Etichettatura pneumatici: ufficiale il nuovo Regolamento UE
Pubblicato sulla GUE del 5 giugno il Regolamento che modifica il precedente Regolamento (UE) 2017/1369 e abroga il Regolamento (CE) n. 1222/2009. Nuove info a disposizione dei consumatori per l’aderenza su neve e ghiaccio.
Giunto al termine, dopo diversi mesi, l’iter legislativo per la definizione della nuova etichetta europea per gli pneumatici pensata per migliorare l’efficacia delle informazioni contenute a beneficio dei consumatori.
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 5 giugno scorso il Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri.
Il provvedimento, che si applicherà dal 1° maggio del prossimo anno, modifica il precedente Regolamento (UE) 2017/1369 e contestualmente abroga il Regolamento (CE) n. 1222/2009 e istituisce, come per gli elettrodomestici, una nuova etichetta in grado di aiutare i consumatori nella scelta delle gomme, ma, allo stesso tempo, costituisce una misura pratica nella direzione del contenimento del consumo di carburante e, in definitiva, della riduzione delle emissioni climalteranti.
Nei “considerando” del Regolamento, infatti, si fa espressamente cenno al fatto che l’Ue è determinata a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica climatica lungimirante e, in questo senso, il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima in direzione degli obiettivi al 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
Più avanti si ricorda che il settore dei trasporti è responsabile di 1/3 del consumo energetico dell’Unione; al trasporto su strada, infatti, si imputa il 22% circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015.
I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante dei veicoli.
Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuirebbe pertanto in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e pertanto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.
Già oggi l’etichetta apposta sugli pneumatici consente di evidenziare le performance degli stessi in relazione a 3 parametri fondamentali: efficienza in termini di consumo carburante, frenata su bagnato e la rumorosità esterna.
Con le nuove norme che si applicheranno da maggio prossimo saranno evidenziate, tramite appositi pittogrammi, le indicazioni di comportamento in termini di aderenza del pneumatico su neve e/o ghiaccio.
Anche la classificazione della resistenza al rotolamento e frenata su bagnato subirà un restyling grafico: saranno utilizzate solo 5 lettere dalla A alla E e non più 7; tale novità è stata resa necessaria in considerazione del fatto che dal 2018 è vietata la vendita di gomme classificate con lettera F.
Il Regolamento si applica: ai pneumatici di classe C1, ai pneumatici di classe C2 e ai pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato, tuttavia, i requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti si applicheranno solo dopo che un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici sarà disponibile in conformità dell’articolo 13 (Atti delegati)
Il Regolamento non si applica:
a) ai pneumatici fuoristrada professionali;
b) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990;
c) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T; d) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
e) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
f) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
g) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;
h) ai pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un paese terzo.
Il Regolamento fa precisa menzione degli obblighi cui saranno sottoposti:
– i fornitori di pneumatici, anche in relazione alla banca dati dei prodotti,
– i distributori di pneumatici,
– i fornitori e i distributori di veicoli,
– i prestatori di servizi di hosting (per quanto concerne la vendita di pneumatici sul web).
Il Regolamento prevede, infine, per il futuro, che si potranno includere parametri o requisiti d’informazione per l’abrasione e il chilometraggio (usura) non appena saranno disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili per provare e misurare l’abrasione e il chilometraggio per uso da parte di enti di normazione europei o internazionali.