D.LGS. N. 209/2003 – VEICOLI FUORI USO NOVITÀ LEGISLATIVE APPORTATE DALLA LEGGE COMUNITARIA N. 96/2010, DAL D.M. 5 MAGGIO 2010 E DAL D.LGS. N. 205/2010
INTRODUZIONE Il D.Lgs. n. 209/2003, che costituisce la normativa principale cui fare riferimento in materia di gestione di veicoli fuori uso, ha subìto recentemente importanti modifiche ad opera di tre provvedimenti legislativi:
• D.M. 5 maggio 2010 (“Modifica all’allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011;
• Legge 4 giugno 2010, n. 96 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, c.d. legge comunitaria”), pubblicato in G.U. a Settembre 2010;
• D.Lgs. n. 205/2010 (“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”), pubblicato in G.U. a dicembre 2010;
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE Il D.M. 5 maggio 2010 ha provveduto alla modifica (effettuata periodicamente) dell’Allegato II del D.Lgs. n. 209/2003.
Tale Allegato contiene una serie di eccezioni al divieto di cui all’articolo 9 del medesimo decreto, il quale stabilisce che “Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente”, specificando poi che tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell’allegato II. Si riporta il testo dell’Allegato II così modificato al opera del D.M. 5 maggio 2010:
Si noti che il termine “batterie” è stato sostituito con “accumulatori”, e che a differenza di prima:
• è stato aggiunto il materiale “Alluminio contenente, in peso, lo 0,4% o meno di piombo”;
• i cuscinetti e pistoni ora sono compresi tutti, e non solo quelli di piombo o bronzo;
• le “masse di equilibratura delle ruote” sono ora chiamate “masse smorzanti”;
• sono stati aggiunti degli agenti di vulcanizzazione;
• è stato eliminato lo stabilizzante per vernici protettive, le spazzole di carbone per motori elettrici, il rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5% di piombo, il vetro delle lampadine e delle candele, le paste a film spesso;
• è stato specificato che le saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche sono comprese, ad eccezione di quelle su vetro; • sono state aggiunte le saldature nelle applicazioni elettriche su vetro;
• per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai è stata stabilita una data di scadenza dell’esenzione diversa rispetto a quella generale prevista per i rivestimenti anticorrosione: possono infatti essere utilizzati come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008.
La Legge n. 96/2010, invece, modifica l’art. 5, commi 3 e 15. La nuova formulazione del comma 3 recita: “I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale”. La precedente formulazione, invece, imponeva al produttore di veicoli di organizzare, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero di individuare centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli. Di conseguenza, il comma 15 novellato invece prevede che le imprese esercenti attività di autoriparazione possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3 sopra citato.
Infine, il D.Lgs. n. 205/2010 apporta significative modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale). In particolare, in materia di SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) si segnala la novità della limitazione della responsabilità del produttore (art. 188). Viene infatti stabilito che qualora il produttore o il detentore dei rifiuti siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi SISTRI, la responsabilità di ciascuno di essi è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. La responsabilità dei soggetti non iscritti al SISTRI, invece, e che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.itAvv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it