Piano di emergenza interno: si avvicina la data per la sua trasmissione
A norma della Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione devono predisporre entro il 4 marzo 2019 il Piano di emergenza interno.
Avvicinandosi la data di scadenza dei termini (4 marzo 2019) per la compilazione e trasmissione al Prefetto competente per il territorio di riferimento, del Piano di emergenza interno alla cui redazione sono obbligati i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, giova qui ricordare gli aspetti fondamentali delle procedure così come enunciate nella norma vigente.
Tutto parte con l’entrata in vigore e la pubblicazione in G. U. del 3 dicembre 2018 della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate“, la quale, introduce all’art. 26 bis nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nonché anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del relativo Piano esterno di gestione delle emergenze.
Al comma 1 si fa espressamente presente l’obbligo di predisposizione per i soggetti succitati del suddetto Piano, con lo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Il comma 2 prevede che tale Piano debba essere. “riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante“.
Le tempistiche per la redazione del Piano sono esplicitate nel comma 3 che ricorda come questo debba essere predisposto: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
A questo punto il Gestore dovrà trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterna (comma 4).
Il Prefetto del territorio competente, di intesa con le regioni e con gli Enti Locali interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione (comma 5).
In questo caso la ratio e gli scopi esplicitati nel comma 6 sono quelli di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Le tempistiche per la redazione del Piano di emergenza esterna a cura del Prefetto (comma 7) prevedono un lasso di 12 mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.
Come avviene per il Piano di emergenza interno, anche il Piano di emergenza esterno deve subire appositi riesame, sperimentazione e, se necessario, aggiornamento “previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti” (comma 8).
Infine, il comma 9 indica che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione“.
La norma, che ha suscitato non poche perplessità negli addetti ai lavori ha visto la luce, evidentemente, sulla scia dei tanti eventi incendiari che si sono verificati in questi ultimi anni presso alcuni impianti di stoccaggio di rifiuti causando non poche preoccupazioni ai cittadini delle aree limitrofe.