L’AUTODEMOLIZIONE SI AGGIORNA ALLE RICHIESTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La normativa del settore dell’autodemolizione è stata prorecante per oggetto :” Disposizioni correttive ed integrative fondamente rinnovata a seguito delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 29 del 24 giugno 2003 e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (così detto “Testo unico ambientale”). Al riguardo occorre brevemente premettere quanto segue. Il 9 novembre 2005 la Commissione Europea ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia (Causa C-394/05) contro l’Italia per non aver correttamente recepito, con il Decreto Legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Il ricorso alla Corte di Giustizia fa seguito “al parere motivato complementare” che era stato emesso dalla Commissione il 16 dicembre 2003; infatti, con procedura di infrazione n. 2003/2004, lo Stato italiano era stato invitato a presentare controdeduzioni circa le osservazioni relative ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003. Il 23 febbraio 2006 il Consiglio dei Ministeri, in accoglimento delle censure europee e al fine di non incorrere in ulteriori conseguenze negative in caso di reiterato inadempimento, ha licenziato lo schema del provvedimento.

In Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 149 del 23 febbraio 2006, al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”; la normativa interessa: gli autodemolitori, i concessionari, i gestori di automercati nonché le succursali delle case automobilistiche. Inoltre non si può non dimenticare come l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 avente per oggetto:” Norme in materia ambientale” (pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) abbia profondamente modificato l’approccio verso le problematiche ambientali (acque, rifiuti, aria, siti inquinati, ecc…); tuttavia, per quanto riguarda il settore dell’autodemolizione, il predetto D.Lgs. rimanda alla normativa del D.Lgs. 209/2003 così come integrato e modificato. Aggiornamento normativo Allo stato attuale la gestione dei veicoli giunti a fine vita risulta essere disciplinata dalla comparata lettura: – del D.Lgs. 209/2003, così come modificato dal D.Lgs. 149/2006, mantenuto espressamente in vigore dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006, che continua ad applicarsi ai veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote con esclusione dei tricicli a motore; – del D.Lgs. 152/2006 che disciplina in via residuale la gestione dei rifiuti derivanti da veicoli e comunque non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/ 2003. Inoltre l’art. 231 del D.Lgs. 152/2006 prevede la emanazione di un Decreto Ministeriale per la definizione delle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione che emanata il 2 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2006), avente per oggetto:”Requisiti relativi al centro di raccolta e all’ impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209″. Tale D.M., unitamente ad altri 17 decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 152/2006, con comunicato del Ministero dell’Ambiente del 26 giugno 2006 (G.U. 26 giugno 2006 n. 146), sono stati dichiarati “incapaci di produrre effetti giuridici” in quanto non sottoposti al preventivo e necessario controllo da parte della Corte dei Conti. A questo punto si rende più che mai necessario un attento esame della normativa vigente, al fine di consentire agli operatori economici, ai concessionari, ai gestori degli automercati e, più generalmente, ai proprietari di veicoli fuori uso di agire nel pieno rispetto della normativa di settore senza incorrere in sanzioni amministrative o penalmente perseguibili. Di seguito saranno prese in considerazione solo taluni aspetti della normativa risultante dalla contemporanea lettura del- le disposizioni legislative sopra richiamate. In prosieguo sarà opportuno ritornare sull’argomento per un ulteriore approfondimento. Campo di applicazione L’attuale normativa si applica a tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della Direttiva 70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote, come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce, con esclusione dei tricicli a motore. Il “veicolo a motore” diventa rifiuto Il veicolo fuori uso viene considerato “rifiuto” sin dal momento in cui il proprietario decide o ha la necessità o l’obbligo di disfarsene. Conseguentemente il trasporto di un veicolo fuori uso dal luogo di detenzione al centro di raccolta autorizzato dovrà essere effettuato solo da soggetto iscritto alla categoria 5 e deve essere emesso il formulario di identificazione rifiuti (FIR). Consegna del veicolo al concessionario. È prevista la facoltà del detentore di provvedere alla consegna del veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta e, nel caso in cui lo stesso detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può consegnarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato. Tuttavia il concessionario o il gestore della succursale non ha alcun obbligo ope legis di accettare il veicolo fuori uso e, comunque, qualora lo faccia, deve rilasciare il certificato di rottamazione, dal quale deve risultare l’impegno che l’autoveicolo sarà cancellato al Pubblico Registro Automobilistico. La emanazione del certificato di rottamazione da parte del concessionario presuppone l’avvenuta stipula di una convenzione tra il concessionario e un centro di raccolta autorizzato che provvederà al ritiro per il conseguente trattamento del veicolo fuori uso. Con la dichiarazione di presa in carico del veicolo destinato alla rottamazione da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, il detentore è esonerato da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Inoltre il concessionario che accetta di ritirare il veicolo destinato alla demolizione deve provvedere direttamente, entro 30 gg naturali e consecutivi dalla consegna, alla sua cancellazione al PRA e consegnare, all’atto del conferimento del veicolo, copia dell’avvenuta cancellazione al titolare del centro di raccolta veicoli fuori uso con il quale risulta convenzionato. Al fine di consentire il deposito temporaneo presso le succursali automobilistiche o automercati (ove, come anzidetto, il veicolo fuori uso con la consegna al detentore del certificato di rottamazione assume la qualificazione di rifiuto), è previsto, all’art. 6 del D.Lgs. 209/2003, che: “Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto – presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato – destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino ad un massimo di 30 giorni”. La cancellazione del veicolo fuori uso dal PRA A decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 149 del 23 febbraio 2006, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario e del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore del stesso veicolo. A tal fine entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relative al veicolo fuori uso secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal PRA solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. Detenzione del veicolo su aree private Con l’aggiunta del comma 11-bis all’art. 15 del D.Lgs. 209/2003 è stata effettuata una correzione all’art. 103 del Codice della strada. La nuova disposizione non consente più la radiazione dal PRA da parte del privato nei casi un cui lo stesso intenda utilizzare il veicolo “all’esclusivo uso su area privata”. In passato la cancellazione dal PRA da parte del privato ha costituito motivo di preoccupazione non solo per le modalità e l’utilizzo dei veicoli fuori uso sui suoli privati con possibilità di inquinamento visivo paesaggistico, ma anche e soprattutto, per le possibili connessioni con i “traffici” sia dei pezzi di ricambio che degli stessi veicoli “stargati” verso l’estero. Autoriparatori Le imprese esercenti attività di autoriparazione, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un Consorzio Obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta dei veicoli fuori uso.

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