Nuovo Regolamento Ue omologazione veicoli: più controlli e sicurezza per cittadini e ambiente
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo su omologazione e vigilanza del mercato di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, si compie un ulteriore passo verso un maggior rigore a garanzia del rispetto delle prescrizioni.
È entrato finalmente in vigore, lo scorso 1° settembre, il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.
Il nuovo Regolamento che, di fatto costituisce la risposta europea allo scandalo del Dieselgate (2016) va nella direzione di una profonda riforma del precedente sistema di omologazione e di vigilanza del con l’obiettivo di intensificarne il rigore.
Giova qui ricordare che l’omologazione è il processo finalizzato a certificare che un veicolo soddisfa tutti i requisiti per l’immissione sul mercato e a verificare, con metodi rigorosi, che i costruttori operino nel costante rispetto delle norme dell’UE, compresi i limiti delle emissioni stabiliti da regolamenti specifici.
“I cittadini europei vogliono giustamente guidare automobili il più possibile pulite e sicure – ha dichiarato Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno – Per questo è necessario sottoporre a controlli severissimi le automobili immesse sul mercato e in circolazione sulle nostre strade. Questo richiede anche un’effettiva applicazione delle norme e una sorveglianza a livello europeo: per questo motivo d’ora in poi la Commissione potrà effettuare controlli sulle automobili, avviare azioni di richiamo in tutta l’UE e irrogare sanzioni fino a 30 000 € per automobile in caso di inosservanza delle norme“.
Il nuovo regolamento migliora la qualità e l’indipendenza dei processi di omologazione e prova dei veicoli, aumenta i controlli sulle automobili già presenti sul mercato dell’UE e rafforza il sistema nel suo complesso tramite una maggiore sorveglianza a livello europeo.
Il Regolamento (Art. 1 – oggetto; comma 1): “[…] stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e per le omologazioni individuali. […] stabilisce inoltre le disposizioni per l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione di parti e accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali dei veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Inoltre, al comma 2 è specificato che sono stabilite “[…] le prescrizioni di vigilanza del mercato dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che sono soggetti a omologazione” così come “[…] le prescrizioni di vigilanza del mercato delle parti e degli accessori destinati a tali veicoli“.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione (art. 2 ; commi 1 – 4), il Regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e i loro rimorchi.
Non si applica, invece:
a) veicoli agricoli o forestali come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) veicoli cingolati;
d) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate.
A norma del Regolamento il costruttore può chiedere l’omologazione, anche individuale, per alcune tipologie di veicoli quali:
a) veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali;
b) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico;
c) veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore;
a condizione, tuttavia, che questi soddisfino le prescrizioni contenute nel regolamento stesso. Tali omologazioni fanno salva l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per quanto concerne, invece: veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada e prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine, il Regolamento specifica che il costruttore può chiedere l’omologazione individuale.
Questi, in sintesi gli elementi principali della nuova norma europea.
Indipendenza e qualità delle prove prima dell’immissione di un’automobile sul mercato.
Per ottenere e mantenere la designazione concessa dagli Stati membri, i servizi tecnici incaricati di effettuare le prove e le ispezioni dei nuovi modelli di automobili saranno soggetti a audit indipendenti sulla base di criteri rigorosi. Le autorità nazionali di omologazione sono ora soggette a valutazioni inter pares per garantire un’attuazione e un’applicazione rigorose delle norme pertinenti in tutta l’UE.
Controlli sulle automobili già presenti sul mercato.
Il nuovo Regolamento migliora anche i controlli sui veicoli già in circolazione sul mercato e in vendita presso le concessionarie. D’ora in poi gli Stati membri sono tenuti a sottoporre regolarmente a prova un numero minimo di automobili e possono adottare sul loro territorio misure di salvaguardia nei confronti di veicoli non conformi senza dover attendere l’intervento dell’autorità che ha rilasciato l’omologazione.
Sorveglianza europea.
Grazie alla nuova normativa Ue la Commissione potrà effettuare verifiche della conformità dei veicoli in laboratorio o su strada. Nei casi in cui un costruttore violi la normativa in materia di omologazione (per esempio tramite impianti di manipolazione o false dichiarazioni), la Commissione può avviare azioni di richiamo in tutta l’UE e irrogare nei confronti del costruttore coinvolto sanzioni fino a 30.000 € per automobile.
Un deciso inasprimento delle sanzioni dal momento che, finora tali misure potevano essere imposte solo dalle autorità nazionali che avevano omologato l’automobile.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento rientra in un contesto di iniziative mirate più ampio e articolato che la Commissione europea sta propugnando per addivenire al futuro del settore automobilistico in chiave di sostenibilità e competitività.
Tali iniziative riguardano la qualità dell’aria e le norme in materia di riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento delle prove delle emissioni delle automobili, il sostegno alla produzione di carburanti alternativi e batterie e la difesa della competitività dell’industria europea.
“Questa riforma integra il nostro lavoro per una mobilità più pulita e più sicura e nel difficile contesto della crisi ciò richiede ancor più investimenti orientati al futuro nei campi delle infrastrutture e dell’innovazione – ha dichiarato il Commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton – I nostri sforzi per ripristinare la fiducia dei consumatori, rafforzare il mercato unico e sostenere la redditività a lungo termine e la competitività globale dell’industria automobilistica europea vanno tutti di pari passo“.