Un nuovo Regolamento delle Nazioni Unite mira ad aumentare la sicurezza stradale.
Con l’installazione della tecnologia Event Data Recorder (EDR) a bordo dei veicoli aumenterà la conoscenza e la comprensione delle circostanze in cui si verificano incidenti e lesioni e si faciliterà lo sviluppo e la progettazione di mezzi più sicuri.
Sempre più tecnologiche, le auto di nuova generazione, si distinguono non solo per le alte e auspicabili prestazioni in materia di consumi ed emissioni, ma soprattutto per le soluzioni attinenti la maggior sicurezza.
Ebbene, in data 30 settembre è entrato in vigore un nuovo Regolamento delle Nazioni Unite che introdurrà un ulteriore elemento rafforzativo nella raccolta di informazioni sugli incidenti stradali promuovendo la prossima adozione degli Event Data Recorder (EDR) a bordo dei veicoli.
Grazie a questa tecnologia, il cui montaggio nell’Unione europea sarà obbligatorio sui nuovi tipi di autovetture e furgoni a partire dal 6 luglio 2022 e per tutte le nuove auto e furgoni a partire dal 7 luglio 2024 (mentre per veicoli pesanti camion e autobus, nelle nuove tipologie e per tutti i nuovi HDV, rispettivamente, a partire da gennaio 2026 e 2029), gli investigatori saranno in grado di ricostruire l’incidente del veicolo da 5 secondi prima dell’evento fino a quando il veicolo non si ferma dopo l’incidente, aumentando, quindi la conoscenza e la comprensione negli addetti ai lavori, delle circostanze in cui si verificano incidenti e lesioni , facilitando, al contempo, lo sviluppo e la progettazione di mezzi più sicuri.
Il nuovo Regolamento ONU n. 160 sugli EDR, che era stato precedentemente adottato dal Forum mondiale per l’armonizzazione delle normative sui veicoli nel marzo 2021, prevede, secondo quanto diramato dall’UNECE – Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite in un suo comunicato stampa del 15 ottobre, che il veicolo memorizzi le informazioni sull’attivazione e le prestazioni dei numerosi sistemi di sicurezza attivi e passivi del veicolo, nonché le informazioni di base sulla situazione del veicolo prima dell’urto quali: la velocità veicolo, l’attivazione acceleratore motore (pedale), l’attivazione freno di servizio, lo stato delle cinture di sicurezza per guidatore e passeggero anteriore, la spia airbag e l’eventuale disattivazione dell’airbag passeggero anteriore.
L’EDR registrerà anche l’attività dei sistemi di sicurezza attiva come l’ABS o il controllo elettronico della stabilità, gli input dello sterzo; nonché l’attivazione di elementi di sicurezza passiva come airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e limitatori di carico.
Inoltre, le informazioni circa il movimento del veicolo, la sua accelerazione e decelerazione, incluse svolta o rotolamento durante un incidente, saranno altresì registrate al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente stesso.
L’UNECE rende noto che l’analisi delle condizioni di un incidente tramite la tecnologia EDR (che solo in parte è paragonabile alla “scatola nera” utilizzata negli aerei), non è tanto funzionale all’individuazione di eventuali illeciti, quanto all’ottenimento di prove del funzionamento dei diversi sistemi di sicurezza attiva e passiva relativi alla protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada coinvolti nell’incidente.
Infatti, in base al nuovo Regolamento, i dati registrati non dovranno essere collegati al numero di identificazione del veicolo o al numero di telaio, consentendo, quindi un trattamento anonimo senza la possibilità di identificare il proprietario o l’intestatario di un determinato veicolo.