Caro benzina: le misure introdotte dal D.L. “trasparenza prezzi carburanti”
Maggiori controlli sui prezzi dei carburanti, ritorno dell’accisa mobile, conferma del bonus carburanti e del bonus trasporti (rimodulato). Intanto si mette in moto l’Antitrust
Entrato in vigore il D. L. 4 gennaio 2023, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.11 del 14-01-2023.
Il Decreto che si prefigge una maggiore trasparenza nella determinazione dei prezzi alla pompa dei principali vettori energetici per l’autotrazione nasce dalla considerazione dell’urgenza e della necessità di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali; alle quali il Governo ha inteso rispondere adottando misure per contenere gli effetti derivanti dal costo dei carburanti stessi, introducendo al contempo disposizioni specifiche per garantire, da un lato la maggior trasparenza dei prezzi; dall’altro, una maggior diffusione del consumo consapevole da parte degli utenti.
Fra le novità introdotte dal D. L. ci sono:
– il ritorno dell’accisa mobile (precedentemente introdotta dalla Legge Finanziaria del 2008; n. 244 del 24 dicembre 2007 che prevede un taglio corrispondente all’aumento del gettito Iva sul prezzo del petrolio);
– l’ampliamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi (il cosiddetto Mr. prezzi);
– l’introduzione di un obbligo per i benzinai di esporre accanto al prezzo praticato anche quello medio misurato dal ministero delle Imprese con tanto di sanzione per gli inadempienti;
– la reintroduzione dell’opportunità per i dipendenti di vedersi elargire dai propri datori di lavoro dei bonus carburanti fino a 200 € (esentasse);
– la riproposizione, per le persone con redditi inferiori a 20.000 €, del bonus trasporti da 60 € finalizzato al pagamento dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario.
Sul ritorno dell’accisa mobile il DL, all’art. 2 – “Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 2, specifica che: «Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato».
Buone notizie per i dipendenti che hanno di nuovo l’opportunità di ricevere il bonus carburanti fino a 200 € senza che tale elargizione vada ad influire sul reddito. La misura vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e il D. L. prevede oneri ammontanti a 13,3 milioni di € per l’anno in corso e 1,2 milioni di € per il 2024.
Leggero ritocco (art. 4) al bonus trasporti per favorire il ricorso al trasporto pubblico (autobus e treni); la misura dei 60 € è invariata, ma è stata ristretta la platea degli aventi diritto; infatti, tale bonus sarà destinato solo alle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, mentre, in precedenza, il tetto massimo era fissato a 35.000 €.
Per quanto concerne informazione e trasparenza dei prezzi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 1: “Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione” introduce un meccanismo secondo il quale: “Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti…provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Contestualmente: “Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2”.
Per gli esercenti inadempienti sono previste sanzioni salate da 500 a 6.000 €; non solo, dopo la terza violazione (incaricata dei controlli sarà la GdF), può essere disposta dal Prefetto la sospensione dell’attività “per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni”; cosa che non ha mancato di sollevare le obiezioni dei gestori degli impianti che ancora una volta si sentono incolpare degli aumenti e non vedono come l’esposizione del prezzo medio possa contribuire al contenimento dei prezzi.
Infine, il D. L. all’art. 3: “Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi” introduce la figura di una specifica Commissione di allerta rapida di sorveglianza sui prezzi che affiancherà il lavoro di “Mr. prezzi” il quale potrà convocarla per: “coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.
Nel frattempo, è notizia di stamani, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha avviato istruttorie con ispezioni presso Eni Spa, Esso Italiana Srl, Italiana Petroli Spa, Kuwait Petroleum Italia Spa e Tamoil Italia Spa.
I procedimenti, si legge sul sito dell’AGCM: “sono stati avviati anche sulla base della documentazione tempestivamente fornita dalla Guardia di Finanza in merito alle infrazioni accertate sui prezzi dei carburanti praticati da oltre mille pompe di benzina (marchio ENI 376, marchio ESSO 40, marchio IP 383, marchio Kuwait 175, marchio TAMOIL 48) distribuite su tutto il territorio nazionale”.
Secondo l’Antitrust la documentazione e i dati trasmessi dalla GdF: “farebbero emergere da parte delle compagnie petrolifere condotte riconducibili alla omessa diligenza sui controlli rispetto alla rete dei distributori, in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo“.
“In numerosi casi è risultata difformità tra il prezzo pubblicizzato e quello più alto in realtà applicato; in altri è stata riscontrata l’omessa esposizione del prezzo praticato, ovvero l’omessa comunicazione al portale “Osservaprezzi Carburanti”, utile al consumatore per trovare la pompa con il prezzo più basso. In particolare, Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil non avrebbero adottato misure o iniziative idonee a prevenire e a contrastare queste condotte illecite a danno dei consumatori”.