VEICOLI FUORI USO: IRRILEVANTE L’ISCRIZIONE AL PRA
Una sentenza della Cassazione riconosce come rifiuto un automezzo qualora sia evincibile lo stato di elevato degrado dello stesso al punto tale da non poter essere più circolante.
Nel caso in cui sia riscontrabile lo stato di avanzato degrado in cui versa un autoveicolo così che lo stesso non può oggettivamente circolare, esso deve essere considerato rifiuto (e trattato come tale) ed è inconferente il riferimento alla persistente iscrizione dell’automezzo nell’apposito elenco del Pubblico Registro Automobilistico. A dichiararlo è stata la Corte di Cassazione, Sez. Penale III n. 20424 con sentenza del 15 maggio 2009, la quale, ha sentenziato sul ricorso avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 31/03/2008 sulla causa contro i Sigg.ri Franciosa Cosimo e Alessandro, condannati in primo grado per violazione al c.d. Decreto Ronchi in quanto trovati nell’atto di trasportare, su un autocarro, un motocarro OM considerato rifiuto destinato alla rottamazione senza che, però, fossero in possesso della prescritta autorizzazione.
La Corte ha sentenziato che nel caso specifico l’automezzo va considerato rifiuto in quanto trattasi di “cosa (o parte di co- sa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita”. Per meglio offrire ai Lettori un adeguato strumento di conoscenza ed approfondimento sulla questione, riportiamo, di seguito, il testo della Sentenza. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione III Sezione Penale (omissis) All’esito dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2009 Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente Sentenza su ricorso proposto da: Franciosa Cosimo e Franciosa Alessandro, imputato art. 51 co. 1 let. B) D. Lgs. N. 22/97 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 31/03/08 Sentita la relazione del Cons. Guicia Mulliri; sentito il P. M., nella persona del P. G. Dott. Angelo Di Popolo, che ha richiesto il rigetto del ricorso; osserva Provvedimento impugnato e motivi del ricorso I due ricorrenti odierni sono stati condannati in primo grado per violazione al c.d. Decreto Ronchi in quanto trovati nell’atto di trasportare, su un autocarro, un moto- carro OM considerato rifiuto destinato alla rottamazione senza che, però, fossero in possesso della prescritta autorizzazione. Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso gli imputati deducendo: 1. erronea applicazione della norma sostanziale speciale e difetto di motivazione (art. 606 lett. b ed e in relazione all’art. 51 co. 1 lett. b D. Lgs. 22/97). Più in particolare, rinnovando il motivo di appello, ci si duole della mancata dimostrazione del fatto che l’autoveicolo trasportato fosse definibile come “rifiuto”. In realtà esso – come affermato anche da un teste – era ancora iscritto al PRA e, come tale, potenzialmente circolante. Si cita, in proposito, una pronuncia di questa spessa sezione (m. 4362/91 – rv. 186811) in cui si enuncia il principio secondo cui un veicolo a motore può essere considerato rifiuto solo quando non sia più usabile. 2. Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche (art. 606 lett. e) c.p.p . in rel. Agli artt. 132 e 133 c.p.). I ricorrenti concludono, pertanto, invocando l’annullamento della sentenza impugnata. Motivi della decisione – il ricorso è infondato e deve essere respinto. La decisione impugnata, non risulta, infatti, censurabile posto che ha dato ampiamente conto del fatto che dal verbale di sequestro era evincibile lo stato di elevato degrado del veicolo sì da non poter essere più circolante. In conferente, è, pertanto, il riferimento alla persistente iscrizione del veicolo nell’apposito elenco del PRA perche come giustamente si obietta, la circo- stanza, pur vera, non incide ai fini della qualificazione del veicolo come rifiuto. Ed infatti, è proprio una delle decisione di questa S. C. citate dal ricorrente a confermare il principio che: “rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti. A tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. È, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all’abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato – funzionale – di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita” (Sez. II 18/03/91. Gallello, Rv 186811). Ad ogni buon conto il ragionamento svolto dalla Corte è corretto anche per- ché dettagliato e puntuale anche nel sottolineare, come ulteriore elemento di contorno a riprova della natura di rifiuto del veicolo trasportato, fosse la “destinazione del trasporto presso la sede della ditta Magli che doveva avviare le pratiche di demolizione”. Del tutto infondato, al limite dell’inammissibilità, è l’ulteriore motivo afferente il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche a Franciosa Alessandro. Sul punto, lungi dall’essere vera la generica doglianza del ricorrente, si rinviene espressa motivazione che evoca i “(sei) precedenti” a carico dell’imputato “essendo state, peraltro, invocate solo sulla base della pretesa incensuratezza, al di là dell’assenza concreta di danno all’ambiente, frutto unicamente del tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine”. Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Visti gli artt. 637 e ss. C.p.p. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma nella pubblica udienza del 27 gennaio 2009.