NECESSARIA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Anche per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche propri connessa all’esercizio dell’attività di impresa
Il legislatore, con le modifiche del 2008 (D. Lgs. n. 4/2008 e L. 30/12/2008 n. 205), ha inteso confermare tendenzialmente la necessità dell’iscrizione all’Albo – seppure con modalità semplificate – anche per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche propri connessa all’esercizio dell’attività di impresa, (e ciò in linea con le decisioni comunitarie che avevano riguardato l’art. 30 del D. Lgs. 22/97). L’espressione citata: “… a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti…”, rappresenta, ad avviso del Collegio, un opportuno chiarimento rispetto alla originaria formulazione contenuta nel comma 8, art. 212 D. Lgs. 152/2006, “Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare”. Fatta tale necessaria premessa indispensabile per la verifica della sussistenza del reato alla luce delle modifiche normative, si deve rilevare come il rilievo del ricorrente si ponga ai limiti dell’inammissibilità nel momento in cui contesta che la corte abbia qualificato ordinaria e regolare l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dall’ impresa. A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 44389 del 16 dicembre 2010 (udienza 21 ottobre 2010) Onde fornire ai Lettori del Notiziario le corrette informazioni circa la Sentenza in oggetto, ne pubblichiamo, di seguito, il testo completo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. III Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuliana Ferrua – Presidente Dott. Alfredo Teresi – Consigliere Dott. Amedeo Franco – Consigliere Dott. Silvio Amoresano – Consigliere Dott. Giulio Sarno – Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) (omissis) – avverso la sentenza n. 6422/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 08/01/2010 – visti gli atti, la sentenza e il ricorso – udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giulio Sarno – Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. – Udito, per la parte civile, l’Avv. // – Uditi i difensori Avv.// SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 256 co. 1 D. Lgs. n.152/06 per avere, nella qualità di procuratore speciale con delega ambientale della A.CO.FER srl, effettuato attività di gestione di rifiuti senza essere in possesso della prescritta iscrizione all’Albo smaltitori della Camera di Commercio di Torino. Fatto accertato il 19.6.07. Deduce in questa sede il ricorrente: 1) Violazione di legge limitando l’art. 212 co. 5 e 8 l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, non rientrando, invece, alcuna di tali attività nel novero di quelle svolte dalla società in questione. 2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Per quanto concerne il primo motivo la decisione impugnata si appalesa esente da rilievi sotto il profilo della violazione di legge. Ed, invero, si rileva quanto segue. È doveroso premettere che la disposizione dell’articolo 212 originariamente contenuta nel testo unico 152/06 ha in realtà subito modifiche nel tempo con particolare riferimento ai commi 5 ed 8 richiamati dal ricorrente. Come esattamente rilevato dal ricorrente l’articolo 212, comma 5, nella stesura iniziale, stabiliva che: 5. L’iscrizione all’Albo e’ requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all’articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Il successivo comma 8 stabiliva invece che: 8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto legislativo n. 4 del 2008, all’art. 2 co. 30. ha stabilito che: All’articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le parole (prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole «Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 è sostituito come segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne’ ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. (omissis) Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione e’ determinato nella somma di 50 euro all’anno, ed e’ rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati. Infine la Legge 30 dicembre 2008, n. 205 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”, all’art. Art. 4-quinquies.(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole) prevede che: Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) – omissis – b) all’articolo 212, comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e’ comunque richiesta l’iscrizione all’Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione». Ciò posto, in punto di diritto si rileva in questa sede anzitutto che il legislatore, con le modifiche del 2008, ha inteso senz’altro confermare tendenzialmente la necessità dell’iscrizione all’albo – seppure con modalità semplificate – anche per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche propri connessa all’esercizio dell’attività di impresa, (e ciò in linea con le decisioni comunitarie che avevano riguardato l’art. 30 D. Lgs. 22/97). L’espressione “… , a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti… “, rappresenta, ad avviso del Collegio, un opportuno chiarimento rispetto alla originaria formulazione contenuta nel comma 8 “Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare”. Fatta tale necessaria premessa indispensabile per la verifica della sussistenza del reato alla luce delle modifiche normative, si deve rilevare come il rilievo del ricorrente si ponga ai limiti dell’inammissibilità nel momento in cui contesta che la corte abbia qualificato ordinaria e regolare l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dall’ impresa. Sul punto la decisione del tribunale appare adeguatamente e correttamente motivata. Il giudicante, infatti, ha rilevato come la società in questione si occupi di costruzioni generali, sia civili che industriali e che, per quanto documentato dei formulari in atti, dall’agosto 2006 al maggio 2007 ha effettuato oltre 150 trasporti di rifiuti prevalentemente da materiali di scavo e sostanze bituminose, logicamente ricavandone che la necessità di smaltire tali rifiuti si presentava con scansioni temporali condizionate dalle fasi di intervento che caratterizzano le varie tipologie dei lavori appaltati ma pur sempre rivestiva carattere di ordinari età e regolarità, non essendovi nemmeno prova che tali rifiuti siano stati mai conferiti ad altri trasportatori esterni. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. In relazione al profilo oggettivo del reato, si richiamano le considerazioni svolte in precedenza. Va solo aggiunto che, così come indicato dal comma 10 dell’articolo 212, nell’originaria stesura, fino all’emanazione dei decreti previsti dalla predetta disposizione, continuavano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del ministro dell’ambiente 28 aprile 1998 numero 406. Ciò fa venir meno qualsiasi valenza all’argomentazione secondo cui vi sarebbe stata iniziale incertezza sulla disciplina normativa da applicare e nemmeno, in relazione al profilo soggettivo, appare giustificabile, quindi, l’ignoranza dell’obbligo che si riverbera sulla fattispecie penale. Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali. PQM La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21.10.2010 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 16 Dic. 2010