Esportazione rottami ferrosi al di fuori dell’Ue: partito l’obbligo di notifica

La novità introdotta fra le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina si applicherà sino al 31 luglio prossimo e sono previste sanzioni per coloro che non ottempereranno all’obbligo di notifica.

In data 1° aprile è stata pubblicata la Circolare concernente: “Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell’Unione europea” che contiene disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche con riferimento all’Art. 30 del DL del 21 marzo 2022 n. 21, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e introduce per le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea, rottami ferrosi di cui al comma 1 dell’art. 30 del predetto DL, l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, una informativa completa dell’operazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

In sostanza il DL succitato, tra le altre disposizioni fra cui ricordiamo:
– Contenimento prezzi benzina e gasolio (Titolo I);
– Misure in tema di prezzi dell’energia e del gas (Titolo II);
– Misure per la liquidità delle imprese (Titolo III – Sostegno alle imprese, Capo I)
– Misure per il lavoro (Titolo III – Sostegno alle imprese, Capo II);
– Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo (Titolo III – Sostegno alle imprese, Capo III);
– Contratti pubblici (Titolo III – Sostegno alle imprese, Capo IV)
– Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica (Titolo V: Golden Power; Capo I; Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche, Capo II);
– Accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa (Titolo V),

ha introdotto disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche con l’art. 30 che recita:

Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2.

Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione
.

Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Orbene, In vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello uniforme di informativa e di fornire, alcune indicazioni operative.

In primo luogo i due Ministeri coinvolti hanno attivato due apposite caselle di posta elettronica afferenti rispettivamente alla Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del MISE e alla Direzione Generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale del MAECI alle quali le imprese interessate devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo il documento Excel “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” nel quale andranno indicate:

– la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore,
– il Paese di destinazione finale,
– la ragione sociale del cliente,
– il codice doganale (TARIC) completo,
– il peso complessivo,
– il valore in euro,
– la data prevista di avvio dell’operazione,
– eventuali note
.

Il file di notifica denominato dovrà essere inviato alle caselle PEC poc’anzi nominate sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente e in caso di differenze tra le due versioni del file saranno prese in considerazione le informazioni contenute in quello in PDF firmato digitalmente.

Dal Mise, precisano, inoltre, che verranno effettuati controlli su mancate notifiche ovvero su notifiche incomplete di concerto con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane.

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