L’ESPERTO RISPONDE

I quesiti degli autodemolitori

Dal Sig. Luigi Cirillo titolare della Autodemolizioni “Luigi Cirillo”, con sede in Torino, riceviamo la seguente domanda: “Quale documento occorre per il trasporto di un’auto?” La lettera b), 1° comma, dell’art. 3 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, definisce: “veicolo fuori uso”, un veicolo di cui alla lettera a) (1) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche”. La fine vita di un veicolo può avvenire (art. 3, comma 2° lettera a) del D.Lgs. 209/2003): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata di- rettamente dal detentore o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite concessionario o gestore dell’automercato o succursale della casa costruttrice che ritira il veicolo destinandolo alla demolizione; b) è comunque considerato rifiuto, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione , salvo il caso di elusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario.

Conseguentemente gli adempimenti amministrativi di un “centro di raccolta e/o di trattamento di veicoli fuori uso”, in virtù delle sopra richiamate disposizioni normative, possono essere sinteticamente riassunti come segue. 1.1- Registro carico e scarico. In via generale e con riferimento all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 22/97 coloro che svolgono attività di gestione rifiuti hanno l’obbligo di tenere un Registro di presa in carico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro, sui quali devono essere annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Tali informazioni saranno utilizzate per la comunicazione annuale mediante la compilazione MUD. Il modello del registro nonché le modalità di tenuta e compilazione dello stesso sono disciplinati dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n. 148. 1.2- Registro carico e scarico veicoli fuori uso Per quanto riguarda le ditte che effettuano la gestione dei “centri di raccolta e/o di trattamento dei veicoli fuori uso” è obbligatorio tenere il registro di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) di entrata e di uscita dei veicoli. A tenore della circolare Ambiente-Industria, datata 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, la presa in carico e lo scarico dei veicoli avviati alla demolizione deve essere annotata solo su questo registro, mentre il registro di carico/scarico previsto dal D. Lgs. 22 del 1997 deve essere utilizzato per le annotazioni dei rifiuti originati dall’ attività di demolizione dei veicoli. 2.- Formulario identificazione rifiuti (FIR) L’art. 15 del D.Lgs. 22/97 prevede che durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Con decreto ministeriale del 1° aprile 1998 n. 145 è stato approvato il modello da utilizzare. Il formulario può essere compilato sia dal produttore o detentore dei rifiuti che dal trasportatore. Il formulario non è obbligatorio per il trasporto di rifiuti non eccedente la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri/giorno qualora il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi. Il trasporto di olio minerale esausto deve essere accompagnato anche dall’allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. 2.2.- Trasporto veicoli fuori uso Richiamata la normativa generale di cui al D.Lgs. 209/2003, e atteso: – che la fine vita di un veicolo può avvenire (art. 3, comma 2° lettera a) del D.Lgs. 209/2003): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata di- rettamente dal detentore o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite concessionario o gestore dell’automercato o succursale della casa costruttrice che ritira il veicolo destinandolo alla demolizione; b) è comunque considerato rifiuto, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione , salvo il caso di elusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario; – che il trasporto di un veicolo verso “un centro di raccolta veicoli fuori uso e/o di trattamento” : • veicolo ancora targato: il veicolo di cui il proprietario o possessore ha inteso disfarsi deve necessariamente essere considerato “rifiuto” e assoggettato alla normativa di riferimento con necessita di documento di accompagnamento (FIR). 1. formulario identificazione rifiuti (FIR) redatto ai sensi del D.Lgs. 22/97; In merito alla problematica (veicolo ancora targato) il Tribunale Civile di Macerata, con sentenza n. 583/04, ha avuto modo di emanare un significativo orientamento in merito sulla base della contestazione che così recita: “…. Trasportava un carico di veicoli a motore ” 3 autovetture” in fase di demolizione. Il conducente dichiarava di averle caricate presso la ditta ………. senza aver compilato il pre- scritto formulario d’identificazione rifiuti di cui all’art.15 D.Lgs 22/97 “. Il predetto Tribunale ha deciso come segue: ” Non appare condivisibile l’interpretazione del D.Lgs. 22/97 offerta da parte ricorrente, la quale invece, nella fattispecie de qua si era materialmente disfatta dei veicoli, avviandoli alla rottamazione …..”….. omissis ….. ” Anche la presenza di targhe sulle auto individuate dagli agenti accertatori non dimostra la condizione di non rifiuto, dal momento che le targhe possono essere lasciate sulle vetture da rottamare” In conclusione il Tribunale in questione ha confermato i presupposti e le condizioni per le quali è stata contestata la violazione dell’art.15 del D.Lgs. 22/97, per aver effettuato un trasporto di veicoli verso un centro di rottamazione ancora targati. Inoltre durante il trasporto, il veicolo prelevato presso un privato o presso una succursale e/o concessionaria e destinato al centro, deve essere accompagnato dalla ulteriore documentazione: 2. copia del certificato di rottamazione: l’originale dovrà essere rilasciato al possessore del veicolo, proprietario e/o concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice; tale certificato dovrà essere conforme ai requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. 209/2003, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché l’impegno da parte del centro di provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA; 3. documentazione inerente la proprietà: carta di cir- colazione e foglio complementare per essere consegnati unitamente alle targhe al PRA. • veicolo privo di targa: in tal caso il veicolo rientra tassativamente nella definizione di rifiuto e il trasporto necessita, conseguentemente, della documentazione inerente la gestione dei rifiuti: 1. formulario identificazione rifiuti (FIR) redatto ai sensi del D.Lgs. 22/97; 2. copia certificato di rottamazione: l’originale di detto certificato dovrà essere rilasciato al possessore del veicolo, proprietario e/o concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice; il certificato dovrà essere conforme ai requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. 209/2003, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché l’impegno da parte del centro di provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA; 3. documentazione inerente la proprietà: carta di circolazione e foglio complementare per essere consegnati unitamente alle targhe al PRA.


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