IL PUNTO SULLA SCHEDA DI TRASPORTO

Sicurezza stradale

Onde conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale, favorendo nel con- tempo le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto merci per conto terzi tramite un meccanismo di tracciabilità, il D. Lgs n. 214 del 22 dicembre 2008, modificando il precedente D. Lgs n. 286 del 22 novembre 2005 (“Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto”), ha introdotto, con l’articolo 7-bis, la cosiddetta: scheda di trasporto. Tale documento identifica tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto stesso e costituisce la documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti, ossia: vettore, committente, caricatore, e proprietario delle merci.

Il Decreto Interministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 30 giugno 2009 (“Approvazione della scheda di trasporto”), ha dato attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 7-bis del D. Lgs 286/2005 e ha stabilito, quindi, il contenuto della scheda di trasporto e degli altri eventuali documenti ad essa equivalenti. Siccome la disciplina contenuta nel dettato normativo si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del predetto Decreto (nella fattispecie, la data si riferisce alla pubblicazione n. 153 del 4 luglio 2009), in data 17 luglio 2009, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha diramato una Circolare che presenta in oggetto: “Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo”. Nelle pagine che seguono, tentiamo di presentarne una sintesi, aggiungendo, in calce, le “ulteriori disposizioni operative” che le due strutture dei Mi- nisteri sopra citati, hanno diramato, in seguito, il 7 agosto. Modello e contenuto della scheda di trasporto Secondo l’art. 1 del D. M. 554/2009 il documento deve contenere: a) i dati dell’impresa che rappresenta il vettore del trasporto, in particolare: la denominazione dell’impresa di trasporto, l’indirizzo e la sede dell’azienda, la partita IVA e il nu- mero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori; b) i dati del committente relativi alla sua denominazione al suo indirizzo, sede e partita IVA; c) i dati del caricatore (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA); d) i dati del proprietario della merce. In questo caso le generalità del soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 286/2009, devono essere ripor- tati nella scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare nello spazio apposito (“eventuali dichiarazioni”), le ragioni che hanno reso impossibile tale individuazione; e) dati relativi alla merce trasportata, quali: tipologia, quantità e luogo di carico e scarico. Ovviamente, per quanto riguarda il punto e) occorre specificare la caratteristica della merce e, se confezionata, la caratteristica degli imballaggi ed il loro contenuto. Per quanto riguarda la quantità, se si tratta di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg. Il modello di scheda di trasporto Allegato al D. I. non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristi- che dello stampato che deve contenerlo, per cui il documento stesso può essere oggetto di elaborazione grafica. “La verifica della scheda di trasporto – si legge nella Circolare – non deve configurarsi esaustiva dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità”. Istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera Siccome la scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore, quando tali indicazioni sono presenti, la scheda stessa costituisce il documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, con la conseguenza che, in presenza di tale contenuto e in occasione dell’accertamento di una delle violazioni richiamate nell’art. 7, commi 4 e 6 del D. Lgs. 286/2005, l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre una idonea documentazione, dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. In caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda, occorre far riferimento a quanto indicato nel con- tratto stesso. Documenti alternativi o equipollenti La scheda di trasporto, può essere sostituita dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti. Il contratto di trasporto Il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall’art. 7·bis del D. Lgs. 286/2005. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D. Lgs. 286/2005, in assenza anche di uno degli elementi indicati al comma 3 del medesimo art. 6, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali non può assolutamente intendersi sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto. Analoghe considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, non rechi data certa. Al riguardo si evidenzia che il contratto di trasporto ha data certa nei seguenti casi: • stipulazione mediante atto pubblico; • stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; • registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; • ricorso alla cosiddetta “autoprestazione postale”. Tale sistema consiste nel richiedere ad un Ufficio Postale l’apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento avente corpo unico (anziché sull’involucro o plico che lo contiene), con relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo annullamento mediante l’apposizione del timbro da parte del medesimo Ufficio Postale; • spedizione del documento “aperto” a mezzo posta senza “involucro” (busta): l’Ufficio Postale apporrà il timbro datario direttamente sul documento; • inoltro mediante “posta elettronica certificata”, che certifichi data ed ora dell’invio e della ricezione del documento; • apposizione di “marcatura temporale” tramite la firma digitale, che ha validità di data certa opponibile ai terzi. Documenti equipollenti Sono considerati equipollenti sia i documenti espressamente richiamati dalla citata disposizione, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs. 26.11.1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472, sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il tra- sporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso. Con questa ampia formulazione, la norma intende riferirsi esclusivamente ai documenti, la cui presenza a bordo del veicolo sia comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali. Contenuto dei documenti equipollenti I documenti equipollenti devono conte- nere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto al- legato al D.M. 554/2009. Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni sopra richiamate, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti. Documenti per trasporti internazionali Le disposizioni si applicano anche ai trasporti internazionali. In questi casi, tuttavia, non dovrà esse- re compilata e tenuta a bordo la scheda di trasporto, ma devono essere presenti sul veicolo i documenti equipollenti di trasporto, cioè la lettera di vettura inter- nazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali. Modalità di compilazione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti Per ciascun veicolo, deve essere com- pilata una scheda di trasporto. Quando trattasi di veicoli complessi composti da più unità atte al carico, può essere compilata, alternativamente, una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso, ovvero, se il committente lo richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda per ogni unità del complesso. La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l’inizio del tra- sporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell’apposito spazio riservato a “osservazioni varie”. In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originaria- mente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato. Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un’unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. Trasporti esenti dall’obbligo della scheda di trasporto Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30. Inoltre, sono esenti dall’obbligo di tenuta del documento di cui sopra anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi. Tale disposizione è da intendersi riferita ad un’operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame so- no, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Si rammenta che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata. Sanzioni per violazione delle disposizioni dell’art. 7-bis del D. Lgs. 286/2005 Sono previste sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della scheda di trasporto. La norma individua diversi livelli di responsabilità, ponendo a carico del committente, del vettore o del conducente le sanzioni amministrative per le predette violazioni. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della L. 24.11.1981, n. 689; competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata. Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda La norma punisce il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto o la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero. La sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l’effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongano variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa. Le sanzioni si applicano, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente. Le stesse sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento dì cabotaggio, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria o degli accordi o delle convenzioni internazionali. Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo È sanzionato chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di tra- sporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente. La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi secondo le disposizioni dell’art. 6 della L. 689/81. Al momento dell’accertamento della violazione, l’organo di polizia strada- le procede all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni dell’art. 214 C.d.S., in quanto compatibili. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. L’esibizione del documento deve avvenire entro 15 giorni successivi all’accertamento della violazione e può essere realizzata, secondo le re- gole dell’art. 376 Reg. Es. C. d. S., presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l’accertatore. Qualora l’esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore della violazione sopra richiamata procede all’applicazione di un’ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell’art. 7-bis D.L.vo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Per l’omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni pre- viste dall’art. 180, comma 8, C. d. S., seguendo le procedure di cui al titolo VI dello stesso Codice. Qualora l’esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque resti- tuito all’avente diritto. Secondo le disposizioni del comma 6 dell’art. 7-bis del D. Lgs. 286/2005, le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all’art. 3 del D.M. 554/2009. Queste sanzioni, tuttavia, si applicano solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni per chi non ha i documenti soprarichiamati. Successivamente, in data 6 agosto, i due Ministeri competenti, hanno diramato una nuova Circolare: “Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo” che trae spunto dagli approfondimenti effettuati in sede tecnica sulla scheda in oggetto e tiene conto dell’esigenza di apportare tempestivamente semplificazioni, nonché fornire precisazioni in grado di evitare fraintendimenti in sede di controllo, fraintendimenti che avrebbero potuto danneggiare l’attività di autotrasporto. All’uopo