EZIONI AL TESTO UNICO AMBIENTALE, “PASTROCCHIO” ALL’ITALIANA: SI RIPARTE…
1 – La Legge delega In forza della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Supplemento ordinario n. 187 alla Gazzetta ufficiale 27 dicembre 2004 n. 302) avente per oggetto:”Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, il Governo Berlusconi,in fase di scadenza del mandato elettivo, ha emanato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152 (detto anche “Testo Unico Ambientale”) con il quale sono state apportate, rispetto alla precedente normativa, significative modifiche in materia ambientale (VIA, VAS, acque, rifiuti e bonifica siti inquinati, emissioni in atmosfera).
Il percorso compiuto per giungere alla definitiva stesura del testo non è stato certamente facile: gli Enti Locali e le Associazioni ambientaliste hanno lamentato la mancanza preventiva di una consultazione, mentre gran parte del mondo imprenditoriale ha apprezzato i principi di snellezza burocratica che la normativa apportava. L’urgenza di definire l’assestamento del “Testo Unico Ambientale” prima dello scioglimento del Parlamento costrinse l’allora Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ad emanare frettolosamente, nei primi giorni del mese di maggio 2006, la pubblicazione di ben 18 decreti attuativi. 2 – La revisione del D.Lgs. 152/2006 Il Parlamento con la emanazione della Legge delega (n. 308/2004), consapevole delle numerose difficoltà che il Governo avrebbe trovato nel porre mano in una materia così delicata e tanto frastagliata, qual è appunto quella ambientale, ha previsto, con somma diligenza, al comma 6 dell’articolo 1, quanto segue:” Entro due anni dalla data di entrata in vigore…, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto”. In sostanza l’iter procedurale per apportare le modifiche è previsto come segue: il Governo provvede ad inoltrare gli schemi dei relativi decreti legislativi correttivi alle preposte Commissioni di ciascuna Camera, le quali dispongono di 30 gg per formulareeventualiosservazioni;ilGoverno,tenuto conto dei pareri formulati della suddette Commissioni parlamentari, entro 45 gg ritrasmette alle Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti legislativi sui quali le Commissioni devono esprimere (entro 20 gg) il proprio parere; trascorso tale termine i decreti possono essere emanati. 3 – Gli aggiustamenti al D. Lgs. 152/2006 da parte del Governo Prodi. Nella primavera del 2006 gli italiani votano per rinnovare il Parlamento. Vince il raggruppamento di Centro-sinistra; il Governo è presieduto da Prodi. Primo adempimento del nuovo Ministro all’Ambiente Pecoraro Scanio è l’emanazione di un “avviso”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2006 n. 146, con il quale 17 decreti emanati in attuazione del D.Lgs 152/2006, non essendo stati preventivamente inviati all’esame della Corte dei Conti, non possono considerarsi capaci di produrre effetti giuridici. Il 3 luglio 2006, la Commissione Ue deferisce l’Italia alla Corte Europea di Giustizia a causa della definizione di rifiuto troppo restrittiva contenuta nella legge delega 308/2004 nonché a causa dell’esclusione dal regime dei rifiuti del CDR di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell’industria siderurgica e metallurgica. Il 12 ottobre 2006 il Consiglio dei Ministri, per allineare l’Italia alle censure sollevate dall’Unione europea, approva in prima lettura un decreto legislativo di modifica del D.Lgs 152/2006. Il provvedimento viene sottoposto all’esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato e alla Conferenza Stato-Regioni per i necessari pareri. Alla fine del mese di marzo 2007 viene raggiunta una intesa in sede di Conferenza Unificata ed il 27 giugno 2007 le Commissioni Ambiente di Camera e Senato esprimono parere favorevole condizionato. Durante il mese di luglio il Consiglio dei Ministri avvia il secondo esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche in materia di acque e rifiuti,il cosi detto”secondo correttivo”. Inoltre avvia l’esame delle parti prima e seconda del D.Lgs. 152/2006 riguardante le disposizioni generali della VIA e VAS (c.d. “terzo correttivo”). Il 13 settembre 2007, a causa del mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge delega 308/2004, si produce la decadenza dei due “correttivi” al D.Lgs 152/2006: il “secondo”, in materia di acque/rifiuti, ed il “tero”, in materia di VIA / VAS Tuttavia nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo di un nuovo ed unico schema di decreto legislativo recante modifiche al “Testo Unico Ambientale” nel quale sono state fatte confluire le norme previste nei precedenti correttivi. L’iter procedurale per giungere all’approvazione del correttivo da parte del Governo ovrà concludersi inderogabilmente entro e non oltre il 29 aprile 2008 (cioè entro due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006)- 4 Le novità nel correttivo approvato dal Governo L’esame complessivo dell’intero correttivo non risulta semplice per la sua complessità in relazione alle diverse tipologie di argomenti trattati. In questa sede prenderemo in esame le modifiche approntate dal Governo alla sola parte quarta (rifiuti e siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento alle attività che interessano il settore dell’autodemolizione, cioè: a) la definizione di sottoprodotto; b) la definizione di materia prima secondaria per attività siderurgica e metallurgica. Per quanto riguarda la lettera a) occorre richiamare, l’art. 183, lettera n), del D.Lgs. 152/2006 che definisce come sottoprodotto: “i prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad ulteriore impiego o al consumo”. I sottoprodotti, così come definiti, non sono sottoposti alle disposizioni della normativa sui rifiuti a meno che l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia deciso di disfarsi, in particolare, qualora vengano direttamente impiegati nella medesima impresa o commercializzati senza necessità di trasformazioni preliminari. Per quanto attiene invece la lettera b), occorre premettere che la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Legge delega), all’art. 1, comma 29, apporta una modifica al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, introducendo, all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q), il seguente comma: “q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate”. Stante la predetta definizione i soggetti che trasportano o riutilizzano dette materie prime secondarie non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti,a meno che se ne disfano o abbiano deciso o abbiano l’obbligo di disfarsene. Con il correttivo approvato dal Governo in data 13 settembre 2007, e trasmesso al Senato il 20 settembre 2007, si apportano le seguenti modifiche: a) Sottoprodotti: fin dalla fase di produzione il reimpiego dovrà essere assicurato con certezza ed integrità. Inoltre il processo da cui derivano non deve essere direttamente destinato alla sua produzione. b) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: il comma 46 dell’articolo 252 bis del correttivo abroga i commi 25, 26, 27, 28, 29 dell’articolo 1 della Legge 308 del 15 dicembre 2004, pertanto viene meno il regime di favore riservato agli scarti da attività siderurgiche e metallurgiche; di conseguenza tali materiali, non più considerati materia prima, rientrano nel campo della normativa dei rifiuti. La disposizione del correttivo approvato dal Governo prevede inoltre che:”I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerare escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previdenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 5 – Conclusioni Dopo oltre 10 anni dall’entrata in vigore del decreto Ronchi, lo Stato italiano non riesce ad allinearsi alla normativa comunitaria: è emblematica la definizione di rifiuto che si ravvede con l’abrogazione della disposizione relativa alle materie prime per le industrie metallurgiche e siderurgiche di cui alla legge 308/2004. Tale definizione assume colori diversi con il cambio dei Governi. È evidente che la variazioni apportate alla definizione di rifiuto modificano profondamente il conseguente impianto normativo dell’intero settore con inevitabili ripercussioni economiche da parte degli imprenditori, creando incertezza nelle azioni di controllo e caos nelle azioni amministrative delegate agli Enti territoriali. In conclusione, sia gli imprenditori che gli operatori della pubblica amministrazione reclamano la certezza del diritto: l’inefficienza e la contraddittorietà determinano sempre situazioni poco chiare con l’inevitabile ricorso alla Magistratura, quale unico sbocco per redimere controversie interpretative che si manifestano nell’applicazione concreta delle disposizioni normative.