Veicoli fuori uso: pubblicato il DM che modifica l’Allegato II del D.Lgs. 209/2003
In G. U. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attuazione della Direttiva 2017/2096 della Commissione UE e che, presumibilmente, andrà a sanare una precedente costituzione in mora ai danni del nostro Paese per mancata attuazione.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 recante: Attuazione della Direttiva 2017/2096/Ue della Commissione del 15 novembre 2017 che reca la modifica dell’Allegato II della Direttiva 2000/53 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
Il DM, che consta di un solo articolo, recita al comma 1: “L’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dall’allegato al presente decreto“.
Giova ricordare che l’Allegato II del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di attuazione della Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso riguarda: “Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’art. 9. Comma 1″, ovvero, con la vecchia dicitura: “Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell’allegato II)“.
Orbene, la modifica dell’Allegato II intervenuta con DM 28/12/2018 recita:
“È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 1.”
Segue, come di consueto, la Tabella riassuntiva che illustra:
– materiali e componenti;
– ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione;
– materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
Ricordiamo, altresì, che il ritardo del recepimento della Direttiva 2017/2096 della Commissione è stato causa, per il nostro Paese di una costituzione in mora (ai sensi dell’art. 258 TFUE) per mancato recepimento.
Ora, la situazione dovrebbe essere, presumibilmente, sanata.