DALL’UE UNA DECISIONE PER REGOLARIZZARE LE INFORMAZIONI
Non solo la qualità dell’aria negli intenti dei legislatori europei, ma anche la garanzia della tutela dei suoli, dell’acqua e del ripristino dei terreni degradati
Nella complessa partita che da tempo si gioca per la questione dell’abbattimento degli inquinanti immessi in atmosfera dall’utilizzo dei combustibili fossili e dalla combustione dei loro derivati in qualità di carburanti per autotrazione, un importante fronte di “scontro” è quello che vede impegnata la ricerca nel campo dei biocarburanti. La nuova panacea alla “mobilità-insostenibile-male-del-secolo”, secondo alcuni; una nuova tipologia di “affare” molto remunerativo ed eticamente spendibile, secondo altri. Di certo, non sono visti di buon occhio dalle lobby dei petrolieri né dall’industria chimica tradizionale, tuttavia, l’ipotesi di utilizzo massiccio di tali sostanze, non manca di ingenerare qualche perplessità anche negli ambienti più “eco”, a causa delle caratteristiche peculiari delle coltivazioni interessate (soprattutto in considerazione dell’acqua necessaria per l’irrigazione e delle sostanze nutritive necessarie). Ad ogni modo, e per fortuna, la ricerca va avanti e sono molte, attualmente, le sperimentazioni in atto, financo i primi utilizzi.
Negli USA, ad esempio, l’Epa (Ente di protezione ambientale), ha già autorizzato l’utilizzo di carburante misto (benzina all’85% e bioetanolo per il restante 15%), nelle autovetture costruite dopo il 2007, mentre per i veicoli costruiti nel periodo 2001 – 2006, è prevista una nuova autorizzazione nell’anno in corso. Ma se il trend dei biocarburanti è decisamente in crescita, occorre tener presente che sull’altro piatto della bilancia “pesano molto” i prezzi dei generi alimentari (si consideri che le piante di partenza sono le stesse: mais, soia, canna da zucchero), quindi, sempre gli USA, hanno stabilito che al 2022 il 58% dei 136 miliardi di litri di biocarburanti che verranno prodotti oltreoceano, non dovranno derivare da coltivazioni alimentari. E in Europa? L’interesse è altissimo (vista la crisi economica e la necessità di rilanciare imprese, produttività e consumi, senza dimenticare la protezione dell’ambiente e della salute dei cittadini). Una recente decisione della Commissione, datata 12 gennaio 2011, e destinata agli operatori degli Stati membri, mira alla certificazione delle informazioni cui gli operatori saranno chiamati a fornire per ogni partita di biocarburante o bioliquido introdotto. Come spesso accade nei documenti UE, l’articolato è piuttosto scarno ed essenziale, ma si può ben intendere lo spirito sotteso alla decisione stessa. Per meglio fornire al Lettore le informazioni precise relative al documento in calce, pubblichiamo, di seguito, il testo completo della Decisione C(2011) 36, relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri. (NdR. Si avverte che il testo della Decisione pubblicato in queste pagine non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostituibile della pubblicazione ufficiale cartacea) DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri [notificata con il numero C(2011) 36] (2011/13/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma, vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ( 2 ), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri devono garantire che gli operatori economici riferiscano in merito alla conformità dei bioliquidi con i criteri di sostenibilità fissati dalla direttiva 2009/28/CE e alla conformità dei biocarburanti con i criteri di sostenibilità fissati dalla medesima direttiva nonché dalla direttiva 98/70/CE; essi devono inoltre fornire informazioni relative ad alcuni aspetti complementari di ordine ambientale e sociale. (2) Per quanto attiene ai suddetti aspetti complementari, la Commissione deve redigere l’elenco di informazioni adeguate e pertinenti da riferire. (3) Esistono o si trovano in fase di sviluppo diversi sistemi volontari volti a definire standard per la produzione di prodotti della biomassa che stabiliscono i requisiti riguardanti, parzialmente o integralmente, sia i criteri di sostenibilità, sia gli aspetti complementari di ordine ambientale e sociale, quali quelli che saranno ripresi nell’elenco della Commissione. La Commissione può considerare questi sistemi volontari fonti di dati affidabili e accettabili ai fini della dimostrazione di conformità con i criteri. Può inoltre riconoscerli come sistemi contenenti dati accurati relativi agli aspetti ambientali e sociali complementari. (4) Il calcolo dei gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi compresi nel regime di sostenibilità consente di fruire di un premio se la biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati. (5) Il calcolo dei gas a effetto serra compreso nel regime di sostenibilità contempla un fattore che riflette la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo attraverso una migliore gestione agricola. (6) Tenendo in considerazione la necessità di garantire che la trasmissione di informazioni relative ad aspetti ambientali e sociali non costituisca un onere amministrativo eccessivo per gli operatori economici, è opportuno stabilire che tali informazioni debbano essere comunicate sotto forma di una dichiarazione che attesti se le partite di biocarburanti e bioliquidi sono state certificate o accettate in quanto conformi al sistema volontario riconosciuto che comprende tali aspetti; se si è fruito del premio di cui al considerando 4; e se è applicato il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5. (7) Il premio di cui al considerando 4 e il fattore di accumulo del carbonio di cui al considerando 5 riguardano le colture. Per tale motivo non è necessario fornire informazioni analoghe per quanto attiene ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti da rifiuti o residui, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti: a) se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell’acqua e dell’aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 98/70/CE b) se la partita è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema volontario in questione; ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, devono essere inoltre fornite informazioni indicanti: c) se il premio di cui all’allegato V, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE per la partita; d) se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all’accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui al medesimo paragrafo per la partita. Articolo 2 La presente decisione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011. Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della CommissioneIT (1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. (2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.