Rc auto: chi cambia mantiene la classe di merito

Approvato in Commissione Industria al Senato un emendamento al DDL Concorrenza che prevede di mantenere sia la macroclasse che la sottoclasse in caso di cambio di compagnia assicurativa. Il decreto rafforza anche la stretta contro i falsi testimoni negli incidenti stradali.

RC auto 

Grandi novità in materia Rc auto per tutti coloro che desiderano sottoscrivere un nuovo prodotto con una compagnia assicurativa diversa dalla propria. Fino ad oggi, chi cambiava veniva retrocesso di una classe di merito per mancata “fedeltà”. Un’azione che, in soldoni, si traduceva spesso nell’innalzamento dell’importo del premio annuale da versare nelle casse delle compagnie.

Da febbraio, invece, chi deciderà di cambiare la propria polizza, non rischierà più di essere retrocesso e di pagare un premio più alto in quanto nuovo cliente. E’ stato, infatti, approvato in Commissione Industria al Senato un nuovo emendamento al DDL Concorrenza che così riporta: “Le imprese assicurative dovranno garantire, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto“. In poche parole, la classe di merito rimane la stessa anche se il proprietario dell’auto cambia polizza.

Ma c’è di più. Lo stesso emendamento vieta alle compagnie di “…differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative“. Si tratta, dunque, di una novità importante a favore del consumatore che renderà più dinamico e flessibile l’intero mondo assicurativo, incoraggiando la trasferibilità degli utenti tra le varie compagnie assicurative e l’aumento della naturale concorrenza, al fine di garantire soluzioni più vantaggiose e personalizzate contro il “caro assicurazioni“.

Inoltre, l’emendamento rafforza anche il meccanismo antitruffa legato all’identificazione di falsi testimoni negli incidenti stradali per ovviare all’annosa problematica delle false dichiarazioni. D’ora in poi, nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, chi testimonierà dovrà tenere il conto dei processi a cui partecipa: se in 5 anni, infatti, sarà chiamato a testimoniare in più di tre cause per sinistri stradali, il giudice trasmetterà un’informativa alla Procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza del suo nominativo, in modo tale da poter identificare con maggiore rapidità e certezza chi, attraverso false testimonianze, cerca di lucrare inscenando dei sinistri. La norma va a sostituire la precedente previsione secondo la quale l’informativa del giudice partiva quando i testimoni erano “già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale”. Una modifica che va a favore anche delle imprese assicuratrici le quali, a causa delle numerosissime truffe, sono spesso costrette ad aumentare il costo medio dei premi delle Rc auto, soprattutto nel Sud Italia.

Ulteriore emendamento è, infine, la scadenza dei contratti di assicurazione accessori a quello Rc auto (che tutelano ad esempio contro il furto e l’incendio) ogni fine anno, senza il tacito rinnovo e senza che l’assicurato ne debba fare richiesta.

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