Fermo amministrativo: gratis la cancellazione dal 1° gennaio 2020
Tuttavia il non pagamento dell’imposta di bollo sussiste solo nel caso in cui la cancellazione è effettuata dal soggetto legittimato alla riscossione forzata. Novità anche per l’imposta provinciale di trascrizione.
Fra le interessanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 c’è, a partire dal 1° gennaio 2019, l’eliminazione dell’imposta di bollo per la pratica di cancellazione del fermo amministrativo di un autoveicolo.
Tuttavia, a ben guardare il dettato normativo, questo non avverrà automaticamente in tutti i casi.
Cerchiamo insieme di capire meglio.
Innanzi tutto qual ora su un autoveicolo gravi un fermo amministrativo (ovverossia quel procedimento cautelativo ed esecutivo che l’Agenzia delle Entrate può attivare nel caso in cui il contribuente a cui è stata notificata una cartella esattoriale od una multa, non provveda al pagamento entro i limiti previsti) con relativa iscrizione del provvedimento al PRA, è noto che, all’estinzione del debito o alla dimostrazione avvenuta della sua infondatezza, deve seguire la cancellazione della misura.
In caso contrario le cosiddette “ganasce fiscali” impediscono la circolazione del mezzo (per chi sgarra la pena è una cospicua sanzione pecuniaria e la confisca del mezzo), la sua radiazione e la sua vendita a terzi.
Fino ad oggi la pratica di cancellazione del fermo amministrativo (a seguito dell’avvenuto saldo del debito pendente con l’ente riscossore) prevede il pagamento di una imposta di bollo nella misura di 32,00 Euro.
Ebbene, come si legge in un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore il comma n. 809 della Legge di Bilancio 2020 dichiara che dal 1° gennaio 2020 l’operazione sarà esente da ogni tributo e diritto.
Tuttavia, conditio sine qua non è che la procedura di cancellazione sia effettuata “dal soggetto legittimato alla riscossione forzata“, cioè l’ente riscossore.
In effetti è quello che accade già in molti casi, anche per via telematica, ma, in alcune circostanze, può ancora capitare che sia il diretto interessato a dover provvedere e, in quel caso, non si sfugge al pagamento dell’imposta di bollo.
Ma le novità per i veicoli non finiscono qui.
L’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) in caso di “trasferimento coattivo“, passa al costo fisso di 50,00 Euro superando quindi il sistema di proporzionalità fino ad ora in vigore e legato alla potenza del motore (con notevole sgravio dei costi per l’utente finale).
Naturalmente manca ancora una Circolare in grado di far luce ufficialmente; tuttavia, al momento, sembra che fra i trasferimenti coattivi rientrino tanto le pratiche “a tutela del venditore”, ovverossia quei passaggi di proprietà registrati al PRA da coloro che hanno ceduto un veicolo a un soggetto ilo quale non ha poi provveduto a effettuare la trascrizione (per cui presso il Pubblico Registro Automobilistico risulta il nome del precedente intestatario che avrebbe dovuto assumersi l’onere del passaggio di proprietà a prezzo pieno); quanto le trascrizioni di sentenze con le quali un giudice accerta che un veicolo è di proprietà di persona diversa da quella che risulta intestataria al PRA.
Staremo a vedere come evolverà la situazione.