GIVE ME FIVE!
Non c’è pace per il Sistri
L’espressione dello slang americano di cui al titolo (letteralmente: “dammi il cinque”, pronunciata da coloro che salutandosi rimarcano l’entusiasmo per una riportata vittoria), cade a pennello in occasione di questo quinto, annunciato start/stop del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Vera e propria strenna 2010, puntualmente attesa dagli operatori sulla graticola da mesi, il 22 dicembre è stato licenziato il Decreto del MATTM avente per oggetto: “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e che dispone ulteriori scadenze per l’avvio del Sistri sul piano operativo. Vediamo in sintesi le novità.
• 31 maggio 2011 è il nuovo termine fissato (il precedente, secondo il dettato del D. M. 28/09/2010 era fissato al 1° gennaio 2010) per l’avvio completo del sistema. (Ricordiamo che l’incerto percorso del Sistri ha già visto due rinvii e due correttivi in meno di un anno);
• 31 maggio 2001 è la nuova data fissata per l’avvio del regime sanzionatorio per le violazioni agli adempimenti del Sistri (sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio 2011);
• 30 aprile 2011 è la data alla quale si rinvia il MUD relativo ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2010, sulla base dei registri di carico e scarico, la cui compilazione era prevista entro il 31/12/2010 tramite un modulo da inviare al Ministero, ma allora non ancora disponibile. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti e/o gestiti dal 1° gennaio 2011 sino al 31 maggio 2011 (periodo non coperto dal Sistri), il termine per la presentazione del MUD è fissato al 31/12/2011. A questo punto qualche dubbio è lecito circa cosa succederà a coloro che dovessero commettere irregolarità nella tenuta dei vecchi formulari e registri durante il periodo di “doppio regime” Per meglio fornire ai Lettori le più complete informazioni relative al D. M. in oggetto, pubblichiamo, di seguito, il testo originale. (Ndr. Si avverte che il testo del D. M. pubblicato in queste pagine non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO
22 dicembre 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” e, in particolare, l’art. 14-bis; Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario; Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48; Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 luglio 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 161; Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto; Considerato che l’art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 settembre 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 1° ottobre 2010, n. 230, prevede l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 dicembre 2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti; Considerato che l’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando l’apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all’art. 12, comma 1, del citato decreto e stabilire il termine per la presentazione della predetta comunicazione relativa all’anno 2011;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1: Proroga di termini e disposizioni transitorie 1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, è prorogato al 31 maggio 2011. 2. All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole “Entro il 31 dicembre 2010,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011”; b) conseguentemente, le parole “relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operativita’ del sistema Sistri” sono soppresse. Art. 2: Entrata in vigore 1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2010 Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 103