sono stati analizzati i quesiti e le richieste pervenuti agli organi competenti da Associazioni di vettori e committenti. Fra le questioni affrontate e risolte dalla Circolare, vanno segnalate importanti semplificazioni nella compilazione della scheda, con riferimento alla possibilità di avvalersi di modalità come copie fotografiche e riproduzioni informatiche, ed alla prassi commerciale utilizzata per le operazioni di trasporto più complesse, nonché alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto. Sono state inoltre fornite indicazioni sul trasporto internazionale, sull’utilizzo dei sub-vettori e dei consorzi di imprese di autotrasportatori. Anche in questo caso tentiamo di fornire una sintesi. Utilizzo di copie delle schede di trasporto. La scheda di trasporto deve essere por- tata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, poiché questo documento assume, nell’ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di una scrittura privata, si ritiene siano ad esso applicabili le disposizioni dell’art. n. 2719 C. C. che dispone che, nei rap- porti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come l’originale a meno che non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l’originale del documento. Per questo motivo, nel caso di un controllo stradale, il documento può essere esibito anche in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica. Occorre precisare che, quando il documento originale sia redatto e spedito al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali. Nel caso di controllo stradale, per certificare l’avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, sulla stessa gli organi di controllo apporranno le annotazioni di cui al successivo paragrafo 9 della presente circolare. Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi. Allo scopo di tenere in adeguata considerazione le esigenze operative che sono state rappresentate per operazioni di trasporto più complesse, si precisa che, sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l’indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell’ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc). In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di trasporto. Indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l’impiego di codici convenzionali. Quando lo impongono esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) in modo codificato. Tuttavia, allo scopo di consentire un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia dell’effettiva identità di tali soggetti, nonché delle informazioni che li riguardano, a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto deve essere sempre presente un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente L’immediata decodifica dei predetti codici convenzionali. Contratti stipulati in forma scritta. Nel caso in cui la copia del contratto esibita all’atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa secondo le modalità. individuate dalla circolare precedente, l’agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante un’apposita annotazione. Impiego di sub-vettori. Quando, per l’esecuzione del trasporto, un vettore a cui é stato affidato dal committente l’incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri con- tratti di trasporto (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Quest’ultimo deve, perciò, redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la modifica o l’integrazione di quella redatta dall’originario com- mittente per la prima operazione di trasporto. Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto. Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un’impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad in- dicare sulla scheda di trasporto, nel campo “osservazioni varie”, il nomi- nativo dell’impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori. Analoghe considerazioni valgono per le Società cooperative di autotrasportatori. Conservazione della scheda di tra- sporto. La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta. Documenti per il trasporto internazionale di cose. Si conferma che i vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, sono tenuti a com- pilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. Per questi vettori, in caso di mancanza dei predetti documenti, si applicano le sanzioni amministrative previste. Ciò posto, si precisa che i vettori – italiani e stranieri – che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. Annotazioni degli organi di controllo sulla scheda di trasporto. In occasione di controlli stradali in materia di autotrasporto, gli organi di controllo avranno cura di annotare sulla scheda di trasporto la data e l’ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell’esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà con- sentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute. Documenti equipollenti. Trasporti esenti (collettame) In ordine ai documenti equipollenti, nonché in merito ai trasporti a collettame, esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni, con successiva circolare, all’esito degli approfondimenti tecnico-giuridici in corso sulle diverse fattispecie. Un comunicato datato 7 agosto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato che successivamente alla pausa estiva, saranno compiutamente definite le questioni sospese e “quelle che dovessero essere nel frattempo rappresentate dalle imprese del settore, anche attraverso il confronto con le associazioni interessate, che sarà svolto nell’ambito della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica”. Si attendono, pertanto, le ultime novità su una tematica che non ha mancato di sollevare perplessità fra gli operatori.


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