ISTITUITO IL GRUPPO “CARS 21”
Obiettivo: la crescita sostenibile dell’industria automobilistica europea
Formalizzato, con Decisione della Commissione UE del 14 ottobre 2010 il Gruppo di alto livello sulla competitività e la crescita sostenibile dell’industria automobilistica europea, denominato CARS 21 (Competitive Automotive Regulator y System for the 21st century).
Il Gruppo di lavoro, già esistente informalmente sin dal 2005 nel quadro della politica industriale della Commissione, nasce per rispondere positivamente alle esigenze di rafforzamento della competitività dell’industria automobilistica europea, crescita dell’occupazione e garanzia della sostenibilità ambientale ed economica delle autovetture.
L’inquadramento filosofico è quello volto alla propulsione di dinamiche verso la decarbonizzaione del settore dei trasporti, dell’implementazione delle auto elettriche, di una politica industriale per l’era della globalizzazione “che crei le condizioni migliori per mantenere e sviluppare in Europa una base industriale solida, competitiva e diversificata e promuova la sostenibilità favorendo un uso più efficace dell’energia e delle risorse da parte delle industrie manifatturiere”.
Non è nascosta, infine, la volontà della Commissione, di definire “obiettivi a breve a lungo termine per sostenere la ricerca e l’innovazione, trovare soluzioni per la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, stimolare l’occupazione e indurre i consumatori ad acquistare veicoli verdi”.
La Decisione della Commissione illustra i compiti del Gruppo (art. 2); la composizione e la nomina dei componenti (ar t. 3); il funzionamento (art. 4); le spese per le riunioni (art. 5) e l’applicabilità (art. 6).
Di seguito, presentiamo il testo completo della Decisone, a maggior informazione dei Lettori.
(Ndr: si avverte che il testo della Decisione pubblicato nelle pagine seguenti non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2010 che istituisce un gruppo di alto livello sulla competitività e la crescita sostenibile dell’industria automobilistica nell’Unione europea (già gruppo “CARS 21”) (2010/C 280/08)
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 173 del trattato assegna all’Unione europea e agli Stati membri il compito di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione. Secondo l’articolo 191 del trattato, la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a promuovere misure destinate a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e a combattere i cambiamenti climatici.
(2) Nel quadro della politica industriale della Commissione, il processo «CARS 21» («Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century»), che ha avuto inizio nel 2005, ha formulato raccomandazioni per un’azione a breve, medio e lungo termine che, nel quadro normativo per l’industria automobilistica europea, rafforzi la competitività globale, accresca l’occupazione e favorisca nuovi progressi sul piano della sicurezza e della tutela dell’ambiente a costi accettabili per i consumatori.
(3) Nella sua comunicazione «EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» ( 1 ), la Commissione presenta proposte per modernizzare e «decarbonizzare» il settore dei trasporti e promuovere nuove tecnologie, comprese le automobili elettriche. L’iniziativa faro «Una politica industriale per l’era della globalizzazione» intende dar vita a una politica industriale che crei le condizioni migliori per mantenere e sviluppare in Europa una base industriale solida, competitiva e diversificata, e promuova la sostenibilità favorendo un uso più efficace dell’energia e delle risorse da parte delle industrie manifatturiere. L’iniziativa faro «Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» promuoverà misure infrastrutturali di ampia portata come la creazione di infrastrutture di rete per la mobilità elettrica, la gestione intelligente del traffico e soprattutto le nuove tecnologie, comprese quelle delle automobili elettriche e ibride.
(4) La comunicazione della Commissione «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico» ( 2 ) definisce obiettivi a breve e a lungo termine per sostenere la ricerca e l’innovazione, trovare soluzioni per la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, stimolare l’occupazione e indurre i consumatori ad acquistare veicoli verdi.
(5) È perciò necessario costituire un gruppo di esperti nel campo della competitività e della crescita sostenibile dell’industria automobilistica europea, che riprenda il processo «CARS 21», e definirne i compiti e la struttura.
(6) Il gruppo deve contribuire a definire politiche e misure, da attuare a livello dell’Unione europea, a livello nazionale e con l’intervento di altre parti interessate, che favoriscano la competitività e la crescita sostenibile dell’industria automobilistica europea.
(7) Il gruppo deve essere costituito da rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione, degli Stati membri e delle parti interessate dell’industria e della società civile, in particolare da rappresentanti dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni non governative.
(8) La diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo deve essere regolamentata, nel rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ( 3 ).
(9) Il trattamento dei dati personali deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 4 ).
