IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate prima della pressatura

Con sentenza n. 26546 del 2 luglio 2008, la III sezione Penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un imprenditore avverso il provvedimento del Pubblico Mi- nistero che si era opposto ad una richiesta di restituzione di carcasse di auto, in relazione al reato di cui all’Art. 56 del D. Lgs. n.152/06, per rilevata violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, messa in sicurezza, recupero e rottamazione di veicoli a motore, ha ribadito che le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate prima della pressatura. Si riporta di seguito uno stralcio della sentenza.

(Omissis) Ai sensi dell’art. 3, comma primo lett. i), del D. Lgs. 24.6.2003 n. 209 per operazioni di “pressatura”, che secondo le indagini di polizia giudiziaria risultavano essere state già effettuate, sì intendono “le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione”. Pertanto, ai sensi della disposizione citata, le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate prima della pressatura. Si osserva, poi, che, ai sensi dell’allegato I punto 6) del predetto decreto legislativo, rientrano tra le fasi dell’attività di demolizione le seguenti operazioni: “a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente; b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo così da non contaminare i successivi residui delta frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso; c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.” Orbene, che come rilevato, secondo le indagini di polizia giudiziaria le descritte operazioni non erano state eseguite prima della pressa- tura delle carcasse dei veicoli. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p,p.. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue a carico della ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali, nonché di una somma alla cassa delle ammende.


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