Diritto comunitario e trasporto: le inadempienze dei Paesi membri

Nell’ultimo Pacchetto infrazioni della Commissione Ue il mancato rispetto delle norme su sicurezza stradale, sostenibilità, carburanti alternativi, mobilità multimodale, aree parcheggio sicure per automezzi pesanti e veicoli commerciali.

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Nella giornata del 14 maggio, la Commissione Europea ha reso noto il consueto Pacchetto infrazioni che contiene le decisioni adottate dalla Commissione stessa sui casi di infrazione al dettato normativo comunitario, nonchè l’avvio delle azioni legali previste nei confronti di quegli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi previsti del diritto Ue.

Tali decisioni, di conseguenza mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a favore dei cittadini e delle imprese.
Tuttavia, diversamente dall’iter e dalle tempistiche abituali per quanto riguarda i termini di risposta alle procedure, in considerazione dello stato di emergenza globale che si è venuto a creare con l’esplosione della pandemia di Covid-19 e che ha messo a dura prova le amministrazioni nazionali anche incidendo sulle capacità di questi di garantire l’attuazione del diritto dell’Ue, la Commissione ha recentemente informato gli Stati membri di aver prorogato i termini di risposta alle procedure di infrazione in corso, avviate dall’inizio di quest’anno.

Sempre nella giornata del 14 ha deciso di dare agli Stati membri la possibilità di rispondere entro 4 mesi, invece che entro gli ordinari 2 mesi, a ogni lettera di costituzione in mora e a ogni parere motivato compresi nel Pacchetto infrazioni.
Delle diverse procedure intestate in vari ambiti di interesse della politica comunitaria, di seguito, diamo conto delle azioni intraprese contro diversi Stati membri, fra cui l’Italia per le mancate applicazioni delle regole Ue nel settore dei trasporti.

Sicurezza stradale
11 lettere di costituzione in mora sono state spiccate nei confronti di 10 Paesi membri (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia) e del Regno Unito colpevoli di non aver correttamente applicato le norme di cui al Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, adottato nel quadro della Direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

La Commissione ricorda che l’accesso ai dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale è fondamentale per migliorare la sicurezza sulle strade europee e fornire servizi informativi agli utenti della strada. La legislazione impone agli Stati membri di mettere a disposizione tali dati per lo scambio e il riutilizzo in punti individuali di accesso nazionali.
Ciò contribuisce a garantire che i servizi informativi siano compatibili e coerenti in tutta l’UE.

I Paesi interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

Trasporto sostenibile – combustibili alternativi
All’Italia, al Portogallo e al Regno Unito, la Commissione ha deciso di inviare una richiesta di riferimento in merito all’attuazione, nei rispettivi ordinamenti, delle norme comunitarie in merito alla realizzazione di un’infrastruttura sui combustibili alternativi come da Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 che stabilisce (art. 1) “…un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti“.

La stessa Direttiva all’art. 10 (Relazioni e riesame) imponeva che gli Stati membri avrebbero dovuto presentare alla Commissione una relazione sull’attuazione del quadro strategico nazionale entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, con cadenza triennale, ma i Paesi di cui all’oggetto della richiesta non hanno ancora adempiuto all’obbligo.

Pertanto, ora hanno 4 mesi di tempo per conformarsi, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare un parere motivato.

Trasporto intelligente – mobilità multimodale
La Commissione Ue ha inviato 10 lettere di costituzione in mora ad altrettanti Paesi membri (Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia), per non aver applicato corrrettamente le norme di cui al Regolamento delegato (Ue) 2017/1926 della commissione del 31 maggio 2017 che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui Sisemi di Trasporto Intelligenti per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale.

L’obiettivo del Regolamento è quello di spingere gli Stati membri alla istituzione di punti di accesso nazionali che rendano disponibili le informazioni sulla mobilità multimodale dando così modo ai cittadini/consumatori/viaggiatori di avere la disponibilità della panoramica delle opzioni di itinerario a disposizione con particolare enfasi su quelle più sostenibili e con un particolare sostegno ai viaggiatori disabili o a mobilità ridotta.

A questo punto i Paesi oggetto della costituzione in mora hanno 4 mesi di tempo per rispondere alla lettera loro inviata, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

Trasporto su strada – aree parcheggio sicure
7 lettere di costituzione in mora sono state spiccate nei confronti di altrettanti Paesi membri (Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Romania, Slovenia) e del Regno Unito per aver omesso di comunicare informazioni sulle aree di parcheggio sicure.

In sostanza, i Paesi interessati dal provvedimento non hanno reso disponibili in formato digitale, attraverso i punti di accesso nazionali, le informazioni relative alle aree di parcheggio (ad esempio l’ubicazione delle aree di parcheggio e le strutture e i servizi disponibili) e alle aree di parcheggio che forniscono informazioni dinamiche (ad esempio circa la disponibilità di parcheggi o le zone prioritarie) di cui all’obbligo previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali.

Il fine della norma è quello di favorire i conducenti degli automezzi pesanti circa la massima informazione su aree di sosta sicure e protette a loro dedicate.
Ora i Paesi interessati hanno 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

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