza apparenti legami con gli utilizzatori.
Nei casi suindicati alle lettere a) e b) questa Procura ha fino ad oggi operato nel seguente modo:
• ha richiesto la convalida e l’emissione del decreto di sequestro preventivo del veicolo (e del materiale trasportato) operato dalla polizia giudiziaria;
• ovvero ha richiesto (e ottenuto) il sequestro preventivo dei veicoli se non disposto dalla polizia giudiziaria,
• ha espresso parere negativo sulle istanze di restituzione del veicolo presentate dai proprietari dei veicoli (indagati ovvero terzi proprietari non indagati) variamente motivate e documentate. Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato le istanze e tenuto fermo il sequestro.
• ha emesso l’avviso ex 415 bis c.p.p. e il successivo decreto di citazione.
Le indagini svolte, che hanno anche coinvolto comandi di altri circondari (Chieti e Pescara), hanno consentito di verificare le seguenti circostanze ricorrenti:
• le licenze di cui al punto sub b) sono rilasciate da un numero limitato di comuni,
• i rapporti tra i soggetti denunciati e i titolari delle autorizzazioni e/o i proprietari dei veicoli sono i più vari,
• non di rado i soggetti hanno subito diverse denunce per i medesimi fatti;
• spesso i veicoli sono di proprietà dei medesimi soggetti,
• esistono imprese che nella apparente legalità svolgono in modo professionale attività di trasporto dei materiali ferrosi in questione, con numerosi dipendenti e veicoli di proprietà.

2.2. Quando i materiali ferrosi hanno natura di rifiuto.
I materiali ferrosi nei casi ora esaminati (trasporto di tubi di ferro, lavatrici, scaldabagni, parti di questi, scarti, etc.) sono classificabili rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/06. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui questi prodotti perdono la natura di rifiuto e divengono “materiale riutilizzabile” (c.d. materie prime secondarie) solo qualora ricorrano specifiche caratteristiche previste dalla normativa1.
In ogni caso colui che afferma che trovi applicazione la disciplina derogatoria sulla qualifica di rifiuto ha l’onere di allegare e dimostrare il suo rispetto2.

2.3. Le conseguenze sulla normativa applicabile (reato configurabile e obbligo di sequestro del veicolo).
Pertanto qualora un veicolo trasporti materiali ferrosi, in assenza di documentazione inequivocabile relativa alla qualificazione come sottoprodotto, questi devono ritenersi rifiuti, con la conseguenza che trovano applicazione la disposizioni di cui all’art. 212 d.lgs. n. 152/12 dell’iscrizione nell’apposito Albo previsto e, in mancanza si integrano gli estremi del reato di cui al’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/063.
Opera, di conseguenza, l’obbligo del sequestro del veicolo, pur se di proprietà di terzi, ai sensi dell’art. 259, comma 2, c.p.p.4, senza alcuna facoltà discrezionale in questa prima fase5.
Quanto alla classificazione dei rifiuti, rilevante ai fini della contestazione del reato, si tratterà generalmente di rifiuti non pericolosi. Pur se la Suprema Corte non ritiene necessaria un’apposita indagine per ritenerli tali6, si potrà richiedere l’intervento dell’ARTA, eventualmente nominando il personale “ausiliario di polizia giudiziaria” ex 348 c.p.p. (la direttiva è inviata per conoscenza al Dirigente dell’Arta).

2.4. L’irrilevanza delle eventuali licenze comunali rilasciate.
Nei casi ora indicati è irrilevante la produzione della licenza comunale per il commercio itinerante (attività ambulante di categoria “B”) per prodotti non alimentari, vi sia o meno il riferimento al materiale ferroso, non trovando applicazione, come sostenuto in alcune istanze presentate dalle parti, l’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152/067.
Tale disposizione, di cui è nota l’origine e l’evoluzione8, esime dall’iscrizione all’Albo nazionale previsto dall’art. 212 (e dunque non si integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/06) nei soli casi di attività di raccolta e trasporto di beni classificabili rifiuti non pericolosi prodotti da terzi in cui ricorrano congiuntamente, come precisato dalla Corte di Cassazione9, due requisiti:
1. la persona sia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante
2. la persona trasporti “rifiuti” che formano oggetto del suo commercio.
Sono esclusi, dunque, dal disposto degli artt. 212 e 256 d.lgs. n. 152/11 i soli trasporti che siano inquadrabili nell’ambito della disciplina ambulante per cui vi è licenza e sempre che si tratti di rifiuti relativi ai prodotti per il quale il soggetto è autorizzato al commercio10 che, perciò perdono sostanzialmente la qualifica di rifiuto perché:
• è consentito l’acquisto o il ritiro sulla base della licenza (non la mera raccolta per strada di un rifiuto, oggetto, perciò, abbandonato da terzi);
• è consentito il trasporto dal luogo dell’acquisto o del ritiro al luogo di vendita (itinerante) senza manipolazione produttiva e imprenditoriale del bene;
• è consentita la vendita al dettaglio secondo le disposizioni sulla vendita ambulante.
In definitiva si tratta, ad esempio, dei cd. “robivecchi” e attività assimilate.
Solo in presenza dei requisiti suindicati, certo non ravvisabili nei casi esaminati da questa Procura, non è necessaria l’iscrizione all’apposto Albo per il trasporto dei rifiuti.
In definitiva, premesso che più volte le indagini svolte hanno consentito di accertare problematiche di varia natura con riferimento alle”fotocopie” di licenze prodotte dagli interessati, l’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152/06 non può comportare alcuna elusione alla normativa di tutela ambientale, come affermato con chiarezza dalla Corte di Cassazione:
• “integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 il trasporto di materiale ferroso, e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest’ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l’illiceità della condotta” (sent. nn. 6602/11, 27290/12);
• “nel caso di specie, anche se esiste un’autorizzazione del Comune di Montesilvano all’esercizio dell’attività di commercio nel settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, detta autorizzazione non può essere equiparata alle autorizzazioni a fini ambientali previste dalle norme richiamate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, in relazione alla raccolta, trasporto, al recupero, allo smaltimento, al commercio e all’intermediazione di rifiuti” (S.C. sent. n. 27290/12, cit.).

3 – Conclusioni: le direttive impartite.
Conclusivamente, qualora si verifichi il trasporto di materiale ferroso di varia natura la polizia giudiziaria procederà nel seguente modo:
1. accerterà, preliminarmente, l’esibizione da parte dell’interessato:
• di idoneo certificato di iscrizione all’Albo previsto dall’art. 212 d.lgs. n. 152/06, abilitante il trasporto dei rifiuti;
• e/o di documentazione inequivocabile relativa alla qualificazione delle cose trasportate quali sottoprodotti (materiale da recupero, per il quale sono previste rigorose caratteristiche dalla normativa secondaria). Qualora sorgano dubbi sulla base della documentazione prodotta (ipotesi fino ad oggi mai verificatasi) sarà richiesto l’intervento di personale dell’ARTA;
2. qualora non ricorrano i presupposti sub a) accerterà successivamente se l’interessato produce licenza comunale ambulante rilasciata espressamente per scarti ferrosi, esercitato in proprio ovvero da dipendente ritualmente “dichiarato”, e che inoltre:
abbia acquistato o ritualmente ricevuto il materiale trasportato (allegando documentazione);
• provveda alla vendita al dettaglio, seppur itinerante, di detti beni (allegando documentazione o univoci elementi);
3. qualora non ricorrano i requisiti suindicati alle lettere a) e b) (come avvenuto fino ad oggi in tutti i casi portati all’attenzione della Procura), ovvero non vi siano elementi di certezza sull’esistenza di tali requisiti (in questa fase è sufficiente il fumus del reato), procederà ai seguenti adempimenti:

1. denuncia di colui che effettua il trasporto (conducente e persone a bordo del veicolo) per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 156/06, curando gli adempimenti relativi alla dichiarazione o elezione di domicilio di cui alla direttiva del 24 ottobre 2012,
2. sequestro del veicolo, ex art. 321 comma 3 bis c.p.p., anche se intestato a terzi (ai sensi dell’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/06), indicando il nominativo del proprietario,
3. eventuale classificazione dei rifiuti tramite personale dell’ARTA;
4. sequestro dei rifiuti, se non possono essere agevolmente smaltiti o conferiti nelle forme di legge (previa, in questo caso, documentazione fotografica),
5. segnalazione al Comune che ha rilasciato la licenza “affinchè attivi i provvedimenti di competenza per l’eventuale revoca della licenza, notiziando anche la Procura in ordine alle determinazioni assunte”;
6. indicazione (sempre che sia possibile acquisire tali elementi tramite le banche dati disponibili):
• delle eventuali precedenti segnalazioni o denuncie per fatti analoghi nei confronti delle persone denunciate;
• delle eventuali precedenti segnalazioni o denuncie per fatti analoghi nei confronti del proprietario del veicolo (non direttamente denunciato) nonché alla elencazione di eventuali altri veicoli di proprietà di costui;
• dell’esistenza di eventuali precedenti analoghi accertamenti relativi al medesimo veicolo sequestrato.
La Procura, dopo avere ottenuto la convalida e il decreto di sequestro disporrà la notifica alla sola persona cui il bene è stato sequestrato.
I Comandi in indirizzo vorranno trasmettere tempestivamente la presente direttiva ai Comandi dipendenti operanti nel circondario di Lanciano, non direttamente destinatari, notiziando per conoscenza questa Procura.

Lanciano, 6 novembre 2012
Il procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

NOTE
1 Solo a titolo esplicativo si cita la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
•    “In tema di gestione dei rifiuti, l’attività di stoccaggio di rottami ferrosi in attesa dell’avviamento alle operazioni di recupero senza l’osservanza delle prescrizioni di legge (D.M. ambiente 5 febbraio 1998), anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato d’inosservanza delle prescrizioni, in quanto i predetti materiali non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto non rilevando la loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti, né gli stessi sono classificabili come materie prime secondarie ovvero sottoprodotti, essendosi il detentore disfatto di tali materiali avviandoli alle operazioni di recupero” (S.C. sent. n. 35911/08);
•    “In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico ambientale), i rottami ferrosi rientrano nel campo d’applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria” (S.C. sent. n. 833/09).
Tale orientamento non è mutato dopo l’emanazione del Regolamento 333/2011/UE recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti” trasformandoli in materie prime secondarie, in vigore dal 9 ottobre 2011 (S.C. sent. n. 17823/12).
Il regolamento definisce la cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici di ferro, limitando quali possono essere sottoposti ad operazioni di recupero, le modalità di recupero di tali rifiuti affinché i materiali ottenuti possano cessare di essere rifiuti e le caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero per poter uscire dalla disciplina dei rifiuti. All’interno degli allegati I e II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si trovano i criteri per i rottami di ferro e acciaio e per i rottami di alluminio. Se uno scarto non conserva tali criteri viene meno la cessazione della qualifica di rifiuto e durano gli obblighi relativi alla disciplina sui rifiuti.

2 L’eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria “implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge” (S.C. sent. nn. 40855/10, 16727/11, 25358/12).

3 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

4 “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

5 In tal senso la giurisprudenza della Cassazione (S.C. 20935/0915105/10), salva la prova la prova della buona fede da parte del proprietario in ordine all’assenza di comportamenti negligenti nell’utilizzo del veicolo per l’uso illecito contestato che dovrà essere offerta al pubblico ministero o al giudice (S.C. 4747/08, 15105/10).

6 S.C. sent. n. 11587/12.

7 “Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita’ medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.

8 l’art. 4, comma 27, della l. n. 426/98 inserivo nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, il comma 7 quater, secondo cui “Le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 58, comma 7 quater è stato riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5.

9 La Suprema Corte (sent. nn. 232195/05, 235057/ 06) affermava, dopo l’entrata in vigore dell’art. 4, comma 27, della l. n. 426/98 cit.: “In conseguenza di tale innovazione legislativa, l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo è sottratta alla disciplina del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi non richiede l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, sempre che:il soggetto sia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Questa giurisprudenza è stata confermata dopo l’emanazione del d.lgs. n. 152/06 (sent. nn. 20249/09, 25370/12), precisandosi ulteriormente in modo rigoroso che la licenza comunale per ambulante riguarda i soli rifiuti per i quali è consentito il commercio al dettagli itinerante (S.C. sent. nn. 25352/12 25370/12).

10 L’attività in forma ambulante è prevista dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 114/98:
• su posteggi dati in concessione per dieci anni;
• su qualsiasi area purché in forma itinerante.
Ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. cit. l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
La legge regione Abruzzo 23 dicembre 1999, n. 135 ha disciplinato la materia prevedendo:
• sono soggetti alla presente legge tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle leggi dello Stato, dalla presente legge e dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali (art. 3)
• l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata ai sensi del successivo art. 16 comma 4, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 19 del D.Lgs. 114/98 (art. 9);
• i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (art. 5) e le competenze dei Comuni concernenti il rilascio, la revoca, la reintestazione, la sospensione e la conversione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività nonché il rilascio e la revoca delle concessioni di posteggio (art. 16)

Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *