NON È IPOTIZZABILE LA FATTISPECIE CONTRAVVENZIONALE

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

“Non essendovi una deroga esplicita, né incompatibilità, anche per i veicoli fuori uso di cui al D.Lvo 209/2003, trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’ipotesi delittuosa di cui all’art.260 Sarebbe, peraltro, in contrasto con la stessa ratio ed i principi ispiratori del D.L.vo 209/2003, che ha previsto una disciplina rigorosa per la raccolta ed il trattamento dei veicoli fuori uso, escludere l’ipotesi delittuosa ex art 260 in presenza di un’attività organizzata per il traffico il- lecito di detti rifiuti”. A stabilirlo è la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, che, con Sentenza n. 1342 del 21 ottobre 2010, rigetta i ricorsi di alcuni imputati relativa- mente all’applicazione di misure di custodia cautelare in carcere ed obbligo di dimora per reati contestati di attività organizzata e traffico illecito di rifiuti.

Il caso è quello di una ditta campana autorizzata all’esercizio di attività di demolizione e rottamazione di autoveicoli ed all’esercizio di stoccaggio provvisorio, cernita e trattamento di rifiuti derivanti dall’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non, che operava in aperto contrasto con le prescrizioni previste nell’originario decreto di autorizzazione, omettendo, di fatto, l’attività di bonifica e smaltendo, quindi, parti provenienti da parziale trattamento unitamente ad altri rifiuti. Il tutto con realizzazione di illeciti profitti derivanti dal mancato sostenimento dei costi richiesti per la corretta attività. Per meglio approfondire la questione, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare l’intero testo della Sentenza. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott Giuliana Ferrua Presidente Dott. Alfredo Teresi Consiglier Dott. Amedeo Franco Dott. Silvio Amoresano Dott. Giulio Sarno Consigliere Consigliere Consigliere Nella Camera di Consiglio del 21/10/2010, Sentenza n. 1342 Ha pronunciato la seguente Sentenza Sul ricorso proposto da (omissis) avverso l’ordinanza del 28 gennaio 2010 del Tribunale di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano; sentite le conclu-ione del P. G., Dott.ssa M. Giuseppina Fodaroli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. Antonio Abet che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, OSSERVA Con ordinanza in data 28.1.2010 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da omissis avverso l’ordinanza emessa il 10.12.2009 dal GIP del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata ai primi sei la misura cautelare della custodia in carcere ed agli altri la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza in relazione ai reati di cui: a) art. 416 c.p. acc.in Arzano e Caivano da dicembre 2004 con condotta tuttora perdurante; b) artt.110, 81 c.p. e 260 D. Lgs. 152/06, acc.in Arzano da dicembre 2004 con condotta tuttora perdurante; c) artt.110, 81 c.p. e 260 D. Lgs. 152/06, acc. in Arzano da gennaio 2006 con condotta perdurante. Premetteva il Tribunale che l’indagine era stata avviata a seguito di un sopralluogo eseguito in data 21.11.2005 dal Comando CC. N.O.E. di Napoli, unitamente all’ARPAC, presso la Ditta Cartofer, con sede in Arzano, di cui era rappresentante legale omissis. Tale ditta risultava autorizzata all’esercizio di attività di demolizione e rottamazione di autoveicoli ed all’esercizio di stoccaggio provvisorio, cernita e trattamento di rifiuti derivanti dall’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non. Si accertava, però, che in contrasto con le prescrizioni previste nell’originario decreto di autorizzazione emesso dal Presidente Commissario per l’emergenza rifiuti in Campania e nei successivi decreti di rinnovo, la ditta, di fatto, ometteva l’attività di bonifica (veniva eseguita solo una par te del- le operazioni necessarie alla effettiva messa in sicurezza) e smaltiva le parti provenienti dal parziale trattamento unitamente ad altri rifiuti.Veniva a delinearsi, quindi, un illecito smaltimento di rifiuti speciali (pericolosi e non). Gli operanti proseguivano le investigazioni con intercettazioni autorizzate sulle utenze dei (omissis), responsabile tecnico della Cartofer, con ulteriori sopralluoghi sugli impianti dei bel Prete medesimi e delle ditte che ricevevano i veicoli avviati allo smaltimento, con servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Si accertava così la prosecuzione dell’irregolare gestione dei rifiuti da parte della CARTOFER, ma anche della DEL.FRAN.srl , altra società riconducibile a (omissis). Tanto premesso, riteneva il Tribunale che, a carico degli indagati, sussistesse un grave quadro indiziario, suffragato ulteriormente dalle indagini riportate nella informativa dei CC. N.O.E. del 27.1.2010 prodotta in udienza. Nel rinviare all’ordinanza impugnata ed alla ricostruzione approfondita degli atti di indagine in essa operata, assumeva il Tribunale che risultasse univocamente che il complesso plurisocietario gravitante intorno ai fratelli omissis (stratagemma ideato per sopperire a contingenti situazioni di emergenza e per continuare ad operare utilizzando formalmente nel conferimento dei rifiuti altre società) avesse gestito quantitativi ingenti di rifiuti. La disciplina applicabile era quella di cui al D. Lgs. 152/06 che aveva recepito la previ- gente disciplina del D. Lgs. 22/97 e, in particolare, la materia relativa ai veicoli fuori uso ed alla bonifica necessaria per il recupero di detto materiale era regolata dal D. Lgs. 209/2003 che costituiva attuazione della direttiva 2000/53/CE. Secondo il predetto D. Lgs. 209/03 il veicolo può definirsi fuori uso quando sia stata osservata la rigida disciplina in esso prevista e sia stato bonificato. Contenendo le autovetture sostanze altamente tossiche (in particolare i liquidi dei freni e delle batterie), il veicolo non correttamente bonificato deve considerarsi rifiuto pericoloso avente codice CER 16.01.04. Come emergeva dalle indagini, le prescrizioni normative erano state sistematicamente disattese dalla Cartofer e dal gruppo societario ad essa riconducibile, con conseguente realizzazione di ingiusti profitti derivanti dal mancato sostenimento dei costi richiesti per la corretta attività di recupero lecito dei rifiuti gestiti, cui veniva, all’atto del con- ferimento, strumentalmente attribuito il falso codice CER 160106 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né al- tre componenti pericolose) invece di quello normativamente previsto (CER 160104-rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso). Riteneva, poi, il Tribunale corretta la qualificazione delle condotte poste in essere dagli indagati ex art. 416 c.p. e 260 D. Lgs. n.152/06, disattendendo la tesi difensiva della ipotizzabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all’ar t.183 lett.d) D. Lgs. 152/06 ovvero delle altre ipotesi contravvenzionali in tema di attività svolta in difformità dall’autorizzazione previste dal medesimo D. Lgs. Il delitto di traffico illecito di rifiuti riguarda, come chiarito dalla Corte di Cassazione, qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di gestione di cui all’ar t.6 commal lett.d) D. Lgs. 22/97 (ora 183 lett. d) D. Lgs. 152/2006). La disciplina di cui al D. Lgs. n.209/2003 considera il veicolo fuori uso appartenente ad una delle categorie indicate nello stesso articolo un rifiuto, per cui l’attività del soggetto che provvede al- lo smantellamento di veicoli non più funzionanti rientra nell’ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione. Ricorrevano, poi, tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 c.p. (vincolo associativo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa). Escludeva il Tribunale che vi fosse una illegittima duplicazione di contestazioni, essendo pienamente ipotizzabile il reato associativo con l’ipotesi concorsuale ipotizzata in relazione al reato di cui all’art. 260. Passava quindi il Tribunale ad esaminare la posizione dei singoli indagati, evidenziando per ciascuno di essi il grave quadro indiziario che giustificava l’applicazione della misura e le esigenze cautelari. 2) Propongono ricorso per cassazione omissis, a mezzo del difensore. Con il primo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di moti- vazione in relazione agli artt. 416 c.p. e 260 D. Lgs. 152/2006. La disciplina di cui al D. Lgs. 152/06 è inapplicabile, trovando applicazione, per le autovetture fuori uso da rottamare, la normativa speciale di cui al D. Lgs. 209/2003. La stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, lungi dall’ipotizzare il concorso delle due normative le considera alternative. Insussistenti sono poi i reati ipotizzati. Palese è la sovrapposizione delle condotte e delle contestazioni. Ci si trova in presenza non dei requisiti strutturali del delitto associativo, ma di una serie di operazioni di bonifica di autovetture da rottamare, che, anche se in alcuni casi possono essere state svolte in modo non conforme alle prescrizioni, non sono certo frutto di una programmazione criminoso, ma della attuazione di una normale attività di impresa che si avvaleva dei dipendenti o di lavoratori autonomi (trasportatori). Peraltro la motivazione della sentenza impugnata è palesemente illogica, laddove per giustificare il cumulo delle due imputazioni fa mero riferimento alla compatibilità astratta tra delitto associativo e reati fine. II Tribunale non si è reso conto, an- che in ordine alle presunte difformità di gestione del ciclo di rottamazione, che nel biennio 2006-2007 erano stati smaltiti oli per motori e batterie in misura quanto meno accettabile rispetto al numero di veicoli fuori uso entrati. Non è esatto, pertanto, che la bonifica, come recita il capo b), non venisse affatto eseguita. Per quanto riguarda il reato di cui al capo e) (relativo al traffico organizzato di rifiuti in capo alla Del. Fran) l’interpretazione della normativa fornita dal Tribunale è chiaramente erronea, essendo stato ipotizzato il reato di cui all’art. 260 per la presunta pericolosità del “fluff ” e del “proler” prodotto dalla Del Fran. Il Tribunale, poi, omette di considerare che i requisiti della fattispecie di cui all’art. 260 sono del tutto mancanti sotto il profilo dell’abusività dell’attività (in presenza di autorizzazioni si sarebbe dovuto individuare le difformità in ter-mini qualitativi e quantitativi), di ingenti quantitativi (non potendo tale requisito essere desunto automaticamente dal- la stessa organizzazione e continuità dell’abusiva gestione) e di dolo specifico (da dimostrare a carico di ciascun indagato e non potendosi fare apoditticamente riferimento ai minor costi). Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 483 c.p. (contestato ai capi c), f) i) ed m).Venendo la bonifica eseguita, anche se in misura incompleta, non è affatto vero che il “pacco” debba automatica- mente essere classificato come rifiuto pericoloso. Bisogna infatti accer tare se l’incompletezza della bonifica derivi dalla omessa rimozione di materiale pericoloso o non pericoloso. Non è quindi dimostrato che al “pacco” non potesse essere attribuito il codice di rifiuto non pericoloso 16.01.06. In ogni caso andavano accertate le responsabilità individuali. Illogica, infine, è la motivazione nella parte in cui attribuisce rilievo indiziario della par tecipazione dei singoli indagati alle ipotesi delittuose contestate sulla base delle intercettazioni attestanti la partecipazione ai singoli atti di gestione o esecuzione dell’attività di impresa. 3) Propone ricorso per cassazione omissis, con atto sottoscritto personal- mente, con gli stessi motivi del ricorso precedente. 4) Ricorre per cassazione omissis, a mezzo del difensore. Dopo una premessa in fatto, denuncia, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 273 comma 1 ed 1 bis c. p.p., avendo il Tribunale ritenuto sussistente un grave quadro indiziario nei confronti del ricorrente in relazione ai delitti di cui agli artt.416 c.p. e 260 D. Lgs. 152/06. Secondo il Tribunale,per valutare la partecipazione all’illecito traffico di rifiuti, fondamentali sono le intercettazioni telefoniche. In assenza però di intercettazioni riferibili al omissis, ha desunto la partecipazione al delitto associativo dalla documentazione rinvenuta presso la Siderurgica srl, dalla quale emergerebbe che il predetto tra il 2.1.2006 e il 21.9.2006 avrebbe conferito alla stessa 2.665.410 tonnellate di rifiuti non bonificati provenienti dalla Cartofer. Ma in assenza di riscontri è altrettanto plausi- bile l’ipotesi che l’indagato conferisse in virtù delle autorizzazioni della Regione Campania materiale classificato come CER 16.01.06. Gli elementi raccolti, comunque, non consentono di ritenere lo stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa facente capo a omissis. La prova del delitto associativo non può desumersi dalla consumazione dei singoli delitti, né automaticamente dalla effettuazione di una serie di trasporti. Quanto al reato di cui all’art. 260 D. Lgs. 152/2006, il delitto implica una pluralità di condotte in continuità temporale e più operazioni illegali. Il Tribunale apoditticamente ha ritenuto che i conferimenti effettuati dall’indagato presso la Siderurgica fossero conferimenti di pacchi non bonificati; ha omesso, però, di indicare in modo preciso il grado di difformità, in termini qualitativi e quantitativi, tra le attività autorizzate e quelle effettivamente poste in essere. Quanto al reato di cui all’art. 260 ascritto al capo e) in relazione alle ingenti quantità di rifiuti ferrosi di varia natura che sarebbero stati lavorati presso la Del.Fran, in assenza delle prescritte autorizzazioni, ricavandone una materia prima secondaria “proler” ed un rifiuto “fluff ” senza effettuare alcun trattamento di bonifica, non vi è prova alcuna di trasporti da parte dell’indagato. Denuncia ancora la violazione di legge inrelazioneall’art.260D.Lgs.152/06. Per il perfezionamento del reato oc- corre la predisposizione di una vera e propria organizzazione professionale, anche se rudimentale, per gestire in modo continuativo ed illegale ingenti quantitativi di rifiuti al fine di consegui- re un ingiusto profitto. Il Tribunale non ha tenuto conto, in particolare, sotto il profilo dell’elemento costitutivo dell’ingente quantità, che il quantitativo trasportato dall’indagato (pari a 2.665.410 tonnellate è assai modesto rispetto all’intero quantitativo di rifiuti trattati e conferiti dalla Cartofer e dalla Del.Fran.Tenuto conto che i rifiuti trasportati dall’indagato venivano lecitamente trattati dalla CARTOFER, in assenza di prova contraria, il dato quantitativo risulta ancora inferiore rispetto a quello stimato. Il Tribunale ha inoltre omesso di considerare che mancava il carattere della continuità ed abitualità ed era assente il requisito dell’ingiusto profitto (il risparmio di costi costituiva un vantaggio per il produttore ma non per l’indagato). ************ 5) Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti “de libertate”, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezza- menti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circo- scritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,dall’altro,l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez.6 n. 2146 del 25.5.1995). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’ar t. 274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23.3.1995). Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito “la valutazione del peso pro- batorio” degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito “… di verificare…, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governa- no l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (Cass. sez. 4 n.22500 del 3.5.2007). 5.1) Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che, sulla base delle acquisizioni probatorie, sussistevano, nei confronti di (omissis), gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati. I Giudici del riesame, pur con i limiti del giudizio cautelare, hanno accertato, in modo inequivocabile, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art.260 D. Lgs. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti). 5.1.1) Con accertamento in fatto, adeguatamente motivato, hanno innanzitutto evidenziato, sulla base di quanto accertato dai Carabinieri del N.O.E. e doll’ ARPAC presso la Car tofer, che la bonifica dei veicoli non veniva svolta secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 209/2003 e di cui agli stessi provvedimenti autorizzatori. Mentre infatti la regolare procedura prevedeva la raccolta dei veicoli da rottamare, la loro bonifica e messa in sicurezza, la pressa- tura e la riduzione in cubi, l’avvio per lo smaltimento presso le ditte autorizzate, si accertava che, di fatto, era omessa proprio l’attività di bonifica (venivano eseguite soltanto parzialmente le operazioni per la messa in sicurezza e, peraltro, senza l’adozione delle necessarie cautele). Sulla pavimentazione dove erano stoccati i veicoli fuori uso, bonificati in attesa di conferimento, erano presenti “vistose chiazze di liquidi scuri che percolavano dai cubi costituiti dalle autovetture pressate..”; dalla ispezione dei predetti cubi emergeva che essi erano composti da autoveicoli fuori uso che, pur privi di motore, cambio e batteria, erano ancora provvisti “di ruote complete di pneumatici, della tappezzeria, ammortizzatori, scatola guida, cruscotto e paraurti, parabrezza, pompa freno e frizione, nonché in cinque cubi su die- ci-erano rinvenuti i filtri del carburante ancora gocciolante. Le investigazioni eseguite dagli operanti (anche a mezzo di video riprese e di intercettazioni tele- foniche) confermavano l’illecito “modus operandi.’ Le analisi eseguite sui campioni sia dall’Arpac di Napoli che dall’Arpac di Udine e Brescia confermavano la natura “ibrida” e di fatto pericolosa dei rifiuti conferiti, “in quanto composti da autoveicoli fuori uso solo parzialmente bonificati e ancora dotati di parti pericolose, quali pneumatici, ammortizzatori, scatole guida, pompe freno e frizione, filtri carburanti”. Sulla base di tali pre- cise circostanze indizianti il Tribunale e fondatamente per venuto alla conclusione che gli autoveicoli convertiti in pacchi “siano rimasti un rifiuto speciale pericoloso: infatti solo alcune parti del veicolo (batteria, carburante, motore e marmitta) sono state prelevate, ma vi sono rimasti tutti i liquidi (condensa- tori, filtri e grassi costituenti anch’essi rifiuti speciali pericolosi). Altrettanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che il “pacco” non potesse essere avviato allo smaltimento come rifiuto non pericoloso e che, quindi, andasse attribuito il codice CER 16.01.04 / (rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso) e non quello falso CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose). Ha accertato poi ilTribunale che i motori e le marmitte provenienti dalle autovetture demolite presso la Cartofer, unitamente ad altri parti ferrose ed alle carcasse di autoveicoli non compattati conferite da altre ditte, venivano trasportati presso la Del.Fran, come emergeva dai servizi di O.C.P. e dalle video riprese, senza alcuna documentazione (F.I.R.). Tali rifiuti, dopo essere stati scaricati su un piazzale, venivano macinati con un mulino di frantumazione, con produzione del “proler” e del “fluff “. Le conversazioni telefoniche e le analisi dell’ARPAC confermavano, secondo il Tribunale, la natura ibrida e di fatto pericolosa di tali rifiuti conferiti alle imprese del Nord. 5.1.2) Correttamente il Tribunale ha ritenuto che l’attività posta in essere venisse svolta in modo abusivo, perchè in violazione della normativa e delle stesse autorizzazioni (venendo sostanzialmente omessa la bonifica e la messa in sicurezza dei veicoli) o, addirittura, in assenza di autorizzazioni (negli archi temporali in cui esse risultavano revocate) o presso impianti non autorizzati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti “Il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti, idoneo ad integrare il delitto di cui all’art.53 bis del D. Lgs. n.22/97, ora art.260 del D. Lgs. n.152 del 2006, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato” (cfr. Cass. pen-sez. 3 n. 358 del 20.11.2007). Sicché “Sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione rifiuti…qualora essa si svolga continuativamente nell’inossevanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o come, nella specie, palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e far- li apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori…” (Cass. sez. 5 n. 40330 dell’ 11.2.2006). 5.1.3) Quanto alla gestione dei rifiuti “con più operazioni e l’allestimento di mezzi ed attività continuative orga- nizzate” ha accertato il Tribunale che pacificamente ci si trovava in presenza di molteplici cessioni, ricezioni ed azioni di trattamento, svolte in un lungo arco temporale, posti in essere dalla CAR- TOFER e dalla DEL.FRAN con utilizzo di uomini, impianti, mezzi e risorse fi- nanziarie. In relazione al requisito dell’ingente quantità, è pacifico che esso vada riferito al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di modesta entità; anche se tale requisito non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’abusiva gestione di rifiuti (Cass. pen. sez. 3 n. 12433 del 15.112005). Ed è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ar t. 53 bis D. Lgs.n.22 del 1997, ora art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per violazione dell’ar t. 25 Cost. sul presupposto dell’asserita indeterminatezza del concetto di ingente quantità di rifiuti, “essendo al contrario senz’altro possibile definire l’ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche la finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta” (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 358 del 20.11.2007). Il Tribunale si è attenuto a tali consoli- dati principi ed ha accertato che si era in presenza di migliaia di tonnellate al mese per un totale di 68.000 tonnellate nel solo periodo gennaio 2006-apri- le 2007. L’accertamento del requisito dell’ingente quantitativo viene fondato, quindi, su un dato fattuale preciso (neppure specificamente contestato dai ricorrenti) e non certo desunto, automaticamente, dalla continuità dell’abusiva gestione. 5.1.4) Anche in ordine al “fine di con- seguire un ingiusto profitto” il Tribunale ha ineccepibilmente ritenuto che tale debba considerarsi il risparmio dei costi aziendali di smaltimento, che la Certofer e la Del Fran avrebbero dovuto sostenere se si fosse applicato in modi corretto la normativa di cui al D. Lgs. 209/2003. Anche sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consoli- data (“Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l’integrazione del delitto di gestione abusiva di in- genti quantitativi di rifiuti.., il profitto perseguito dall’autore della condotta può consistere nella semplice riduzione dei costi aziendali “cfr.ex multis Cass. pen. Sez.4 n.28158 del 2.7.2007; non dovendo tale profitto necessariamente “assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo integrarsi anche con il semplice risparmio di costi o con il perseguimento di vantaggi di altra natura” Cass. sez. 3 n. 40827 del 6.10.2005). 5.2) Attraverso l’approfondita disamina delle acquisizione probatorie il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti tutti gli elementi costituivi (stabilità, continuità, organizzazione, ingente quantità) del delitto di cui all’art.260 D. Lgs. 152/2006 e non delle contravvenzioni di cui al medesimo D. Lgs. Sono invero le modalità del fatto a consentire di stabilire se si verta nella ipotesi delittuosa o in quelle contravvenzionali. Non può, poi, essere accolta l’interpretazione prospettata dai ricorrenti in ordine al- la applicabilità della disciplina “specifica e speciale” di cui al D. Lgs. 209/2003, che escluderebbe l’applicabilità della normativa di cui al D. Lgs.152/2006. Il D. Lgs. 209/2003, che costituisce attuazione della direttiva 2000/53/CE, si applica ai veicoli fuori uso, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b), e ai relativi componenti e materiali a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato man- tenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti ….” (art. 1) e disciplina la raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (art. 5), le prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso, destinati alla demolizione, messa in sicurezza, bonifica, separazione dei materiali) -art. 6 – L’art. 13 prevede poi delle ipotesi contravvenzionali (commi 1 e 2) nei confronti di chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione delle disposizioni degli artt. 5 e 6. II trattamento sanzionatorio previsto dal predetto D. Lgs. riguarda quindi la violazione delle espresse previsioni contenute nel medesimo D. Lgs. in tema di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, e conseguentemente non “esaurisce” e “sostituisce” ogni ipotesi relativa alla disciplina dei rifiuti prevista dalla normativa “generale” di cui al D. Lgs. 152/2006.Tant’é che l’art. 231 di quest’ultimo D. Lgs. si limita a disciplinare le modalità di rottamazione dei veicoli a motore o dei rimorchi non previsti dal D. Lgs. 209/2003. Non essendovi una deroga esplicita, né incompatibilità, anche per i veicoli fuori uso di cui al D. Lgs. 209/2003, trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’ipotesi delittuosa di cui all’art.260. Sarebbe, peraltro, in contrasto con la stessa ‘ratio’ ed i principi ispiratori del D. Lgs. 209/2003, che ha previsto una disciplina rigorosa per la raccolta ed il trattamento dei veicoli fuori uso, escludere l’ipotesi delittuosa ex art. 260 in presenza di un’attività organizzata per il traffico illecito di detti rifiuti. 5.3) In ordine alla configurabilità del reato di cui all’art.416c.p.ilTribunale non si è limitato ad affermare la compatibilità in astratto dello stesso con i reati-fine. Ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 18351 del 7.5.2008 che ha ritenute sussistente il concorso tra i due delitti (implicitamente, nello stesso senso, vanno ricordate anche le sent. di questa 3 sezione n. 45057/2008 e n. 25207/2008). Ed ha sottolineato che, accanto al delitto di cui all’art. 260 D. Lgs. 152/2006, era ravvisabile “una seconda e distinta condotta, che si è rivelata connotata dall’ideazione e realizzazione, da parte di soggetti non necessariamente legati tra loro, di un programma criminoso generico ed indeterminato, al quale ciascuno ha coscientemente partecipato aderendo ai suoi scopi e ponendo in essere una serie reiterata di singoli reati-fine: condotta questa, cui non può non riconoscersi -in quanto distinto pactum sceleris l’autonomia del delitto di cui all’art. 416 c.p.”