ESCLUSA LA CONFISCA QUANDO È MANIFESTA LA BUONA FEDE
A seguito di un sequestro preventivo di un autocarro nell’ambito di un provvedimento circa un reato di trasporto illecito di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione, il ricorrente, terzo proprietario del mezzo, propone ricorso avverso l’ordinanza di misura cautelare.
Tuttavia, il ricorrente, pur risultando terzo proprietario dell’automezzo, non fornisce alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà.
L’art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento ai reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Nulla prevede la disposizione citata con riferimento all’ipotesi di appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea alla commissione del reato.
La Corte ha, quindi, interpretato la norma in senso costituzionalmente compatibile, affermando che deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano RV 241771; sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre, RV 240551; sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola, RV 229010).
Orbene, l’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di riesame presentata dal ricorrente ha osservato che l’istante non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà, con motivazione coerente con l’enunciato principio di diritto.
Dal che ne deriva il successivo rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
A maggior informazione dei Lettori, riportiamo il testo integrale della Sentenza, così come desunto dal Sito: www.lexambiente.it
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
(omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avv. (omissis), difensore di fiducia di (omissis), avverso l’ordinanza in data 19.7.2011 del Tribunale di Roma, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro prevenivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale di Roma in data 27.6.2011.
Udita la relazione fatta dal Consigliere (omissis);
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale (omissis), che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P del medesimo tribunale in data 27.6.2011 nell’ambito delle indagini a carico di (omissis) per il reato di cui all’art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con l’automezzo oggetto della misura cautelare senza la prescritta autorizzazione. Il tribunale ha osservato che ai sensi dell’art. 259 del medesimo decreto legislativo è obbligatoria la confisca dell’automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento e che tale previsione normativa giustifica l’applicazione della misura cautelare.
Si è osservato inoltre che il ricorrente, pur risultando terzo proprietario dell’automezzo, non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis denunciando la violazione ed errata applicazione dell’art. 240 del c. p.
Si deduce, in sintesi, che (omissis) è estraneo al procedimento penale iniziato a carico del (omissis) e che per la sua qualità di terzo proprietario dell’automezzo è escluso che possa esserne disposta la confisca ai sensi dell’art. 240 del c. p., richiamato dall’art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006, sicché non si giustifica neppure la applicazione della misura cautelare nei suoi confronti.
Sul punto si richiama una sentenza di questa Corte, sez. III, n. 14039 del 13.1.2011, Marchetti, con la quale è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale, la sentenza che aveva disposto la confisca di un autocarro appartenente a terzo estraneo alla commissione di reato.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza citata dal ricorrente si riferisce a fattispecie diversa da quella in esame, non solo perché detta pronuncia ha ad oggetto la misura di sicurezza patrimoniale, mentre il presente giudizio è relativo alla misura cautelare, ma anche soprattutto perché costituisce applicazione di un quadro normativo diverso.
La predetta sentenza si è pronunciata sul ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti per il reato di cui all’art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 210/2008, che sanziona come delitto, tra l’altro, il trasporto, senza la prescritta autorizzazione, di rifiuti nei territori nei quali vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992.
Il citato art. 6, comma 1 bis, dispone che nell’ipotesi di sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.
La disposizione citata è già stata interpretata da questa Corte nel senso che la confisca obbligatoria del veicolo segue solo alla sentenza di condanna e non anche a quella di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. (sez. III, 16.102009 n. 40203, Grimaldi, RV 244955).
Il giudice di merito, nel caso esaminato da quella sentenza, pertanto, aveva disposto la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., per il cui terzo comma – e fatta salva l’ipotesi elle cose elencate nel comma secondo n. 2) – non può essere disposta la misura di sicurezza patrimoniale se la cosa appartiene a persona estranea alla commissione del reato.
L’art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce, invece, che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento ai reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Nulla prevede la disposizione citata con riferimento all’ipotesi di appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea alla commissione del reato.
La giurisprudenza di questa corte ha, quindi, interpretato la norma in senso costituzionalmente compatibile, affermando che deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano RV 241771; sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre, RV 240551; sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola, RV 229010).
Orbene, l’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di riesame presentata da (omissis), ha osservato che l’istante non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà, con motivazione coerente con l’enunciato principio di diritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.1.2012.