Nasce la categoria semplificata per la raccolta dei rottami

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha istituito la sottocategoria 4-bis per gli operatori della raccolta e del trasporto di rottami metallici.

rottami-metallici

Con la Delibera del 24 aprile 2018 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha individuato la sottocategoria 4-bis: imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

La delibera fa seguito al Decreto del Ministero dell’Ambiente che a febbraio aveva introdotto le “modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.

Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria che entrerà in vigore il 15 giugno 2018, possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate dei seguenti materiali:
tabella-rottami

Per potersi iscrivere alla sottocategoria 4-bis e usufruire delle semplificazioni, le imprese devono:
– essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
– essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
– dimostrare la disponibilità di uno o massimo due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

L’iscrizione, che prevede una quota annua di 50 euro, va presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello allegato alla Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo.

Entro 30 giorni la Sezione territoriale delibera l’iscrizione dell’impresa nella nuova categoria, previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Se l’impresa non possiede i requisiti richiesti, la Sezione territoriale dispone il divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento motivato, a meno che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.
Qualora l’impresa non provveda a conformarsi entro la scadenza fissata o in caso di recidiva, la Sezione procederà alla cancellazione dell’iscrizione.

Una volta iscritta nella sottocategoria 4-bis, l’impresa potrà usufruire delle modalità semplificate nel Decreto del 1 febbraio 2018 del Ministero dell’ambiente.


Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *