IL PAESE DELLE PROROGHE
Slitta ancora, questa volta al 1° gennaio 2011, l’operatività del Sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti
“Tanto tuonò che piovve”, verrebbe da dire, adoperando, per la bisogna, una proverbiale espressione da “uomo della strada”. Il fatto è che il sistema di gestione informatica della tracciabilità dei rifiuti speciali, SISTRI, che sarebbe dovuto entrare a regime proprio il 1° ottobre, di fatto, lo sarà fra 3 mesi, il 1° gennaio 2011. Salvo ulteriori slittamenti, il dubbio è legittimo, tanto più che tale proroga giunge (ampiamente attesa dagli addetti ai lavori) dopo altre 3. Tuttavia, per non urtare ulteriormente la sensibilità di chi, magari fra mille peripezie, è riuscito ad entrare in possesso dei supporti elettronici necessari, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato un D.M. il 28 settembre 2010 (modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), nel quale (capolavoro!), si ribadisce che, salvo la forma, il sistema suddetto parte effettivamente il 1° ottobre, ma, sostanzialmente, dal 1° gennaio 2011.
Va detto che, nelle settimane precedenti, tanto singole aziende, quanto intere Associazioni di categoria, avevano richiesto a gran voce una ulteriore proroga onde consentire il completamento della fase di configurazione e con- segna delle chiavette Usb e delle black box da installare nei mezzi di trasporto, senza contare i problemi riscontrati nella predisposizione delle apparecchiature di monitoraggio per discariche ed inceneritori. Secondo stime, infatti, sembra che solo il 50% delle aziende interessate sia in possesso del materiale necessario e la stessa Unatras dichiara che “soltanto un automezzo su dieci si è potuto equipaggiare con la scatola nera necessaria per effettuare il controllo satellitare dei rifiuti”. Quindi, accanto alla impossibilità di superare il gap relativo alla distribuzione dei dispositivi elettronici, il MATTM aveva la necessità di far familiarizzare imprese ed addetti ai lavori con il nuovo sistema, prima di rendere effettive le sanzioni. A questo punto entra in gioco il D. M di cui sopra, che in un brevissimo articolato proroga:
• al 30 novembre 2010 il completamento delle procedure di ritiro dei dispositivi elettronici
• al 31 dicembre 2011 il termine ultimo fino a quando continuare ad usare formulari e registri di carico e scarico. Ciò significa che la fase sperimentale del sistema si allunga di tre mesi, tanto per chi è attualmente in possesso dei dispositivi, tanto per chi ne fosse attualmente sprovvisto e quindi, chi è in possesso dei dispositivi elettronici, dal 1° ottobre deve comunque usarli. Il D.M afferma, inoltre, che “Considerata l’esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193”, con ciò volendo alludere al fatto che, anche le sanzioni previste per chi infrange il sistema si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2011 e che tali sanzioni sono quelle indicate nello schema di D. Lgs. che dovrebbe tradurre nel dettato normativo nazionale la Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti. A maggior informazione dei Lettori, pubblichiamo, di seguito il testo del D. M succitato (ndr: si avverte che il testo del Decreto inserito nelle pagine seguenti non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione cartacea) Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Terri- torio e del Mare Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, “recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48; Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 151; Ritenuta la necessità di prorogare, al fine di consentire il completamento della fase di configurazione e consegna dei dispositivi di cui all’allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il termine di consegna dei dispositivi ai soggetti aventi titolo, alla data del 12 settembre, alla con- segna degli stessi; Considerato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti nella fase di avvio e verifica della piena funzionalità del SISTRI, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto rimangono tenuti, per un mese successivo alla data di operatività del SISTRI, agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 al fine di assicurare che con l’avvio dell’operatività del SISTRI non vi sia alcuna soluzione di continuità nella tracciabilità dei rifiuti; Considerata l’esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Proroga del termine per la distribuzione dei dispositivi 1. Ferma restando la data di operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni: a) il termine previsto nell’allegato IA, punto 5, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro», come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box e’ prorogato al 30 novembre 2010; b) il termine di un mese previsto dall’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modi- fiche e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2010 Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 9, foglio n. 302