(10) È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,
DECIDE:
Articolo 1: Gruppo È istituito un gruppo di alto livello sulla competitività e la crescita sostenibile dell’industria automobilistica nell’Unione europea (di seguito «il gruppo») già esistente informalmente con la denominazione «CARS 21» («Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century»).I
( 1 ) COM(2010) 2020. ( 2 ) COM(2010) 186. ( 3 ) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. ( 4 ) GU L 8 del 12.1.2001,pag.1.
Articolo 2: Compiti Il gruppo ha il compito di: 1) assistere la Commissione nelle questioni relative alla competitività e alla crescita sostenibile dell’industria automobilistica; 2) svolgere un’analisi economica e statistica dei fattori che determinano i cambiamenti strutturali nell’industria automobilistica e di altri fattori che influiscono sulla competitività dell’industria automobilistica dell’Unione europea; 3) assistere la Commissione nella messa in atto della politica definita dalla strategia «EUROPA 2020», delle iniziative faro «Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» e «Una politica industriale per l’era della globalizzazione» e della comunicazione COM(2010) 186 «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», con l’obiettivo di mantenere nell’Unione europea un’industria automobilistica competitiva e sostenibile; 4) contribuire a una transizione economica e sociale senza scosse ed equilibrata con una gestione previdente dei processi di ristrutturazione e del fabbisogno di competenze e di corrispondenti qualifiche, tenendo conto dei risultati del «Partenariato europeo per l’anticipazione dei cambiamenti nel settore dell’automobile»;
5) formulare una serie di raccomandazioni riguardanti in modo specifico il settore dell’automobile, dirette alle autorità dell’Unione europea e degli Stati membri, all’industria e alle organizzazioni della società civile;
6) definire principi di buona condotta per promuovere la trasparenza nelle relazioni commerciali e contrattuali tra le par ti di accordi verticali nel settore dei veicoli a motore; 7) prestare la sua consulenza su aspetti specifici dell’attuazione della strategia «EUROPA 2020» della Commissione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Articolo 3: Composizione – Nomina 1. Il gruppo è composto da 40 membri.
2. I membri sono nominati a titolo personale. Ogni membro designa un proprio rappresentante personale in un sottogruppo preparatorio permanente (di seguito «sottogruppo preparatorio»).
3. La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra personalità di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in ambiti attinenti alla competitività e alla crescita sostenibile dell’industria automobilistica europea. Nel gruppo sono rappresentate in modo equilibrato le varie parti interessate. Il gruppo è costituito da rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione, degli Stati membri, degli attori della catena del valore dell’industria, delle organizzazioni sindacali e della società civile (organizzazioni non governative e dei consumatori).
4. I membri sono nominati per due anni e restano in carica finché non sono sostituiti o il loro mandato giunge al termine. Il mandato può essere rinnovato.
5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.
6. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e altre entità simili della Commissione (di seguito “il registro”).
7. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 4: Funzionamento 1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il sottogruppo preparatorio prepara le discussioni, i documenti di posizione e i pareri per le azioni e le misure che dovranno essere raccomandate dal gruppo. A tale scopo, opera in stretto contatto con i servizi competenti della Commissione.
3. Il gruppo può, di concerto con i servizi della Commissione, costituire, oltre al sottogruppo preparatorio, gruppi di lavoro incaricati di esaminare questioni specifiche relative ai compiti del gruppo sulla base di un mandato definito dal gruppo. I gruppi di lavoro sono sciolti non appena hanno portato a termine il loro mandato.
4. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, del sottogruppo o dei gruppi di lavoro, in funzione di specifiche esigenze, esperti od osservatori esterni al gruppo in possesso di particolari competenze in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni come definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), agenzie dell’UE e paesi candidati all’adesione.
5. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti giudicati idonei.
6. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione alle deliberazioni o ai lavori del gruppo, dei sottogruppi o dei gruppi ad hoc non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.
7. Le riunioni del gruppo, del sottogruppo preparatorio e dei gruppi di lavoro si svolgono presso le sedi della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo, del sottogruppo preparatorio e dei gruppi di lavoro.
8. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno adottato dalla Commissione (1 ).
9. La Commissione pubblica informazioni sulle attività svolte dal gruppo nel registro, o riportando nel registro stesso un link verso il sito web corrispondente. La relazione finale è pubblicata non appena possibile dopo l’ultima riunione del gruppo.
Articolo 5: Spese per le riunioni 1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i ser vizi che prestano.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.
3. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 6: Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 14 ottobre 2012.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente