Piano di emergenza interno: prime indicazioni per i gestori degli impianti
Ministero dell’Interno e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno pubblicato una Circolare che contiene le disposizioni attuative dell’art. 26-bis, Legge 1° dicembre 2018.
Come ricordavamo la settimana scorsa, si avvicina la data (4 marzo) per la predisposizione e trasmissione del Piano di Emergenza Interno alla cui redazione sono obbligati i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione così come previsto nell’art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018.
Lo stesso articolo norma la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna elaborato dal Prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
Orbene, in data 13 febbraio, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento), hanno diramato una Circolare recante: “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti.”
Detta Circolare fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore.
Il testo evidenzia sin dalle prime righe che le “disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 105/2015. Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. Le norme del D. Lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi“.
Pertanto, i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti che ricadano nell’ambito del D. Lgs. n. 105/2015, dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo Decreto sia nel predisporre il Piano di Emergenza Interno (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo Decreto Legislativo), sia nel fornire ai Prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del Piano di Emergenza Esterno, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.
Oltre a ricordare che i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis (ovvero il prossimo 4 marzo) la Circolare sottolinea che gli stessi dovranno fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione, da parte del Prefetto competente, del Piano di emergenza Esterno.
Per quanto concerne tali informazioni i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni circa:
– Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
– Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
– Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
– Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
– Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
– Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
2. descrizione degli impianti tecnici;
3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; – Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
La Circolare specifica che tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i Prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.
Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.
La Circolare si conclude con l’invito alle amministrazioni regionali alle quali è indirizzata a “garantire la massima divulgazione della presente presso gli operatori del settore e le rispettive strutture amministrative e di controllo“.