Nuovo regolamento SISTRI: in vigore dall’8 giugno

Cambiare tutto per non cambiare niente: il nuovo Testo Unico non risolve le incertezze e le criticità del sistema.

sistrioggi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 30 marzo 2016, n. 78 del Ministero dell’Ambiente che reca “disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il provvedimento, composto di 24 articoli e 2 allegati, entrerà in vigore il prossimo 8 giugno e abroga il decreto ministeriale n. 52/2011 di istituzione del Sistri.

Secondo il Ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti il nuovo SISTRi sarà più semplice ed economico per le imprese.

Il nuovo affidamento – ha spiegato il ministro Galletti in una nota – è alle porte: a marzo 2016 è scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte, mentre quello per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016, cui seguirà un necessario periodo di affiancamento all’attuale gestore. Questo regolamento, che ha già ricevuto l’apprezzamento di diversi operatori, fissa con chiarezza gli obiettivi del nuovo affidamento: dalla modalità off-line di compilazione delle schede di carico e scarico all’utilizzo di formulari già ‘familiari’ agli operatori, dalla trasmissione asincrona dei dati all’interazione e il coordinamento tra le banche dati. Uno spartiacque con un passato di troppe incertezze e criticità per le imprese”.

Tuttavia, in attesa dei decreti che andranno a definire le procedure operative per l’accesso al SISTRI; l’inserimento e la trasmissione dei dati e le procedure particolari, dal provvedimento emergono solo pochissime novità.

Sarà l’Arma dei Carabinieri a gestire i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI. Inoltre, al fine di intensificare l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI saranno rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.

Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione, vengono menzionate 4 categorie:
Rifiuti pericolosi: imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, che trasportano a titolo professionale rifiuti pericolosi prodotti da terzi, oppure soggetti che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori.
Trasporto navale: armatore o noleggiatore che effettua il trasporto, oppure raccomandatario marittimo delegato.
Trasporto intermodale marittimo: terminalista concessionario dell’area portuale, impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.
Trasporto intermodale ferroviario: responsabili uffici gestione merci, operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci a cui sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o che effettua il successivo trasporto.
I soggetti che sono autorizzati, presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2-bis o 5 per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, sono obbligati ad aderire al SISTRI nella forma di trasportatori solo se sono già iscritti in qualità di produttori.
In questo caso quindi l’impresa sarà tenuta anche all’installazione della black-box sui mezzi autorizzati.

Nell’Allegato 1 sono contenute le tariffe del contributo, pagato annualmente, che resta a carico degli operatori iscritti al SISTRI.

“Il nuovo regolamento sul Sistri – ha continuato Galletti ha il compito di portarci verso un sistema più semplice ed economico per le imprese interessate alla gestione dei rifiuti pericolosi. Interveniamo sulla struttura e le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità, che non può essere più vissuto dalle aziende come un insieme di oneri insopportabili, ma come una garanzia innanzitutto per loro stesse”.

Quanti si aspettavano davvero una semplificazione del sistema e l’eliminazione delle black-box, però, rimarranno delusi. Nel nuovo regolamento troviamo ancora il dispositivo elettronico USB per l’accesso in sicurezza al SISTRI e la black-box, che eventualmente saranno eliminati solo con un altro decreto.

Secondo l’art. 19 relativo alla Delega della gestione operativa i produttori e trasportatori di propri rifiuti possono delegare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse che sono sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria e possono effettuare la compilazione della scheda SISTRI ogni 45 giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
Inoltre chi produce meno di 200 chilogrammi o litri di rifiuti per anno, può compilare trimestralmente la scheda SISTRI, ma in ogni caso prima della movimentazione dei rifiuti.

Nonostante i grandi proclami del Ministro Galletti, di fatto il nuovo SISTRI sembra una copia, neanche ben riuscita, del vecchio e bisognerà aspettare ancora parecchi mesi per i decreti che aggiusteranno il tiro a questo sistema e renderlo finalmente degno di un Paese civile.


Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *