OLI ESAUSTI: DISCIPLINA NORMATIVA E PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
DISCIPLINA NORMATIVA Lo smaltimento degli esausti contenuti nei veicoli fuori uso è oggetto di una disciplina normativa specifica. La trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva 75/439/CEE in materia di eliminazione e riutilizzo di oli lubrificanti usati è avvenuta soltanto nel 1982 tramite la costituzione del CO.O.U, (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), al quale devono obbligatoriamente aderire tutte le imprese che, in quanto importatrici, immettono in consumo oli lubrificanti di base e finiti (vedi più avanti). Non esiste, invece, alcun obbligo giuridico di iscrizione al CO.O.U. in capo ai detentori di oli usati. La direttiva 87/101/CEE ha introdotto poi una nuova definizione di olio usato, stabilendo nuovi obblighi a carico delle imprese dedite al trattamento degli stessi, ma la normativa di riferimento è stata definitivamente armonizzata solo con il D.lgs. n. 95/1992 (“Attuazione delle direttiva 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli oli usati”).Tramite tale decreto sono state infatti chiaramente definite le competenze, le autorizzazioni necessarie e le modalità di raccolta e di eliminazione degli oli esausti, mantenendo come riferimenti di base i concetti di tutela della salute, dell’ambiente e la necessità di recupero e di riciclaggio.
L’art. 1, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 95/1992 definisce “olio usato” “qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati”. L’art. 3, in ossequio alla necessità che gli oli vengano smaltiti evitando danni alla salute ed all’ambiente, vieta: a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati; c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell’aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. L’art. 6, comma 1 prevede poi che le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a: a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze; b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all’allegato al D.P.R. n. 915/1982; c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati; d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati. Chiunque esercita l’attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a: a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato; b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o metto- no a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l’olio usato estratto. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell’esercizio dell’attività propria e i filtri usati. Le imprese autorizzate a svolgere l’attività di rac- colta (ar t. 7) sono obbligate a: a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti; b) provvedere al loro stoccaggio, c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati raccolti; d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario; e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a: a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l’attività di raccolta; b) provvedere, fin dall’inizio del processo di trattamento o di distruzione, allo stoccaggio ad essa ceduti; c) comunicare al Consorzio obbligatorio degli oli usati le quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso. Successivamente, il D.M. 16 maggio 1996, n. 392 ha introdotto norme tecniche per lo smaltimento, individuando i parametri analitici da determinare ai fini della corretta destinazione degli oli esausti. Il “Decreto Ronchi” (D. lgs. n. 22/1997) classifica co- me “rifiuti pericolosi” gli oli usati e le emulsioni, lasciando peraltro immutata la disciplina speciale contenuta nel D. lgs. n. 95/1992. Il D. Lgs. n. 209/2003, Allegato I (“Requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso”), prevede che il centro di raccolta e l’impianto di trattamento debbano, tra l’altro, dotarsi di sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati, e che essi assicurino: • l’adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
• lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori,effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell’olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
• lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso; Inoltre, si legge che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate, fra l’altro, mediante rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previa scolatura; l’olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti ed il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego. Il D. lgs. n. 