L’ITALIA SI CONFORMA ALLA NORMATIVA UE SUI VEICOLI A FINE VITA
A diversi anni dalla messa in mora, un D. L. tenta di adempiere agli obblighi comunitari circa la mancata trasposizione operata dal D. Lgs. 209/2003
Il D. L. del 25 settembre 2009, n. 235, “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2009, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per le Politiche Europee è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009. Esso risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza per il ritardo o il non corretto recepimento della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano. Si tratta di situazioni eterogenee nei contenuti ma accomunate dalla identica necessità di garantire l’assolvimento degli impegni dell’Italia, tenendo presente che già in alcuni casi, peraltro, la Commissione europea ha dato avvio a numerose procedure d’infrazione.
Tra gli argomenti affrontati, accanto al funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni, l’individuazione di risorse per il Numero di emergenza unico europeo, i controlli in materia di sicurezza alimentare, i sistemi di misura installati nelle reti di trasporto del gas, l’adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e le norme sul Made In Italy, per la categoria delle imprese di Autodemolizione si rimarca: l’obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione. Di seguito pubblichiamo una interpretazione del Ministero per le Politiche Europee ed un box che contiene il dettato normativo afferente le “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d’infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE”. Descrizione del Ministero La disposizione di cui all’articolo 1 è volta a porre rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, accertata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza ex articolo 226 TCE del 24 maggio 2007 (causa C-394/05). A seguito della sentenza, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione per inadempimento degli obblighi di esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 228 TCE (attualmente in fase di messa in mora), in esito alla quale, com’è noto, la Commissione potrebbe proporre un nuovo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, per vedere accertato l’ulteriore inadempimento dello Stato italiano, con conseguente possibile irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie. Da ciò la necessità e l’urgenza di provvedere a porre rime- dio alle difformità rilevate nella sentenza che si ritengono effettivamente sussistenti. Con la lettera di messa in mora, la Commissione europea ha contestato, tra l’altro: a) l’errato recepimento dell’articolo 5, par. 1, della direttiva ad opera dell’articolo 5, comma 15, del decreto legislativo n. 209 del 2003, come modificato, in quanto tale ultima previsione, ponendo l’obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, restringerebbe il campo di applicazione della direttiva; b) la mancata trasposizione dell’articolo 8, comma 4, della direttiva a seguito dell’abrogazione dell’articolo 10, com- ma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 ad opera del decreto legislativo 23 febbraio 2003, n. 149. La norma in esame intende: – precisare che le imprese di autoriparazione tenute all’obbligo di consegna dei pezzi usati asportati al momento della riparazione adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero, in caso contrario, avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, così da superare i rilievi di cui alla lettera a); – reintrodurre la disposizione dell’abrogato articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 per rispondere alla contestazione di cui alla lettera b).