ECOINCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE

Confermate le procedure della Finanziaria 2007 con qualche lieve modifica

Sciolto il nodo sugli ecobonus per la rottamazione 2008, il D. L. 31/12/2007 n. 248: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, pub-blicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (ndr: per maggiori informazioni si veda la singola notizia sempre su questo Sito), dispone la proroga al 31 dicembre 2008 degli incentivi per la rottamazione di autoveicoli (accompagnata da un bonus e dall’abbonamento al trasporto pubblico locale o al servizio di car sharing) e per la sostituzione di automobili euro 0, euro 1, euro 2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997, con altre di categoria euro 4 ed euro 5 con bassa emissione di CO 2. Per rendere un servizio ai fruitori di queste pagine si è voluto condensare sinteticamente il contenuto dell’art. 29 “incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione dei veicoli usati”, facendo il punto sulle diverse tipologie di veicoli cui corrispondono diverse misure procedurali per quanto concerne: modalità di richiesta, tempistica, erogazione ed entità del contributo previsto. Autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “Euro 0″, Euro 1” o “Euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999. La consegna dell’autovettura o dell’autoveicolo rientrante nella categoria di cui sopra, dovrà avvenire nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, senza l’acquisto di altro veicolo per i successivi 3 anni dalla data della rottamazione.

Il contributo erogato è pari al costo di demolizione – fino ad un massimo di Euro 150 – per ciascun veicolo. Il costo è anticipato dal Centro di raccolta che lo recupera come credito di imposta. Per accedere al contributo occorre presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro autorizzato. Autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999. La consegna dell’autovettura o dell’autoveicolo rientrante nella categoria di cui sopra, dovrà avvenire nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, senza l’acquisto di altro veicolo per i successivi 3 anni dalla data della rottamazione. Coloro che non risultino intestatari di alcun veicolo possono richiedere il rimborso dell’abbonamento al servizio di trasporto pubblico per il tempo di tre anni; in alternativa possono richiedere un contributo pari a 800 Euro per la fruizione del servizio di car sharing. La modalità di erogazione del contributo risulta tutt’ora da definire con apposito Decreto ministeriale da emanare. Per accedere al contributo occorre presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro autorizzato. Autocarri “Euro 0” o “Euro 1” con peso non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Consegna per la demolizione, con acquisto di autovetture e autocarri alimentati tramite GPL o gas metano, alimentazione elettrica o idrogeno, contratto d’acquisto dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2009; immatricolati entro il 31 dicembre 2010. Il contributo è pari a 1.500 Euro che diventano 2.000 nel caso che il veicolo acquistato emette una quantità di CO 2 inferiore ai 120 gr/Km. Il contributo è anticipato dal venditore e rimborsato dal costruttore che lo recupera come credito di imposta. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare convivente. Per accedere al contributo occorre presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro autorizzato, la copia del contratto stipulato e la copia dello stato di famiglia. Autocarri “Euro 0” o “Euro 1” con peso non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Consegna per la demolizione, con acquisto di nuovi veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate immatricolati “Euro 4”, della stessa tipologia ed entro il medesimo limite di massa. Acquistati nel periodo compreso dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; immatricolati entro il 31 marzo 2009. Per veicoli di massa inferiore a 3 tonnellate il contributo è pari a 1.500 Euro che diventano 2.000 nel caso che il veicolo acquistato quantificato in 1.500 euro; per un veicolo di massa dalle 3 alle 3,5 tonnellate, il contributo è pari a 2.500 Euro. Il contributo è anticipato dal venditore e rimborsato dal costruttore che lo recupera come credito di imposta. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare convivente. Per accedere al contributo occorre presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro autorizzato, la copia del contratto stipulato e la copia dello stato di famiglia. Motocicli “Euro 0” Consegna per la demolizione con sostituzione del motociclo “Euro 3”. Sarà considerato valido, ai fini dell’erogazione del contributo, il contratto di acquisto avvenuto nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, di motocicli immatricolati entro il 31 marzo 2009. Accanto ad un contributo pari al costo di demolizione – fino ad un massimo di 80 Euro per ciascun motociclo – è prevista l’esenzione dal pagamento del bolla per un periodo di 5 anni. Il contributo è anticipato dal venditore che lo recupera come credito di imposta. Per accedere al contributo occorre presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro autorizzato, e la copia del contratto di acquisto. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1997. Consegna per la demolizione e sostituzione con autovetture rientranti nella categoria “Euro 4” o “Euro 5” caratterizzate da un livello di emissioni non superiore ai 140 gr/Km di CO 2 (130 gr/Km nel caso di motori alimentati diesel), acquistate nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, immatricolate entro il 31 marzo 2009. Sono previste tre tipologie di contributi: 700 Euro per l’acquisto di veicoli ed esenzione bollo auto per 1 anno che si estende a 2 se il veicolo rottamato è “Euro 0”. 800 Euro in caso di autovetture “Euro 4” o “Euro 5” con ridotte emissioni di CO 2 (non oltre 120 gr/Km). Contributo ulteriore di 500 Euro nel caso di rottamazione di 2 autoveicoli intestati a persone dello stesso nucleo familiare, purché conviventi. Il contributo è anticipato dal venditore e rimborsato dal costruttore o importatore che lo recupera come credito di imposta a decorrere dalla data del CDP. Il contributo è valido nel caso il veicolo sia intestato al familiare convivente. Il contributo non spetta ai veicoli oggetto di attività. Per accedere al contributo occorre presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro autorizzato, la copia del contratto di acquisto e la copia dello stato di famiglia. Nel D. L. 248 del 31 dicembre 2007, il cosiddetto “milleproroghe”, nella parte riguardante le tematiche in oggetto, vengono ulteriormente indicati due ulteriori incentivi pari a 350 Euro per le installazioni di impianti GPL e di 500 Euro per l’installazione degli impianti a metano. Invariati, rispetto alle misure precedenti, gli adempimenti a carico del venditore, del concessionario e della casa costruttrice.


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