I quesiti degli autodemolitori

L’ESPERTO RISPONDE

Da un Autodemolitore della Provincia di Ancona, Elio Trozzi, riceviamo la seguente domanda: “Quale è l’organo di controllo per le auto demolite (cancellate al PRA) in “uso privato”?” L’art. 103 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada), relativamente agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, prevede quanto segue: 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe.

Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C. 2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dal- l’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140. La sanzione è da lire 635.090 a lire 2.540.350, se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4. L’art. 264 del DPR n. 495 del 16.12.1992 ha dato attuazione all’articolo 103 del codice della strada: tale articolo prevede che: 1. L’ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all’articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all’estero dei veicoli, all’ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall’avvenuta registrazione delle relative formalità. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all’ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.” In pratica la comunicazione di avvenuta cessazione dalla circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione avviene tramite atto di notorietà che l’interessato presenta agli Uffici dell’ACI: tale ufficio provvede a trasmettere alle Province copie degli atti di notorietà per la verifica da effettuare circa la rispondenza delle dichiarazioni e ai fini delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 22/9. In merito, sono sorti dubbi circa la legittimità delle Province ad effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Infatti con le dichiarazioni sostituti- ve dell’atto di notorietà presentate ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 gli interessati dichiarano, ai fini dell’art. 103 del C. d. S., che il veicolo è destinato a circolare esclusivamente e definitivamente su area privata, mentre la contestuale dichiarazione di impegno del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97 non rientra nel contenuto della dichiarazione sostitutiva. Al riguardo tra l’UPI Nazionale (Unione delle Province Italiane) e l’ACI è intercorsa una copiosa corrispondenza. Tra le questioni emerse è stato evidenziato che: l’effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni non rientra tra i compiti delle amministrazioni provinciali che non hanno competenze in materia di circolazione dei veicoli. Rimane, ovviamente, competenza della Provincia effettuare i controlli in ordine al rispetto della normativa sui rifiuti nell’ambito delle proprie scelte organizzative, in particolare sul divieto di abbandono e sul rispetto delle procedure per la demolizione dei veicoli, ma non certo per verificare che i veicoli di cui alle dichiarazioni sostitutive circolino effettivamente nelle località e negli indi- rizzi indicati dagli interessati, che rimane questione attinente esclusivamente le funzioni proprie dell’ACI. Successivamente la Direzione Centrale dell’ACI (nota circolare n. 0002224 del 16.02.2005) ha chiarito che le copie delle comunicazioni inviate dalle diverse sezioni dell’ACI: “…..non hanno evidentemente la pretesa di affermare alcun obbligo delle Province in materia; vogliono, invece semplicemente creare uno strumento di comunicazione per consentire alle citate Amministrazioni , comunque interessate alle tematiche ecologiche, di poter valutare un fenomeno – quello della radiazione al PRA di veicoli per ritiro su area privata – che, soprattutto in alcune zone del Paese sta assumendo dimensioni assolutamente abnormi e non sostenibili da una corretta gestione dell’ambiente in termini di ecologia compatibile”. In definitiva con la suddetta nota si auspica la creazione di un tavolo tecnico nel quale esaminare i vari aspetti del problema per pervenire a soluzioni condivise con il coinvolgimento dei competenti Ministeri. È altresì auspicabile che anche a livello locale, tra le Province e l’ACI, intervengano momenti di confronto e scambio di informazioni affinché i controlli ambientali, al di là delle giuste considerazioni burocratiche, non abbiano momenti di rilassamento o di inerzia.

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