Auto elettriche: nuovi vantaggi per i consumatori con il “Decreto retrofit”

Dal 26 gennaio è più facile trasformare un autoveicolo tradizionale in uno elettrico con benefici per l’ambiente e la salute.

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Questa settimana, precisamente il 26 gennaio, è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 219/2015: “Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1”, (G. U. n. 7 dell’11 gennaio).
Il Decreto, che la vulgata ha subito rinominato “Decreto retrofit”, norma regole e passaggi necessari per trasformare ed omologare un veicolo a motore tradizionale (termico) in uno elettrico e per molti rappresenta certamente un passo notevole nella direzione della svolta eco nella mobilità nazionale e nella riduzione dei consumi di petrolio e dei suoi derivati (benzine, gasoli, gpl e metano).

Il Decreto consta di 9 articoli e diverse Note e, come recita all’art. n. 1 (“campo di applicazione”), disciplina le procedure “per l’approvazione nazionale, ai fini dell’omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico”.
In pratica, il Decreto coinvolge tutti i veicoli a motore con 4 ruote, con numero di posti, a seconda della categoria fino a 8 postazioni ed oltre, progettati e costruiti per il trasporto delle persone e delle merci (quindi anche autobus e autocarri).

L’esigenza primaria del provvedimento – ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrioè quella di ridurre le emissioni nocive nell’ambiente prodotte da veicoli stradali con motore tradizionale, perseguendo l’obiettivo principale della regolamentazione della riqualificazione dei veicoli in circolazione sotto il profilo dell’impatto ambientale”.

Secondo quanto dettato dall’Art. 3 – (omologazione), la domanda di omologazione di un Sistema di riqualificazione elettrica dovrà essere presentata presso un Servizio Tecnico, corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all’Allegato “A” del Decreto stesso.
Sarà poi la Direzione generale per la motorizzazione ad omologare ogni sistema in relazione ad una o più famiglie di veicoli, a seguito dell’esito favorevole della verifica di idoneità dello stesso.
Ad ogni sistema di omologazione sarà assegnato un numero di omologazione e sarà quindi compito della Direzione generale per la motorizzazione rilasciare il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformità al modello previsto dal Decreto.

Ovviamente ciascun sistema di riqualificazione elettrica dovrà essere progettato, costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di impiego e nonostante le sollecitazioni cui può essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonché in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui sarà esposto.

Al costruttore del veicolo oggetto di riqualificazione sarà richiesto il preventivo nulla osta nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilità del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
In alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, dovrà procedere alle verifiche e prove necessarie per accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario.

Il Decreto (art. 5), impone al costruttore del sistema di riqualificazione elettrica l’onere dell’omologazione e della conformità di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonché delle modifiche necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al campo di impiego del sistema medesimo; esso è responsabile, altresì delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste.
Inoltre, il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica dovrà rilasciare un apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di suggerito dall’apposito allegato D del Decreto.
Infine, ogni sistema di riqualificazione elettrica dovrà essere corredato di tutte le informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all’installatore e all’utilizzatore.
Il sistema è altresì corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.

L’eventuale installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo comporta, secondo il Decreto, l’aggiornamento della carta di circolazione, nei casi e con le modalità stabilite con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Non è consentito il ripristino del motore endotermico su un veicolo che sia stato oggetto di riqualificazione elettrica in conformità al presente decreto.

Per quanto riguarda, infine, il riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, il Decreto precisa, all’art. 8 che: “I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati appartenenti all’Unione europea ed allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti”.
La verifica di questi è effettuata da un Servizio tecnico, sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all’omologazione. Quest’ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall’esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.

Certamente, il provvedimento va nella direzione di favorire, nei consumatori, il ricorso a tecnologie impiantistiche volte alla riduzione dei consumi di combustibili derivanti da fonti fossili e della green mobility in generale, tuttavia, dovranno essere affrontate – dal mercato – le questioni relative ai costi di produzione e di installazione di tali sistemi di riqualificazione elettrica.

Altro punto dolente; la questione delle colonnine di ricarica, ancora poco diffuse sul territorio, cosa, questa, che, accanto all’alto costo dei veicoli elettrici ha, finora, scoraggiato molti consumatori.

Ci auguriamo presto un cambio di tendenza.


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