Componenti per auto: la Commissione Ue multa un cartello
155 milioni di euro comminati a 6 aziende colpevoli di aver partecipato ad uno o più dei quattro accordi individuati per la fornitura di componenti per la climatizzazione auto ed il raffreddamento dei motori a diversi produttori di automobili nello spazio economico dell’Unione.
Decisamente l’industria automobilistica è un settore strategico per l’economia e l’ampio mercato della componentistica fa gola a parecchi, taluni dei quali, disposti a pratiche border-line allorquando si tratta di trovare accordi commerciali che eludono le regole della leale concorrenza.
Dopo aver multato un cartello legato al riciclo delle batterie auto (ne avevamo parlato qualche settimana fa) e aver comminato multe salate ad altrettanti cartelli legati a forniture di cuscinetti per autovetture, cablaggi elettrici, materiali espansi usati soprattutto nei sedili delle auto, sistemi di riscaldamento parcheggio per auto e camion, e alternatori – mentre sono tutt’ora in corso indagini su sistemi di sicurezza passeggeri – recentemente la Commissione europea ha inflitto ammende per un totale di 155 milioni di euro a Behr (Germania), Calsonic (Giappone), Denso (Giappone), Panasonic (Giappone), Sanden (Giappone) e Valeo (Francia) per la partecipazione a uno o più dei quattro accordi indivuiduati per la fornitura di componenti per sistemi di aria condizionata), elettrici e raffreddamento-motore (radiatori e ventilatori) per i produttori di automobili nello Spazio economico europeo (SEE).
Tutti e sei soggetti hanno riconosciuto la loro partecipazione agli accordi e hanno accettato di concludere una transazione economica a scopo risolutivo. Da Bruxelles, specificano che la società Denso non è stata multato per tre accordi, in quanto ha rivelato la loro esistenza alla Commissione ed analogamente Panasonic non è stata sanzionata per uno degli accordi, di cui ha rivelato l’esistenza.
“Anche se non è possibile osservare i singoli componenti che regolano il condizionamento e il raffreddamento del motore, i loro effetti si avvertono – ha dichiarato non senza una punta di ironia Margrethe Vestager, Commissario per la politica della concorrenza rivolgendosi ai consumatori – In questo caso, può essere che anche il vostro portafoglio abbia risentito di questi effetti anche se la temperatura della vostra auto è rimasta ben regolata.” Nel sottolineare la decisione di multare i protagonisti del cartello il Commissario Vestager ha proseguito affermando: “Con la decisione di quest’oggi rimarchiamo il nostro rifiuto agli accordi che pregiudicano il mercato europeo, indipendentemente dal luogo del loro sviluppo e dalle modalità di organizzazione“.
Il Comunicato della Commissione europea ricorda che i sei produttori coinvolti dalla decisione avevano coordinato i loro prezzi e i loro mercati e si scambiavano informazioni sensibili per la fornitura di componenti per il condizionamento d’aria e il raffreddamento motore per alcune case automobilistiche nel SEE. Tale coordinamento ha avuto luogo durante apposite riunioni, comprese le riunioni trilaterali in Europa (nel caso di uno degli accordi), nonché attraverso altri contatti collusivi in Europa e in Giappone, che hanno preso la forma di incontri bilaterali così come comunicazioni telefoniche e via rete.
L’indagine della Commissione ha rivelato l’esistenza di quattro reati distinti nel periodo compreso fra il 2004 e il 2009; di seguito riportiamo una tabella sinottica che riporta i dettagli della partecipazione di ciascuna società in ciascuno dei quattro accordi e specifica la durata dell’infrazione per ogni caso:
Nel fissare il livello delle ammende, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del valore delle vendite dei prodotti in questione effettuate nello spazio economico europeo dai partecipanti al cartello, della gravità dei reati, dell’estensione geografica e della durata dei rispettivi reati. Tuttavia, ai sensi della comunicazione della Commissione sulla clemenza del 2006, la stessa ha concesso riduzioni alle ammende comminate alle aziende che hanno rivelato l’esistenza dei cartelli e che hanno cooperato con la Commissione nello svolgimento delle indagini, così come per aver riconosciuto la loro partecipazione agli accordi e le loro responsabilità in questo senso.
Ricordiamo che l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e l’articolo 53 dell’Accordo SEE vietano cartelli e altre pratiche commerciali restrittive o lesive della concorrenza e che la decisione di regolamento per transazione della Commissione è la 23° dall’istituzione di questa procedura.
In questo caso le parti avendo riconosciuto la loro partecipazione ad un cartello e avendo assunto piena responsabilità hanno beneficiato della prevista procedura semplificata ed abbreviata (oltre che di un più veloce processo decisionale e di una riduzione dell’ammenda). Tale procedura va a vantaggio anche degli stessi consumatori e contribuenti che vedono ridurre i costi procedurali, una maggior attuazione della normativa in materia di pratiche anticoncorrenziali e una maggior disponibilità di risorse economiche da utilizzare per indagare e perseguire altri cartelli sospetti.