Sicurezza dei lavoratori: cambia la Direttiva 2004/37/CE
Introdotte importanti novità dalla Direttiva 2019/130 del Parlamento Ue e del Consiglio in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione di questi ad agenti cangerogeni o mutageni durante il lavoro.
Importanti novità per la sicurezza sul lavoro e la tutela degli operatori che rischiano il contatto con sostanze pericolose, cancerogene o mutagene durante lo svolgimento delle loro attività.
Con la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 30 del 31 gennaio 2019, si è inteso modificare la precedente Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il testo, molto sintetico della nuova Direttiva, se si escludono i corposi considerata iniziali consta di soli 4 articoli e di un Allegato che introducono interessanti novità circa gli accordi delle parti sociali e le tempistiche entro le quali gli Stati membri, dovranno conformarsi alla presente Direttiva.
Articolo 1
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis
Accordi delle parti sociali
Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L’elenco è aggiornato periodicamente.»;
2) all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
«7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;
3) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La Direttiva entrerà in vigore a partire dal prossimo 20 febbraio e l’Italia, avrà, a quel punto, 2 anni di tempo per adeguarsi con tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato comunitario.