LA CORRETTA ESPORTAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO (RIFIUTI SPECIALI) AL FINE DI EVITARE IL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
NORMATIVA
Dietro le movimentazioni tranfrontaliere di rifiuti si celano aspetti di economicità del sistema (costi di trattamento più bassi connessi a condizioni ambientali, normative o strutturali come la messa in sicurezza delle miniere di sale in Germania – che non consentono una competizione tecnologica), nonché di sostituzione di risorse naturali in processi produttivi.
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea in materia alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell’OCSE (sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero).
Esso mira a rafforzare, semplificare e precisare le attuali procedure per la sorveglianza del movimento transfrontaliero dei rifiuti, e va a disciplinare i trasporti di rifiuti sia nell’ambito della Comunità Europea che verso i Paesi non aderenti alla Comunità.
In base al nuovo regolamento sono vietate:
• le esportazioni dall’Unione Europea verso Paesi terzi (= spedizioni extra comunitarie) di rifiuti destinati allo smaltimento, eccettuati i Paesi aderenti all’EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera);
• le esportazioni dall’Unione Europea in Paesi in cui non si applichi la decisione OCSE (= spedizioni extra comunitarie ed extra OCSE) anche a fini di recupero di rifiuti pericolosi (o comunque individuati sulla base di appositi elenchi – allegato V al regolamento);
• le spedizioni (sia intra che extra comunitarie) sono di norma sottoposte ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte.
Sono dispensate dalla notifica e dall’autorizzazione preventive scritte, essendo prescritto solo l’utilizzo di un apposito documento di accompagnamento, le spedizioni con destinazione a recupero di rifiuti rientranti nel cosiddetto “Elenco verde” (Allegato III al Regolamento) nei seguenti casi:
• spedizioni intra comunitarie;
• spedizioni intra OCSE, con alcune limitazioni;
• spedizioni extra comunitarie ed extra OCSE, solo se il Paese di destinazione (in risposta ad apposita richiesta della Commissione CE) ha dichiarato che tali rifiuti (o parte di essi) non sono in tale Paese soggetti ad alcun controllo.
Con il Regolamento (CE) n. 308/2009 del 15 aprile 2009 la Commissione Europea ha modificato gli allegati III A e VI del Regolamento (CE) n. 1013/2006, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. La modifica consegue all’accordo raggiunto durante l’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1° dicembre 2006. Inoltre, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di inserire nell’allegato III A le miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III. Il Regolamento modifica l’allegato VI sostituendo l’unità di misura «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» alla voce riguardante il quantitativo totale di rifiuti oggetto dell’autorizzazione preventiva, al fine di uniformarle alle unità di misura contenute negli allegati I A, I B e VII del suddetto regolamento, mentre l’allegato IIIA viene sostituito al fine di inserire nell’allegato stesso le miscele sopra citate.
Il D. Lgs. n. 152/2006, in materia di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (es. motori di veicoli fuori uso, oli esausti, ecc.), demanda alle Regioni l’adozione di Piani regionali per la gestione dei rifiuti: secondo l’art. 199, comma 3, lettera d); tali Piani devono “assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”. L’art. 194 rimanda poi all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 per l’importazione e l’esportazione dei rifiuti, detta norme specifiche sulle importazioni di rifiuti urbani dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano e stabilisce che con decreto ministeriale vengano individuati i criteri per il calcolo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per i trasporti transfrontalieri.
Inoltre, si legge che:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Gli artt. 259 e 260 del medesimo decreto prevedono sanzioni per il reato di traffico illecito di rifiuti, anche nel caso di attività organizzate preordinate alla realizzazione di tale illecito. Le procedure previste dal T.U.A. per le spedizioni transfrontuualiere di rifiuti sono quelle di cui al regolamento n. 1013/2006, cui il T.U.A. rimanda.
Trattasi in particolare di:
1) Procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta (art. 4 Reg. n. 1013/2006): i soggetti che possono presentare la notifica (notificatori) sono (art. 2, comma 1, n. 15 Reg. n. 1013/2006):
il produttore iniziale;
• il nuovo produttore;
• il raccoglitore abilitato;
• il commerciante registrato (autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato);
• l’intermediario autorizzato (registrato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato);
• il detentore.