. Come emerge dalla complessiva motivazione del provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto cioè che il sodalizio criminoso non coincideva con l’organigramma societario della Cartofer – Del.FRAN, ma si estendeva anche ad altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) appartenenti ad assetti societari anche diversi ed aveva come programma un numero indeterminato di reati non solo in materia ambientale ma anche di falso. Non si trattava quindi di una “normale attività di impresa” avente ad oggetto una serie di operazioni di bonifica di auto da rottamare., ma di una vera e propria “societas sceleris”, sovraordinata rispetto alla trafila commerciale della Cartofer e della Del.Fran. II sodalizio faceva addirittura ricorso alla creazione di società satelliti o alla cessione fittizia di rami d’azienda o di quote sociali per sopperire a contingenti situazioni e continuareasvolgere l’attività. Si accertava infatti che, nono- stante la revoca delle autorizzazioni, sia la Cartofer che la Del Fran continua- vano ad operare attraverso il ricorso appunto a cessioni fittizie (la Car tofer cedeva fittiziamente il proprio ramo d’azienda alla società ECO.TOR e le quote sociali della DEL.FRAN. veniva- no cedute in favore di altri soggetti e la carica di amministratore unico era assunta da omissis, il quale era stato appena assunto come operaio in pro- va presso la Cartofer). Il programma criminoso, poi, prevedeva la commissione di una serie indeterminata di reati non riconducibili solo alla violazione dell’ar t. 260 D. Lgs.152/2006. Al fine di organizzare l’ingente e lucrativo traffico illecito di rifiuti si faceva ricorso ad una indeterminata serie di reati di falso. Ha in proposito sottolineato il Tribunale che l’avvio fraudolento dei veicoli non bonificati allo smaltimento presso le ditte del Nord avveniva facendo ricorso alla falsificazione dei documenti di trasporto. Per celare, infatti, alle ditte di smaltimento la reale natura dei veicoli conferiti (si è visto come venisse sistematicamente e sostanzialmente omessa l’operazione di messa in sicurezza) si ricorreva alla falsificazione dei codici identificativi. Al sodalizio, infine, partecipavano anche soggetti estranei alla compagine sociale (ad es. autotraspotatori di “fiducia”) e con diversi ruoli; sicché anche sotto tale profilo, osserva correttamente il Tribunale, le condotte degli indagati risultano “assolutamente scisse dall’oggetto sociale statutariamente esistente” e vanno qualificate “piuttosto come sintomatiche di quell’affectio societatis di cui all’art. 416 c.p. 5.4) Con motivazione esente da vizi logici e giuridici il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolza nei confronti dei ricorrenti omissis. Sulla base di specifiche emergenze(in particolare le intercettazioni telefoni- che) ha individuato il contributo da ciascuno apportato alla realizzazione del programma criminoso e dei reati fine e la consapevole partecipazione al sodalizio criminoso. Tali gravi indizi, specificamente esami- nati e riportati nell’esame delle singole posizioni (omissis), non risultano, peraltro, neppure espressamente contestati, se non attraverso una generica censura (le intercettazioni documenterebbero solo la partecipazione ai singoli atti di gestione o esecuzione della fase di lavorazione dell’impresa). 5.5) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla posizione di omissis. La motivazione del Tribunale è in proposito assolutamente generica. Dopo aver dato atto che le intercettazioni non sono certamente a lui riferibili, i giudici del riesame si limita- no ad osservare che dalle indagini (in paticolare dalla documentazione di trasporto) è emerso che il predetto ha trasportato presso la Siderurgica ingenti quantitativi di rifiuti provenienti dalla CARTOFER. Non spiegano, però, da quali elementi desumano l’inserimento e la consapevole patecipazione del omissis al sodalizio criminoso e la consapevolezza che il codice risultante dai documenti di trasporto fosse falso (e che quindi si trattasse di rifiuti pericolosi). L’ordinanza impugnatava,pertanto,annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitata- mente alla posizione di omissis, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del pre- sente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94 comma1 bis norme di attuazione c.p.p. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2010 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 19 Nov. 2010


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