AIA: dal MATTM ulteriori chiarimenti per le attività di autodemolizione

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana una Circolare che rende noti i criteri per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Per le attività di autodemolizione l’AIA vige solo se contemplano attività di frantumazione (con “shredder”).

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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 giugno ha diramato la Circolare: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce della modifica introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46” (Prot. 0012422/GAB) destinata alle Autorità competenti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Detta Circolare, rende noti i criteri per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di “prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (IPPC), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo, n. 46, concordati in sede di Coordinamento di cui all’art. 29-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale); in tutto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l’applicazione della direttiva 2010/75/UE, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale e dalle Associazioni di Categoria degli operatori economici interessati e ferme restando le definitive determinazioni in materia proprie di ciascuna autorità competente. 

La Circolare specifica che i presenti indirizzi costituiscono, per gli uffici del MATTM e per l’ISPRA: “direttiva per la corretta applicazione della norma“. 

La Circolare consta di 12 punti così elencati: 
– Chiarimenti sulle disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/2014; 
– individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti all’attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue; 
– esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane; 
– chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano l’assogettabilità ad AIA per l’industria alimentare;
ulteriori chiarimenti relativi alle attività di autodemolizione
– produzione di prodotti chimici; 
– trattamento di scorie e cenere; 
– effetti del DM 15 gennaio sulle AIA vigenti;
– conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari;
– aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento; 
– chiarimenti in merito al trattamento fisico-chimico dei rifiuti; 
– ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento. 

In merito al punto 5)ulteriori chiarimenti relativi alle attività di autodemolizione“, la Circolare del MATTM specifica che: “anche alla luce di quanto specificato al punto 8 delle Linee di indirizzo già emanate con Circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014, considerando che le attività di autodemolizione sono regolate sia a livello nazionale, sia a livello comunitario da normativa specifica (D. Lgs. 209/2003 e Direttiva 2000/53/CE) non modificata dalle norme realtive alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE, attuata dal D. Lgs n. 46/2014), si chiarisce che tipicamente le attività di autodemolizione sono assoggettate ad AIA solo se contemplano attività di frantumazione (con “shredder”)“. 

In particolare, il MATTM fa presente quanto segue: 

-la “FAQ IED AI(5)1” pubblicata in proposito dalla Commissione dell’Unione Europea (consultabile sul sito istituzionale: http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm) non prevede la rilevanza delle categorie IPPC 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 nel caso di attività svolte in impianti di autodemolizione. La possibile rilevanza di tali categorie, pertanto, si configura come atipica per l’autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestito un deposito preliminare di rifiuti industriali tecnicamente connesso)

il centro di raccolta/autodemolitore tipicamente svolge attività che rientrano nella categoria IPPC 5.3.b.4 solo se in esso sono svolte, con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata, operazioni di frantumazione in appositi dispositivi dei veicoli già bonificati (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003). In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l’installazione e tecnicamente connesse

la categoria di attività IPPC 5.1.d, “ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1. e 5.2”, non ricomprende operazioni di bonifica effettuate sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, che si configurano piuttosto come attività di separazione e selezione. Conseguentemente l’operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività facente parte dell’eventuale successivo svolgimento di attività di cui alla categoria IPPC 5.1

le attività tipicamente svolte all’interno dei centri di raccolta di veicoli fuori uso, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell’allegato I al D. Lgs. 209 /2003), di demolizione (punto 6 dell’allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l), non rientrano tra quelle elencate ai punti 5.1, dell’allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06. La possibile rilevanza della categoria 5.1, pertanto, si configura come atipica per l’autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestita una rigenerazione di oli tecnicamente connessa)

Per maggiori informazioni sulla normativa AIA, sui documenti prodotti e sulla Circolare 0012422/GAB, si rimanda al Sito istituzionale del MATTM 

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