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”) riconferma l’appartenenza degli oli usati alla categoria dei rifiuti pericolosi, abroga alcuni articoli del Decreto Ronchi e conferma l’operatività del CO.O.U., indicando nel comma 1 dell’art. 236 le imprese che devono obbligatoriamente aderirvi (in sostanza poco cambia rispetto al Decreto Ronchi) e prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata patecipazione al Consorzio stesso. L’ultimo intervento normativo in materia è contenuto nella direttiva 2008/98/CE, che abroga la direttiva del 1975 e ricalca la definizione e la qualificazione degli oli come rifiuti pericolosi contenute nel Decreto Ronchi. MASSIME GIURISPRUDENZIALI Tribunale Catanzaro, sez. II, 9 marzo 2010 Gli autoveicoli e le parti di essi, sebbene sottoposti a sequestro, rientrano nel concetto normativo di rifiuto quando, per il loro stato d’uso e di conservazione, sono divenuti concretamente inidonei per le finalità connesse all’apposizione del vincolo avendo perso l’originaria struttura e la destinazione loro attribuita dall’autorità per essersi trasformati in rifiuti inquinanti obiettivamente destinati all’abbandono cui consegue la configurabilità del reato di cui all’art. 51 n. 1 d.lg. 22 del 1997 nonché di quella relativa alla dispersione di oli esausti. Cassazione civile, sez. II, 22 settembre 2009, n. 20408 In tema di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 del 2002), che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma 1, lett. a, del d.lg. n. 22 del 1997, l’esistenza dell’intenzione o dell’obbligo di disfarsene non assume alcun rilievo ai fini della riconducibilità alla nozione di rifiuto dei beni o delle sostanze e dei materiali residuali di produzione che possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero. L’accertamento della sussistenza o meno di tale destinazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in Cassazione, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la qua- le, in assenza di vizi di motivazione, era stata esclusa la riconducibilità alla nozione di rifiuto di oli esausti destinati alla lubrificazione di altri macchinari richiedenti oli con requisiti di qualità decrescenti). Cassazione civile, sez. II, 16 novembre 2006, n. 24432 In tema di disciplina dei rifiuti, il d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, ha mantenuto l’obbligo della tenuta ed aggiornamento del registro di carico e di scarico dei rifiuti pericolosi e speciali e l’obbligo di annotarvi le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, prevedendo, per la violazione di tali obblighi, una sanzione amministrativa anziché penale alla quale va incontro chiunque eserciti, anche in difetto della pur prescritta autorizzazione, operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. (Fattispecie di omessa tenuta del registro di carico e scarico degli oli esausti da parte del gestore di un discarica abusiva). Cassazione penale, sez. III, 6 luglio 2005, n. 34411 Lo stoccaggio provvisorio degli oli esausti in luoghi diversi da quello di produzione è sanzionabile, in assenza di valida autorizzazione, ai sensi dell’art. 51 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, poiché è possibile qualificare gli oli esausti come “rifiuti” e considerato che il d.lg. 27 gennaio 1992 n. 95, nel disciplinare, sotto taluni aspetti, l’attività di raccolta e di eliminazione degli oli suddetti, prevede che, per quanto non disposto dal medesimo decreto, si applichino alla loro raccolta, immagazzinamento e trasporto le norme in vigore per i rifiuti. Cassazione penale, sez. III, 8 giugno 2005, n. 24934 Lo sversamento di oli usati su suolo non asfaltato o in altro modo protetto configura il reato di cui all’art. 14 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 95 anche se effettuato in quantità limitata e indipendentemente dalla prova di un danno al suolo, atteso l’obbligo di conferimento del materiale in questione all’apposito consorzio in applicazione del generale principio di prevenzione vigente in materia. Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 2004, n. 18464 L’esportazione di automezzi dotati di oli lubrificanti non incide sull’obbligo del contributo in favore del Consorzio obbligatorio degli oli usati, il quale deriva, ai sensi dell’art. 11 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 95, dalla mera immissione al consumo di quei prodotti, indipendentemente dalla loro effettiva utilizzazione nell’ambito nazionale. Cassazione penale, sez. III, 9 luglio 2003, n. 37954 Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 14 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 95 (sversamento di oli esausti sul suolo) non è sufficiente una quantità limitata di materiale oleoso sparsa sul terreno, atteso che l’art. 3 del citato decreto, cui fa rinvio l’art. 14 nell’individuare i divieti sanzionati, vieta il deposito o lo scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, così che va perseguito penalmente non qualsiasi scarico, ma solo quello che abbia un effetto nocivo per il suolo, in coerenza altresì con la prescrizione generale del comma 1 dell’art. 3, per il quale gli oli usati devono essere eliminati evitando danni alla salute ed all’ambiente. Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it