La notifica è materialmente costituita da:
a) documento di notifica rilasciato dall’autorità competente di spedizione, che deve essere compilato dal produttore del rifiuto o dal notificatore se persona diversa (quest’ultimo deve comunque farlo firmare al produttore).Tale documento deve essere corredato di tutti i dati di cui all’Allegato II al Reg. n. 1013/2006;
b) documento di movimento rilasciato dalla competente autorità di spedizione, compilato dal notificatore al momento della notifica.
Inoltre, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette alla notifica è necessario che il notificatore (o la persona fisica/giuridica che agisce per suo conto) costituisca una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, che copra le spese di trasporto, recupero o smaltimento, comprese eventuali operazioni intermedie, nonchè le spese di deposito per 90 giorni.
L’autorizzazione scritta scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla successiva data indicata nel documento di notifica. È motivata, e può consistere in:
• autorizzazione senza condizione;
• autorizzazione condizionata ai sensi dell’art. 10;
• obiezioni ai sensi degli artt. 11 e 12. Una volta autorizzato dalle autorità competenti ed in possesso dell’accettazione della fidejussione da parte dell’Autorità di spedizione, il notificatore compila il documento di movimento, e lo trasmette alle autorità interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. L’impianto di destinazione invia al notificatore, entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti, il documento di movimento compilato. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero deve essere compilato quanto prima, non oltre trenta giorni dal completamento delle operazioni di smaltimento o recupero e comunque non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Esso deve essere inviato alle autorità competenti ed al notificatore.
2) Procedura di informazione (art. 18 Reg. n. 1013/2006): essa vale per i rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni, di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.Trattasi di
– rifiuti superiori a 20 kg di peso;
– rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento.
Per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII, firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall’impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.
Il contratto di cui all’allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l’obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest’ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, eprovvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo. Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell’autorità competente interessata.
VEICOLI FUORI USO E SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE In premessa, prima di indicare le singole procedure da seguire, si precisa che di seguito verrà trattata la esportazione di rifiuti, e non di “PARTI DI RICAMBIO” consentite ai sensi del D.L.vo 209/2003, in quanto queste materie non rientrano nella categoria di rifiuti, ma nella categoria delle MPS, e quindi, non trattandosi di rifiuti, si seguirà la normalissima procedura di esportazione di merci. Per meglio precisare tale argomento, considerato che molti Centri di raccolta italiani sono stati oggetto di denunce penali da parte delle diverse Forze di Polizia, in quanto la esportazione di parti di ricambio è stata “scambiata” per esportazione di rifiuti, se si esportano parti di veicoli, seppur oggetto di radiazione per demolizione, ma che rientrano nell’Allegato del D.L.vo 209/2003, non si devono assolutamente esportare come rifiuti, ma come “parti di ricambio”. Ci sono, invece, casi in cui il Centro di raccolta ha la necessità di esportare l’intero veicolo fuori uso, già oggetto di radiazione per demolizione all’ACI PRA. In questa ipotesi si devono seguire le procedure indicate in questo articolo.
I veicoli destinati alla rottamazione, qualora il concessionario abbia rilasciato al proprietario/detentore il certificato di rottamazione, potranno essere trasferiti negli Stati membri dell’Unione Europea o nei Paesi terzi solo nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Quando si trasferiscono definitivamente all’estero veicoli usati consegnati ai concessionari, è necessario richedere la cancellazione dal P.R.A. per esportazione (così esonerando il proprietario dal pagamento della tassa automobilistica). Se la spedizione avviene verso uno Stato membro dell’Unione Europea, è necessario produrre al momento della nazionalizzazione nel Paese la carta di circolazione rilasciata in Italia (direttiva 1999/37/CE in materia di documenti di immatricolazione dei veicoli), la quale verrà poi restituita all’interessato, debitamente timbrata e annullata.
Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it
Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it