Albo Nazionale Gestori Ambientali: le linee principali del nuovo Regolamento
Procedure più snelle nell’ottica della semplificazione amministrativa: sono le innovazioni presenti nel Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014.
Dal 7 settembre 2014 è entrato il vigore il Decreto Ministeriale n. 120, del 3 giugno 2014, che va ad innovare il precedente Decreto del 28 aprile 1998, n. 406 – (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Pubblicato sulla G.U. del 25.11.1998, n. 276), il cui testo è stato Aggiornato con le modifiche apportate dal nuovo succitato DM.
Il nuovo Decreto, offre importanti innovazioni, le cui direttive sono in mano al coordinamento del Comitato Nazionale che, per dare attuazione alla nuova normativa, si esprimerà attraverso la pubblicazione di circolari.
Il più importante obiettivo del nuovo regolamento è sicuramente quello di continuare sulla strada della semplificazione amministrativa, anche attraverso la previsione di procedure più snelle per quanto riguarda iscrizioni, (art. 16.), variazioni (art.18) e rinnovo dell’iscrizione all’Albo (art. 22) per il quale le imprese e gli enti iscritti saranno tenuti al rinnovo ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando una semplice autocertificazione.
La domanda di rinnovo dell’iscrizione va presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione. I termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono stati accorciati della metà. Ridotti anche i tempi per l’accettazione della garanzia finanziaria.
Tempi più brevi e facilitazione amministrativa per quanto riguarda la modalità di presentazione delle istanze, che dovranno pervenire esclusivamente in maniera telematica attraverso il Portale Telemaco, modalità alla quale soggetti ed imprese dovranno adeguarsi entro il 2017.Non più cartaceo dunque e riduzione delle spese burocratiche per bolli etc., in tal modo si eviterà anche un’inutile duplicazione di documenti.
Per quanto riguarda le categorie di iscrizione, oltre a quelle preesistenti ne sono state ri-disciplinate alcune, tra le quali la categoria 2-bis (trasporto propri rifiuti ex 212, comma 8, D.Lgs 152/06). Per cui i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni e raccolta e trasporto dei propri rifiuti – ma anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno – non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del sopracitato articolo, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa della quale i rifiuti sono prodotti.
Per quanto concerne l’aspetto delle sanzioni (Sospensione art.19; Cancellazione art.20) sono disciplinati diversi casi. È il Comitato Nazionale a stabilire i criteri per uniformare sul territorio nazionale l’applicazione e le modalità della sospensione. La cancellazione si effettua invece con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali e si esegue dopo 12 mesi di permanenza nella condizione sanzionatoria.
Compito del Comitato Nazionale è anche quello di regolamentare con apposite circolari le mansioni e gli obblighi di una figura, quella del Responsabile Tecnico (art.12 e art.13) che assume, a seguito della riforma, un’importanza rilevante nella corretta gestione dei rifiuti. A parte la prioritaria verifica da parte del Comitato dell’adeguatezza professionale del soggetto, con cadenza quinquennale saranno effettuate delle verifiche e aggiornamenti affinché il Responsabile continui ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’Impresa.
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, disponibile sul sito web, dal 3 novembre 2004, contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie, le classi di iscrizione, e le tipologie dei rifiuti gestiti con i relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti, suddivisi in due elenchi: codici CER non pericolosi e CER pericolosi.