Marmitte catalitiche usate: il Ministero risponde a Confindustria
Il Ministero dell’Ambiente, a settembre, ha risposto ad un interpello ambientale di Confindustria in merito alla corretta interpretazione e applicazione della normativa relativa alla gestione e alla tracciabilità delle marmitte catalitiche usate.
Confindustria, nello scorso mese di aprile, aveva richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla gestione dei catalizzatori esausti potenzialmente pericolosi presenti nei veicoli fuori uso conferiti agli impianti di trattamento senza adeguata documentazione analitica che attesti la non pericolosità.
Per i catalizzatori auto esausti vengono individuati due codici EER (a specchio):
– 08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07),
– 08.07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose.
Il miglioramento tecnologico e il raggiungimento di prestazioni ambientali sempre più elevate hanno generato un’enorme varietà di catalizzatori auto e, di conseguenza, di rifiuti, quando questi raggiungono il loro fine vita.
Tale varietà di rifiuti richiederebbe, affinché un campione sia considerato rappresentativo, di effettuare le indagini analitiche su ogni tipologia di catalizzatore e per la ricerca di un elevato numero di sostanze necessarie a definirne le eventuali caratteristiche di pericolosità.
Come ribadito dalla Corte di Giustizia UE e dalle Linee Guida ISPRA-SNPA, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive, in caso di dubbio o qualora sia impossibile determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta.
L’Associazione aveva, quindi, richiesto di fornire una indicazione chiara in merito alla gestione delle marmitte catalitiche usate, al fine di garantire che siano gestite come rifiuti pericolosi, qualora il conferitore dell’ELV non disponga di adeguata documentazione analitica che ne attesti la loro non pericolosità.
Il Ministero, anche sulla base del parere tecnico fornito dall’ISPRA, ha confermato che se non si possiede la documentazione analitica che attesta la non pericolosità della marmitta del veicolo fuori uso e non è possibile attribuire un corretto codice EER, il rifiuto va classificato come pericoloso.
Le Linee guida SNPA, coerentemente con la procedura di cui alla decisione 2000/532/CE, per alcune tipologie di rifiuti prevedono un approccio metodologico di classificazione basato sull’attività generatrice degli stessi, mentre per altri rifiuti la metodologia è basata sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine.
Nel caso della classificazione di rifiuti identificati mediante codici “specchio”, le Linee guida SNPA citano una sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, dove si specifica che: “Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici Pag.3/4 corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso”.
In assenza della documentazione sulla non pericolosità della marmitta è impossibile attribuire il Codice EER corretto; quindi, il codice da assegnare va attribuito dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di ciascuna delle sostanze contenute nel rifiuto per origine e/o contaminazione.
Pertanto, il codice corretto da attribuire al rifiuto derivante dal catalizzatore contenente le medesime sostanze pericolose presenti all’origine è da individuare tra le voci 16 08 02*, 16 08 05* e 16 08 06*.
Viceversa, qualora dall’analisi sul rifiuto si rilevino ulteriori sostanze pericolose contaminanti con concentrazioni superiori ai limiti indicati per le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, il codice EER da attribuire al catalizzatore esaurito è il 16 08 07*.
Inoltre, considerando il potenziale impatto ambientale dei catalizzatori auto esausti se non gestiti correttamente e il loro valore per il recupero dei metalli, Confindustria nell’interpello ha anche chiesto al Ministero di valutare la possibilità di garantire la tracciabilità di tali rifiuti anche a monte degli impianti di trattamento.
A questo proposito, secondo l’Associazione, sarebbe opportuno che chi consegna il veicolo fuori uso all’impianto di demolizione fornisca una dichiarazione che motivi l’eventuale assenza di tali catalizzatori: ad esempio, dichiarazione di smontaggio opportunamente firmata dall’officina autorizzata responsabile dell’intervento o, in caso di furto, copia della denuncia presso gli organi competenti, ovvero indicazione del diverso destino deciso per tale rifiuto sotto responsabilità del dichiarante e nel rispetto delle norme vigenti.
In questo caso, il Ministero ha sottolineato che sono già presenti misure per prevenire la dispersione di tali rifiuti e per renderli tracciabili.
Infatti, secondo il combinato disposto dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 209/2003, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta avviene senza che il detentore incorra in spese nel caso in cui il veicolo contenga i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine.
Il detentore che consegna il veicolo fuori uso all’impianto di demolizione, quindi è incentivato a motivare l’eventuale assenza di catalizzatori, con prove documentali.
Di A. M.